CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6492/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Emilio dè Cavalieri, n. 11 –controricorrente – Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. Oggetto:–intimato – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d el la Campania n. 5952/2019depositata il 5 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1 - 62067 - 16 - 0002835 - 74) riguardant e l’omesso versamento della Tarsu/Tia per gli anni 2010, 2011 emesso da S O .G E .[OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l’avviso solo nella parte relativa all’anno 2010; - la CTR , conferman d o la pronuncia di primo grado , ha rigettato l’appello proposto da ll’odierna ricorrente, per quanto ancora rileva,sulla base delle seguenti ragioni: • è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione a stare in giudizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ( odierna controricorrente) a mezzo di avvocato del libero foro, in quanto l’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992non contiene alcun riferimento al concessionario a cui l’ente abbia legittimamente affidato l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi; non è possibile l ’equiparazione del citato concessionario all’amministrazione , stante la diversità ontologica dei due soggetti; • è infondata l’eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario comunale,in quanto, qualo r a l’attività di riscossione sia stata delegata a società privata, è possibile la contestazione circa la validità e l'efficacia della convenzione stipulata, ma è destituita di fondamento l'eccezione di illegittima sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante della società concessionaria ; n el caso di specie l'accertamento è stato correttamente sottoscritto dal presidente della concessionaria; • è infondata l’eccezione di decadenza e di prescrizione , dovendo applicarsiil principio secondo cui in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente,tenuto conto che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato trova applicazione anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria; - l a ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , la controricorrente si costituisce con controricorso ed entrambi depositano memorie,mentre il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . la violazione e falsa applicazionedegli artt. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 546. Ci si duole che la sentenza impugnata abbiaritenuto infondata l’eccezione di difetto d i legittimazione a stare in giudizio da parte dell’Agenzia della riscossionea mezzo avvocato del libero foro.Ad avviso della ricorrente, l’art. 11 ora citato d eve essere applicato anche all’ufficio dell’agente di riscossione, oltre a quelli dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e alle segreterie o cancellerie dell'ufficio giudiziario, con la conseguenza che deve stare in giudizio direttamente attraverso l'organo che ne ha la rappresentanza,non potendo farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per il difetto di procura del difensore costituito per l’odierna controricorrente in primo e in secondo grado. Ribadisce l’erroneità della sentenza che non ha ritenutola nullità della costituzione in giudizio della controricorrente per la carenza di procura. 3. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui alla presente controversia deve essere applicato l’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2019, n. 118, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. L’eccezione è infondata. La disposizione richiamata, «Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010»prevede: «1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per lequali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sonoautomaticamente annullati». L’oggetto della previsione è costituito, dunque, solo dai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione. Con l’espressione «affidati», si evince che il legislatore intende riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all’Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.Si può, quindi, affermare, che il limite temporale , ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, sullo s tralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, è fissato almomento in cui l’ente impositore si è liberato del credito trasferendolo al concessionario per la riscossione. Per completezza si osserva che il quadro normativo è rimasto immutato anche a seguito dell’introduzione della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, commi 4 e 5, convertito dallal. 21 maggio 2021, n. 69. La disciplina è stata, poi, rimodulata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 che all’art. 1, commi222 e 231, che l’ha ridefinita sotto il profilo temporale con riferimento ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali». Il comma 227 del medesimo art. 1 ne ha limitato l’applicazione, per quanto concerne gli « enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali», nei seguenti termini: «l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti». Il successivo comma 228 disciplina, poi, il profilo delle sanzioni amministrative connesse a tali tipi di debiti».Il legislatore ha previsto, poi, un diverso tipo di estinzione, questa volta non automatica, ma subordinata alla presentazione di un’istanza, e, dunque, inapplicabile al caso di specie, con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati da parte del contribuente, con l’art. 1, commi 235 e 236 della citata l. n. 197. In particolare,il comma 235 prevede che: «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cuiall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 3.1. Nel caso in esame sono in contestazione gli omessi versamenti Tarsu/Tia riguardanti gli anni 2010 e 2011, per iquali il ricorrente non ha indicato la data in cui sono stati affidati al servizio di riscossione. Rispetto a tale credito non essendo certa la data in cui è stato affidato al servizio di riscossione, non p ossono trovare applicazione ledisposizioni sopra richiamat e . 4. I primi due motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. L’art.11 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente all’epoca dei fatti ( dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2015) disponeva: «1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.» Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: « 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),numeri 1), 2) e 4). 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albosuddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del d.lgs. 15 novembre 1933, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità». Il quadro normativo di riferimento diverso, dunque, da quel lo rappresentato dalla ricorrente non prevede ipotesi di concessionari privati abilitati a stare in giudizio personalmente. Per questi, pertanto, restano valide le regole generali in tema di rappresentanza processuale. Si osserva in particolare, poi, che l’art. 11, comma 1, sopra richiamato prevede una mera facoltà opzionaledi difesa tramite propri funzionari interni, con riguardo all’Agenzia delle entrate, alle agenzie di riscossione e agli enti locali. Tale disposizione , inoltre, concerne la rappresentanza processuale dell’ente, ma non la difesa tecnica. 5. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo il vizio di ultrapetizione con riferimento alla part e di motivazione in cui si afferma la validità dell’avviso di accertamento impugnato privo del visto di esecutività del funzionario comunale. 5.1. Il terzo motivo è infondato . La stessa ricorrente ha dedotto in ricorso diavere con l’atto introduttivo del giudizio eccepito «la nullità dell’avviso impugnato non riportando la firma del funzionario comunale come visto di esecutività ed attestazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito..». Effettivamente la doglianza non è stata riproposta in appello, ma l’affermazione contenuta nella sentenza nonaltera la tenuta della decisione, in quanto non incide sulla portata del contenuto decisorio. La sentenza impugnata, invero, nella parte in fatto ha esposto i due motivi di impugnazione proposti dallaricorrente (difetto di legittimazione a stare in giudizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., odierna controricorrente , a mezzo di avvocato del libero foro; eccezione di decadenza e di prescrizione ) e ad essi ha effettivamente risposto, come meglio sopra illustrato. Secondo un consolidato principio di legittimità, condiviso da questo Collegio, l 'art. 112 cod. proc. civ. impone al giudice di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della pretesa (Cass.S ez. L, n. 1108 del 09/02/1999, Rv. 523083 -01). La sentenza impugnata rispondendo ai due motivi di impugnazione, non ha sostituito affatto l’azione proposta dalla ricorrente, al più ha aggiunto una motivazione ultronea, la quale non ha minimamente alterato il rapporto tra il chiesto e il pronunciato. 6. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della l.27 dicembre 2006, n. 296. Si duole dell’erroneità della pronuncia impugnata,laddove non ha riconosciuto l’ avvenuta prescrizione della pretesa creditoria del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene in proposito che non possa trovare applicazione il principio della cd . scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile ai soli atti processuali e non a quelli amministrativi. 6.1. Il motivo è in fondato . Premesso che nel caso in esame non si trattadi prescrizione, ma di decadenza dall’esercizio del diritto all’imposizione fiscale, giova richiamare in proposito l’orientamento di legittimità, secondo cui, i n materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiarenatura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente(Cass., Sez. U, n. 40543 del 17/12/2021 , Rv. 663252 –01). 6.2. Nel caso in esame è pacifico che l’avviso di accertamento è stato spedito in data 28 dicembre 2016 e, dunque, risulta rispettato il termine di decadenzaquinquennale, per le annualità Tia/Tarsu 2011 e 2012. 7. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivoa favore della controricorrente. Nulla è dovuto, invece, in favore del Comune, rimasto intimato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore d ella controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 500 ,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co