CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 05534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13783-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 906/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/12/2024 R.G.N. 461/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere stato impiegato nell’ambito dei lavori socialmente utili presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dal 1996 al dicembre 2001 e di avere successivamente concluso con il Comune due diversi contratti a tempo determinato, il secondo dei quali [OSCURATO:PERSONA] –Contratti a termine – Stabilizzazione – Risarcimento del danno R.G.N.13783/2025 Cron. Rep. Ud.05/02/2026 CC prorogato fino al 31 dicembre 2011. Sul presupposto della abusività della reiterazione di tali contratti a termine, ne ha chiesto la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha altresì chiesto la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e al pagamento delle differenze retributive. 2.Il giudice di primo grado ha rigettato le domande e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 1336 del 2016. 3.A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Ferrara, questa Corte, con ordinanza n. 9410 del 2023, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando alla stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione. Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte del Ferrara, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 906/2024, pubblicata il 10 novembre 2024, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine e ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande del Ferrara, perché non riproposte nell’atto di riassunzione. 4.La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sul presupposto che il ricorrente fosse stato ormai stabilizzato presso il Comune e non residuasse più spazio per decidere sulla domanda risarcitoria, atteso che la stabilizzazione aveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato. 5.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Ferrara con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria. 6.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto resiste con controricorso, anch’esso seguito da memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficiente motivazione per violazione ed errata applicazione dei principi dettati in sede di rinvio dalla Corte di cassazione,nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione ad assorbire il danno, e per la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. ed errata valutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio e per mancato riconoscimento dell’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183 del 2010. 2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392, 394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, con riferimento all’obbligo di esame di tutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNI [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, con riferimento al mancato riconoscimento del diritto al conseguimento delle differenze retributive contributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pare inquadramento contrattuale. 3.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento al mancato esame della richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione, da perdita di chancesdi assunzione mediante concorso, di conseguimento degli scatti di anzianità, progressioni di carriera, di trasformazione del contratto a tempo parziale a tempo pieno. 4.La Corte rileva che il primo motivo pone in discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd. «danno comunitario» o «danno da precarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito di Cass SS.UU. n.5072 del 2016, in termini eccedenti le condizioni formulate nella sentenza rescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamento giurisprudenziale che fa capo a Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15353del 17/07/2020 e che è stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e Sez. L, Ordinanza n. 23373 del 26/07/2022), secondo cui, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. 5.Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n. 166 del 2024, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto». 6.La novella, nel formalizzare in disposizione normativa ed in termini comunque nuovi il regime risarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione di contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio, due problemi non ancora affrontati dalla giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di dover sollevare d’ufficio suscitando sugli stessi il contraddittorio, con rimessione in pubblica udienza. 7.Il primo consiste nello stabilire se la novella trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale in ipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni. 8.Il secondo sta nella necessità di stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancata stabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, quale invalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione. 9.È opportuno che l’esame di tal i question i avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievodi diritto.