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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2020

Cassazione n. 45438/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefrt-ite le conclusioni del.

PG s.st,YD,1--e_—~ „32,4 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 29 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari, richiesto dal locale Procuratore della Repubblica di procedere all'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 677, c. 1 e 3, cod.pen. commesso in Roma e accertato in data 12 luglio 2018, all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalle persone offese Fraschetta del borgo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respingeva la richiesta ed ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione. 1.1 A fondamento della decisione rilevava l'opportunità di rimettere al vaglio dibattimentale la verifica della sussistenza del reato ipotizzato e della persistenza di conseguenze dannose dallo stesso derivanti, escludendo che, a seguito del versamento della somma dovuta a titolo di oblazione da parte degli imputati, si fosse verificato l'immediato effetto estintivo del reato. 1.2 Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei difensori, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ne hanno chiesto l'annullamento senza rinvio per i seguenti motivi: a) Violazione di norma penale e processuale con riferimento all'art. 409 cod. proc. pen. ed all'art. 162-bis cod. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto imputazione coatta in merito ad un fatto di reato già estinto per intervenuta oblazione.

Premesso che nel corso del procedimento ed anche all'esito delle indagini, su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono stati eseguiti i lavori di ripristino, restauro e risanamento degli immobili danneggiati, limitrofi al cantiere, con eliminazione di ogni conseguenza dannosa o pericolosa, tanto da essere stato anche revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 31 gennaio 2020, le difese osservano che gli imputati erano stati ammessi all'oblazione dallo stesso Giudice, che poi si è rifiutato di riconoscerne gli effetti, sostenendo essere perduranti le conseguenze pregiudizievoli dei lavori effettuati dalla loro impresa.

L'ordinanza impugnata è abnorme, sia per la singolarità del contenuto, che per la difformità dai canoni procedurali, in quanto l'effetto estintivo del reato contestato si è già irreversibilmente verificato al momento del versamento dell'oblazione, ammessa e disposta dal Giudice e la verifica circa la permanenza di "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" deve essere condotta al momento dell'istanza di oblazione ( Cass. Pen., sez. 3 n. 28671/2017), come avvenuto nel caso in esame.

Tuttavia, il Giudice non ha nemmeno revocato la sua precedente ordinanza ammissiva, non ne ha tenuto conto o comunque ne ha disposto la revoca implicita, per di più omettendo qualsiasi verifica sulla persistenza di conseguenze pregiudizievoli.b) Violazione di norma processuale con riferimento all'art. 409 cod. proc. pen. per aver disposto imputazione coatta in merito ad un fatto di reato mai contestato in precedenza agli indagati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha osservato che, dopo l'iscrizione dei loro nominativi nel registro degli indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 449, 434 e 677 cod. pen., avvenuta nelle due date del 21.7.18 e 23.9.19, sarebbe pervenuto ulteriore esposto che segnalava la non conformità delle opere imputabili alla F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ha quindi sollecitato il Pubblico Ministero a disporre la riunione dei due procedimenti ed a contestare altre fattispecie denunciate con l'esposto predetto.

In tal modo ha impartito indicazioni che impongono l'elevazione dell'accusa per fatti nuovi, non contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini trasmesso dal pubblico ministero, incorrendo in altra ipotesi di abnormità, secondo quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40984 del 22 marzo 2018 (si veda altresì Cass. Sez.

U, n. 20 del 28/11/2013, dep. 2014 e Sez. 2, n. 33444 del 22 maggio 2015), per avere travalicato i limiti della propria cognizione ed usurpato funzioni del pubblico ministero.

In alternativa, stante la poca chiarezza del provvedimento, si potrebbe ritenere che il Giudice abbia ritenuto necessario l'espletamento di "ulteriori indagini" come previsto dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen.: in tal caso il rigetto della richiesta di archiviazione sarebbe basato contemporaneamente su presupposti tra loro confliggenti.con la conseguente contraddittorietà della motivazione.

Da un lato si afferma che gli elementi raccolti vanno vagliati al dibattimento, dall'altro si richiedono ulteriori accertamenti.

Peraltro, se, come si legge nell'ordinanza, i fatti sarebbero caratterizzati da «identità soprattutto dell'oggetto materiale», allora l'effetto estintivo già verificatosi non potrebbe che estendersi anche alle restanti iscrizioni, salvo incorrere nella violazione del divieto di bis in idem.

In ogni caso non risultano pendenti ulteriori procedimenti penali pendenti a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Capparella, mentre l'unica opposizione delle persone offese si basa su una presunta irregolarità delle licenze commerciali, circostanza del tutto nuova, completamente scollegata dalla condotta di pericolo oggetto della contestazione ex art. 677 cod. pen. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nella ritenuta fondatezza del primo, assorbente, motivo di ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.1.Pacifiche sono le premesse in punto di fatto della vicenda processuale portata alla cognizione di questa Corte.

Emerge dagli atti che: -in data 29 gennaio 2019 il Pubblico Ministero, sulla scorta di quanto denunciato da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] del borgo, aveva proceduto all'iscrizione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato in riferimento agli illeciti di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. commessi in Roma il 21 luglio 2018; -in data 29 marzo 2019 lo stesso pubblico ministero aveva provveduto ad analoga iscrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 677, 449 e 434 cod. pen., commessi in Roma il 12 luglio 2018; -all'esito delle compiute investigazioni, 1'8 ottobre 2019 il Pubblico Ministero aveva emesso l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. in relazione ai predetti reati di cui agli artt. 113 e 677 cod. pen. e con provvedimento in data 24 settembre 2020, preso atto che gli indagati avevano presentato istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., gli stessi erano stati invitati dal giudice per le indagini preliminari a provvedere al versamento delle somme previste ed a seguito del versamento effettuato il Pubblico Ministero in data 12 novembre 2020 aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per estinzione dei reati; -il 21 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità aveva presentato opposizione, deducendo la persistenza delle conseguenze pregiudizievoli dei reati commessi e chiedendo fosse ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, oppure, in alternativa, di condurre ulteriori indagini. 1.1 All'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione, il Giudice con ordinanza impugnata ha ritenuto che «l'oggetto del contendere evidenziato dalla opponente sia meritevole di essere discusso nella sede dibattimentale deputata evidenziandosi due distinte tesi che in quella sede debbono trovare approfondimento.

Né è fondata, come sopra già preannunciato, la eccezione procedurale sollevata dalla difesa degli indagati giacché l'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'invito al deposito delle somme non determina l'immediata estinzione del reato ma impone, da parte del GIP, a salvaguardia del diritto della persona offesa e, soprattutto, dell'interesse pubblico sottostante il procedimento penale, la verifica della sussistenza o meno degli elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio». 1.2 Tanto premesso, come fondatamente lamentato dai ricorrenti, il giudice di merito ha accolto la prospettazione della persona offesa Ferone circa la perdurante sussistenza dei pregiudizi cagionati con le condotte criminose denunciate e la necessità di una verifica giudiziale nella sede dibattimentale di tale assunto senza avvedersi che il procedimento per oblazione era stato introdotto ed il versamento degli importi dovuti era già avvenuto in forza di precedente determinazione assunta ( dallo stesso giudice, della cui eventuale illegittimità per carenza dei presupposti legittimanti l'ammissione all'oblazione ha omesso il riscontro e la puntuale giustificazione.

Al contrario, per quanto prodotto dalla difesa, emerge che il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento del 25 settembre 2020 aveva invitato gli indagati al versamento delle somme previste a titolo di oblazione dopo avere constatato che, secondo il Pubblico Ministero procedente, «risultano completati tutti gli interventi ed eliminate le conseguenze dannose del reato».

2. La contraria decisione assunta con l'ordinanza impugnata è viziata da violazione di legge con riferimento all'art. 162-bis cod. pen. in quanto ha escluso la già intervenuta estinzione del reato ascritto agli indagati nella pretermissione del disposto della norma citata, costituente il parametro normativo di riferimento, il cui comma 6 stabilisce espressamente: «il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato». 2.1 Giova dunque richiamare la lezione interpretativa di questa Corte, secondo la quale l'oblazione costituisce un negozio giuridico unilaterale, che, se formato e portato ad effetto mediante il versamento degli importi stabiliti, diviene irreversibile e non può essere successivamente revocato, sia con provvedimento espresso, sia in via indiretta mediante statuizioni che diano ulteriore impulso al rapporto processuale e, in caso di impugnazione, mediante il suo accoglimento con eliminazione del provvedimento definitorio.

Tale seconda evenienza potrebbe verificarsi soltanto in caso di sopravvivenza del rapporto processuale, che, nel caso di compimento dell'oblazione, si estingue, esentando dalla necessità di una decisione giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Baraldi, rv. 244826; Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, Mantini, Rv. 179992).

2.2. L'art. 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., prevede, infatti, che, quando è proposta una domanda di oblazione, il giudice deve innanzitutto acquisire il parere del pubblico ministero, ottenuto il quale riconosce la possibilità di due opzioni decisorie.

Può accogliere la domanda e pronunciare ordinanza, disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero quando ne riscontri l'irritualità o la infondatezza per la ricorrenza di condizioni impeditive, soggettive, o oggettive, queste ultime consistenti nel permanere di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, oppure nella gravità del fatto (art. 162-bis, commi 3 e 4, cod. pen.).

In alternativa, può ammettere il richiedente all'oblazione, fissando con ordinanza da comunicare all'interessato la somma da versare.

Compiuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso della indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Pertanto, secondo la sequenza procedimentale descritta, la fissazione della somma da versare da parte del giudice presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente con l'accoglimento della domanda di oblazione ed il pagamento degli importi prescritti determina l'estinzione del reato quale effetto automatico con l'obbligo per il giudice di dichiarare la causa estintiva.

La irreversibilità del negozio processuale preclude la possibilità di una successiva revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione (Sez. 3, n. 2734 del 26/11/1999, dep. 2000, Floricoli ed altro, rv. 215870; Sez. 4, n. 36570 del 18/09/2006, Agonigi, Rv. 235021). 2.3 Né i principi così riassunti e qui riaffermati hanno ricevuto smentita dalle pronunce più recenti di questa Corte.

Invero, sia Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019, Pm in proc.

Rosaenda, Rv. 276142, che Sez. 4, n. 78 del 23/11/2012, dep. 2013, Pg in proc.

Stevanato, rv. 254378, hanno operato la chiara distinzione tra l'ipotesi in cui l'oblazione, sia processuale, che facoltativa, sia stata introdotta correttamente mediante legittimo provvedimento di ammissione in presenza delle condizioni di legge, da quella in cui il provvedimento sia erroneo per il difetto dei presupposti applicativi dell'istituto.

Nel primo caso «quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis cod. pen., fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato», da ciò derivando l'esclusione della possibilità di esperire accertamenti di merito prodromici all'adozione di pronunzia di condanna o di proscioglimento con formula più favorevole, consentita solo nel caso in cui l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato emerga dal tenore dell'imputazione (Sez. 5, n. 20719 del 21/04/2016, Rizzardini, Rv. 267288; Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino rv. 252396; Sez. 1, n. 9191 del 14/2/2008, Conti ed altri, Rv. 239510; Sez. 4, n. 18/9/2006, Agonigi, Rv. 235021).

Nella diversa situazione in cui il giudice chiamato ad emettere la pronunzia richiesta riscontri che non sussistono le condizioni previste dalla legge per dichiarare estinto il reato a causa dell'erronea ammissione all'oblazione, non può emettere la declaratoria di estinzione, poichè l'errore commesso non può vincolare la successiva decisione sulla legalità del procedimento, da cui dipende il prodursi dell'effetto estintivo.

3. Nel caso specifico, il giudice non ha riscontrato sotto nessun profilo possibile la carenza dei requisiti prescritti dalla legge per il perfezionamento del negozio processuale oblativo, in quanto non è rinvenibile nella motivazione dell'ordinanza alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell'avvenuto riscontro del punto sopra evidenziato, mentre, come già detto, il precedente provvedimento ammissivo aveva riconosciuto l'intervenuta cessazione di conseguenze dannose del reato e non aveva riscontrato profili di particolare gravità, ostativi all'accoglimento della richiesta.

Dai superiori rilievi discende la necessità dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in verifica, per essere la relativa decisione immotivatamente in contrasto con la disposizione dell'art. 162-bis, comma 6, cod. pen. e con i principi di diritto sopra enunciati.

4. E' fondato anche il secondo motivo. 4.1 Il provvedimento in esame presenta anche profili di abnormità strutturale e funzionale per avere sollecitato al Pubblico Ministero la riunione dei procedimenti a carico degli indagati, pur senza avere avuto la sicura contezza dell'esistenza di un procedimento "successivamente generato" rispetto a quello per il quale era stata formulata richiesta di archiviazione e per avere con ciò invaso in modo arbitrario la sfera di attribuzioni spettanti all'organo dell'accusa. 4.2 Inoltre, l'ordine di formulare l'imputazione è stato emesso con generico riguardo ai «fatti risultanti dal fascicolo processuale», locuzioni che, oltre ad essere imprecise, assumono un significato più concreto se raccordate a quanto esposto a pag. 2 della motivazione, ove il Giudice ha riscontrato l'avvenuta iscrizione dei nominativi dei ricorrenti nel registro degli indagati anche per i reati di cui agli 449 e 434 cod. pen., oltre che per quello di cui all'art. 677 cod. pen..

In tal modo il provvedimento risulta abnorme, in quanto ha imposto di formulare l'imputazione per reati diversi da quelli per i quali era stata presentata richiesta di archiviazione, opzione che è preclusa perché implicante un indebito sconfinamento nelle prerogative del pubblico ministero, unico organo a potere e dovere assumere decisioni sull'esercizio dell'azione penale e ha imposto il compimento di attività processuali non previste dalla legge in pregiudizio del diritto di difesa dell'indagato, costretto a vedersi addebitata altra fattispecie di reato rispetto a quella già ipotizzata senza mai avere potuto interloquire al riguardo.

In tal senso si sono più volte pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte.

In particolare con la sentenza n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, a giustificazione della riconosciuta legittimazione all'indagato ad impugnare per abnormità dell'ordinanza che ordini la formulazione dell'imputazione per fattispecie di reato non ravvisate dall'accusa, hanno riconosciuto « la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., così come efficacemente ribadito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 286 del 2012 a conferma di precedenti decisioni della medesima autorità sul punto (ord. n. 460 e n. 491 del 2002 e ord. n.441 del 2004)».

Analoghi rilievi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la più recente pronuncia n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, per la quale «l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo; interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale».

Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto col conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per l'ulteriore cors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefrt-ite le conclusioni del. PG s.st,YD,1--e_—~ „32,4 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 29 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari, richiesto dal locale Procuratore della Repubblica di procedere all'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 677, c. 1 e 3, cod.pen. commesso in Roma e accertato in data 12 luglio 2018, all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalle persone offese Fraschetta del borgo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respingeva la richiesta ed ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione. 1.1 A fondamento della decisione rilevava l'opportunità di rimettere al vaglio dibattimentale la verifica della sussistenza del reato ipotizzato e della persistenza di conseguenze dannose dallo stesso derivanti, escludendo che, a seguito del versamento della somma dovuta a titolo di oblazione da parte degli imputati, si fosse verificato l'immediato effetto estintivo del reato. 1.2 Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei difensori, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ne hanno chiesto l'annullamento senza rinvio per i seguenti motivi: a) Violazione di norma penale e processuale con riferimento all'art. 409 cod. proc. pen. ed all'art. 162-bis cod. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto imputazione coatta in merito ad un fatto di reato già estinto per intervenuta oblazione. Premesso che nel corso del procedimento ed anche all'esito delle indagini, su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono stati eseguiti i lavori di ripristino, restauro e risanamento degli immobili danneggiati, limitrofi al cantiere, con eliminazione di ogni conseguenza dannosa o pericolosa, tanto da essere stato anche revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 31 gennaio 2020, le difese osservano che gli imputati erano stati ammessi all'oblazione dallo stesso Giudice, che poi si è rifiutato di riconoscerne gli effetti, sostenendo essere perduranti le conseguenze pregiudizievoli dei lavori effettuati dalla loro impresa. L'ordinanza impugnata è abnorme, sia per la singolarità del contenuto, che per la difformità dai canoni procedurali, in quanto l'effetto estintivo del reato contestato si è già irreversibilmente verificato al momento del versamento dell'oblazione, ammessa e disposta dal Giudice e la verifica circa la permanenza di "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" deve essere condotta al momento dell'istanza di oblazione ( Cass. Pen., sez. 3 n. 28671/2017), come avvenuto nel caso in esame. Tuttavia, il Giudice non ha nemmeno revocato la sua precedente ordinanza ammissiva, non ne ha tenuto conto o comunque ne ha disposto la revoca implicita, per di più omettendo qualsiasi verifica sulla persistenza di conseguenze pregiudizievoli.b) Violazione di norma processuale con riferimento all'art. 409 cod. proc. pen. per aver disposto imputazione coatta in merito ad un fatto di reato mai contestato in precedenza agli indagati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha osservato che, dopo l'iscrizione dei loro nominativi nel registro degli indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 449, 434 e 677 cod. pen., avvenuta nelle due date del 21.7.18 e 23.9.19, sarebbe pervenuto ulteriore esposto che segnalava la non conformità delle opere imputabili alla F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ha quindi sollecitato il Pubblico Ministero a disporre la riunione dei due procedimenti ed a contestare altre fattispecie denunciate con l'esposto predetto. In tal modo ha impartito indicazioni che impongono l'elevazione dell'accusa per fatti nuovi, non contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini trasmesso dal pubblico ministero, incorrendo in altra ipotesi di abnormità, secondo quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40984 del 22 marzo 2018 (si veda altresì Cass. Sez. U, n. 20 del 28/11/2013, dep. 2014 e Sez. 2, n. 33444 del 22 maggio 2015), per avere travalicato i limiti della propria cognizione ed usurpato funzioni del pubblico ministero. In alternativa, stante la poca chiarezza del provvedimento, si potrebbe ritenere che il Giudice abbia ritenuto necessario l'espletamento di "ulteriori indagini" come previsto dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen.: in tal caso il rigetto della richiesta di archiviazione sarebbe basato contemporaneamente su presupposti tra loro confliggenti.con la conseguente contraddittorietà della motivazione. Da un lato si afferma che gli elementi raccolti vanno vagliati al dibattimento, dall'altro si richiedono ulteriori accertamenti. Peraltro, se, come si legge nell'ordinanza, i fatti sarebbero caratterizzati da «identità soprattutto dell'oggetto materiale», allora l'effetto estintivo già verificatosi non potrebbe che estendersi anche alle restanti iscrizioni, salvo incorrere nella violazione del divieto di bis in idem. In ogni caso non risultano pendenti ulteriori procedimenti penali pendenti a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Capparella, mentre l'unica opposizione delle persone offese si basa su una presunta irregolarità delle licenze commerciali, circostanza del tutto nuova, completamente scollegata dalla condotta di pericolo oggetto della contestazione ex art. 677 cod. pen. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nella ritenuta fondatezza del primo, assorbente, motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.1.Pacifiche sono le premesse in punto di fatto della vicenda processuale portata alla cognizione di questa Corte. Emerge dagli atti che: -in data 29 gennaio 2019 il Pubblico Ministero, sulla scorta di quanto denunciato da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] del borgo, aveva proceduto all'iscrizione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato in riferimento agli illeciti di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. commessi in Roma il 21 luglio 2018; -in data 29 marzo 2019 lo stesso pubblico ministero aveva provveduto ad analoga iscrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 677, 449 e 434 cod. pen., commessi in Roma il 12 luglio 2018; -all'esito delle compiute investigazioni, 1'8 ottobre 2019 il Pubblico Ministero aveva emesso l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. in relazione ai predetti reati di cui agli artt. 113 e 677 cod. pen. e con provvedimento in data 24 settembre 2020, preso atto che gli indagati avevano presentato istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., gli stessi erano stati invitati dal giudice per le indagini preliminari a provvedere al versamento delle somme previste ed a seguito del versamento effettuato il Pubblico Ministero in data 12 novembre 2020 aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per estinzione dei reati; -il 21 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità aveva presentato opposizione, deducendo la persistenza delle conseguenze pregiudizievoli dei reati commessi e chiedendo fosse ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, oppure, in alternativa, di condurre ulteriori indagini. 1.1 All'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione, il Giudice con ordinanza impugnata ha ritenuto che «l'oggetto del contendere evidenziato dalla opponente sia meritevole di essere discusso nella sede dibattimentale deputata evidenziandosi due distinte tesi che in quella sede debbono trovare approfondimento. Né è fondata, come sopra già preannunciato, la eccezione procedurale sollevata dalla difesa degli indagati giacché l'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'invito al deposito delle somme non determina l'immediata estinzione del reato ma impone, da parte del GIP, a salvaguardia del diritto della persona offesa e, soprattutto, dell'interesse pubblico sottostante il procedimento penale, la verifica della sussistenza o meno degli elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio». 1.2 Tanto premesso, come fondatamente lamentato dai ricorrenti, il giudice di merito ha accolto la prospettazione della persona offesa Ferone circa la perdurante sussistenza dei pregiudizi cagionati con le condotte criminose denunciate e la necessità di una verifica giudiziale nella sede dibattimentale di tale assunto senza avvedersi che il procedimento per oblazione era stato introdotto ed il versamento degli importi dovuti era già avvenuto in forza di precedente determinazione assunta ( dallo stesso giudice, della cui eventuale illegittimità per carenza dei presupposti legittimanti l'ammissione all'oblazione ha omesso il riscontro e la puntuale giustificazione. Al contrario, per quanto prodotto dalla difesa, emerge che il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento del 25 settembre 2020 aveva invitato gli indagati al versamento delle somme previste a titolo di oblazione dopo avere constatato che, secondo il Pubblico Ministero procedente, «risultano completati tutti gli interventi ed eliminate le conseguenze dannose del reato». 2. La contraria decisione assunta con l'ordinanza impugnata è viziata da violazione di legge con riferimento all'art. 162-bis cod. pen. in quanto ha escluso la già intervenuta estinzione del reato ascritto agli indagati nella pretermissione del disposto della norma citata, costituente il parametro normativo di riferimento, il cui comma 6 stabilisce espressamente: «il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato». 2.1 Giova dunque richiamare la lezione interpretativa di questa Corte, secondo la quale l'oblazione costituisce un negozio giuridico unilaterale, che, se formato e portato ad effetto mediante il versamento degli importi stabiliti, diviene irreversibile e non può essere successivamente revocato, sia con provvedimento espresso, sia in via indiretta mediante statuizioni che diano ulteriore impulso al rapporto processuale e, in caso di impugnazione, mediante il suo accoglimento con eliminazione del provvedimento definitorio. Tale seconda evenienza potrebbe verificarsi soltanto in caso di sopravvivenza del rapporto processuale, che, nel caso di compimento dell'oblazione, si estingue, esentando dalla necessità di una decisione giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Baraldi, rv. 244826; Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, Mantini, Rv. 179992). 2.2. L'art. 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., prevede, infatti, che, quando è proposta una domanda di oblazione, il giudice deve innanzitutto acquisire il parere del pubblico ministero, ottenuto il quale riconosce la possibilità di due opzioni decisorie. Può accogliere la domanda e pronunciare ordinanza, disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero quando ne riscontri l'irritualità o la infondatezza per la ricorrenza di condizioni impeditive, soggettive, o oggettive, queste ultime consistenti nel permanere di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, oppure nella gravità del fatto (art. 162-bis, commi 3 e 4, cod. pen.). In alternativa, può ammettere il richiedente all'oblazione, fissando con ordinanza da comunicare all'interessato la somma da versare. Compiuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso della indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Pertanto, secondo la sequenza procedimentale descritta, la fissazione della somma da versare da parte del giudice presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente con l'accoglimento della domanda di oblazione ed il pagamento degli importi prescritti determina l'estinzione del reato quale effetto automatico con l'obbligo per il giudice di dichiarare la causa estintiva. La irreversibilità del negozio processuale preclude la possibilità di una successiva revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione (Sez. 3, n. 2734 del 26/11/1999, dep. 2000, Floricoli ed altro, rv. 215870; Sez. 4, n. 36570 del 18/09/2006, Agonigi, Rv. 235021). 2.3 Né i principi così riassunti e qui riaffermati hanno ricevuto smentita dalle pronunce più recenti di questa Corte. Invero, sia Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019, Pm in proc. Rosaenda, Rv. 276142, che Sez. 4, n. 78 del 23/11/2012, dep. 2013, Pg in proc. Stevanato, rv. 254378, hanno operato la chiara distinzione tra l'ipotesi in cui l'oblazione, sia processuale, che facoltativa, sia stata introdotta correttamente mediante legittimo provvedimento di ammissione in presenza delle condizioni di legge, da quella in cui il provvedimento sia erroneo per il difetto dei presupposti applicativi dell'istituto. Nel primo caso «quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis cod. pen., fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato», da ciò derivando l'esclusione della possibilità di esperire accertamenti di merito prodromici all'adozione di pronunzia di condanna o di proscioglimento con formula più favorevole, consentita solo nel caso in cui l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato emerga dal tenore dell'imputazione (Sez. 5, n. 20719 del 21/04/2016, Rizzardini, Rv. 267288; Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino rv. 252396; Sez. 1, n. 9191 del 14/2/2008, Conti ed altri, Rv. 239510; Sez. 4, n. 18/9/2006, Agonigi, Rv. 235021). Nella diversa situazione in cui il giudice chiamato ad emettere la pronunzia richiesta riscontri che non sussistono le condizioni previste dalla legge per dichiarare estinto il reato a causa dell'erronea ammissione all'oblazione, non può emettere la declaratoria di estinzione, poichè l'errore commesso non può vincolare la successiva decisione sulla legalità del procedimento, da cui dipende il prodursi dell'effetto estintivo. 3. Nel caso specifico, il giudice non ha riscontrato sotto nessun profilo possibile la carenza dei requisiti prescritti dalla legge per il perfezionamento del negozio processuale oblativo, in quanto non è rinvenibile nella motivazione dell'ordinanza alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell'avvenuto riscontro del punto sopra evidenziato, mentre, come già detto, il precedente provvedimento ammissivo aveva riconosciuto l'intervenuta cessazione di conseguenze dannose del reato e non aveva riscontrato profili di particolare gravità, ostativi all'accoglimento della richiesta. Dai superiori rilievi discende la necessità dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in verifica, per essere la relativa decisione immotivatamente in contrasto con la disposizione dell'art. 162-bis, comma 6, cod. pen. e con i principi di diritto sopra enunciati. 4. E' fondato anche il secondo motivo. 4.1 Il provvedimento in esame presenta anche profili di abnormità strutturale e funzionale per avere sollecitato al Pubblico Ministero la riunione dei procedimenti a carico degli indagati, pur senza avere avuto la sicura contezza dell'esistenza di un procedimento "successivamente generato" rispetto a quello per il quale era stata formulata richiesta di archiviazione e per avere con ciò invaso in modo arbitrario la sfera di attribuzioni spettanti all'organo dell'accusa. 4.2 Inoltre, l'ordine di formulare l'imputazione è stato emesso con generico riguardo ai «fatti risultanti dal fascicolo processuale», locuzioni che, oltre ad essere imprecise, assumono un significato più concreto se raccordate a quanto esposto a pag. 2 della motivazione, ove il Giudice ha riscontrato l'avvenuta iscrizione dei nominativi dei ricorrenti nel registro degli indagati anche per i reati di cui agli 449 e 434 cod. pen., oltre che per quello di cui all'art. 677 cod. pen.. In tal modo il provvedimento risulta abnorme, in quanto ha imposto di formulare l'imputazione per reati diversi da quelli per i quali era stata presentata richiesta di archiviazione, opzione che è preclusa perché implicante un indebito sconfinamento nelle prerogative del pubblico ministero, unico organo a potere e dovere assumere decisioni sull'esercizio dell'azione penale e ha imposto il compimento di attività processuali non previste dalla legge in pregiudizio del diritto di difesa dell'indagato, costretto a vedersi addebitata altra fattispecie di reato rispetto a quella già ipotizzata senza mai avere potuto interloquire al riguardo. In tal senso si sono più volte pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte. In particolare con la sentenza n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, a giustificazione della riconosciuta legittimazione all'indagato ad impugnare per abnormità dell'ordinanza che ordini la formulazione dell'imputazione per fattispecie di reato non ravvisate dall'accusa, hanno riconosciuto « la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., così come efficacemente ribadito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 286 del 2012 a conferma di precedenti decisioni della medesima autorità sul punto (ord. n. 460 e n. 491 del 2002 e ord. n.441 del 2004)». Analoghi rilievi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la più recente pronuncia n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, per la quale «l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo; interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale». Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto col conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per l'ulteriore cors
Sentenza Cassazione n. 45438/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris