CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 13217/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36642/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 83 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresentae difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 3238/2018depositata il 16/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , incorporante [OSCURATO:PERSONA] 44 S.R.L., era attinta da comunicazione di irregolarità per tardivo versamento delle imposte (IRES ed IVA) relativi all'esercizio 2008. 1.1. La contribuente, nei trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione, effettuava il pagamento dell'importo di euro 1.080,01 al fine di beneficiare della prevista riduzione delle sanzioni al 10%. Successivamente, richiedeva il rimborso sul presupposto della non dovutezza della pretesa derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Deduceva di aver effettuato i versamenti dell’IRES e dell’IVA per il 2008 il 6 luglio 2009, usufruendo del termine previsto dall’art. 17, comma 2, DPR n. 435 del 2001, senza però versare la maggiorazione dello 0,40%, in quanto aveva erroneamente ritenuto di essere assoggettata agli studi di settore e quindi di poter beneficiare dell’art. 1 d.P.C.M. 4 giugno 2009. 1.2. L’Agenzia delle entrate opponeva diniego. 2. La contribuente proponeva impugnazione, rigettata dalla CTP di Roma con sentenza n. 2373/42/17 depositata il 31 gennaio 2017. 3. La contribuente proponeva appello, medesimamente rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: - l’art. 17, comma 2, DPR n. 435 del 2001 prevede che i versamenti del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi possano essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari con la maggiorazione dello 0,40% a titolodi interessi corrispettivi; - l’art. 1 d.P.C.M. 4 giugno 2009 consente ai contribuenti sottoposti alla disciplina degli studi di settore, che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio, di effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2009 senza maggiorazione e dal 7 luglio al 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40%; - “come risulta dagli atti di causa e ammesso dalla stessa ricorrente, la società non era tenuta alla presentazione dello studio di settore e quindi aveva l'obbligo di effettuare il versamento delle imposte[,] IVA e IRES[,] relativi all'esercizio 20[0]8 entro il 16/06/2009 e non entro il 16/07/2009. Pertanto l'Ufficio ha correttamente sanzionato il tardivo versamento delle imposte entro iltermine previsto”. 3.1. Indi la CTR così statuiva in dispositivo: “[…] rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500”. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente con cinque motivi; l'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi, per economia espositiva, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 17 DPR n. 435 del 2001 in combinato disposto con gli artt. 8 e 10 st. contr. e 1 d.P.C.M. 4 giugno 2009. 2.1. “[L]a norma,nel concedere una dilazione del termine per il pagamento dei tributi annuali – 30 gg. – pretende il pagamento di ‘interesse corrispettivo’ nella misura dello 0,40%[,] senza, tuttavia, prevedere che il mancato versamento della maggiorazione faccia ritenere l'importo dovuto come omesso e quindi punibile con la sanzione piena”. Quest'ultima sarebbe comunque iniqua, “equiparando detto omesso pagamento, nel caso di specie avvenuto per errore scusabile, ad un omesso versamento dell'intera imposta”. 3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997. 3.1. “[N]el caso di specie, poiché è fatto noto che il pagamento dei tributi annuali è stato effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza indicata dalla norma, in via residuale l’Agenzia, erroneamente considerando omesso il versamento perché non corredato dal versamento della maggiorazione, avrebbe dovuto richiedere una sanzione del 3% e non quella del 10%”. 4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione falsa applicazione della circolare n. 27/13. 4.1. “La prassi interpretativa citata dall'Agenzia in realtà riferisce, in tema di versamento eseguibile nel ‘termine lungo’[,] una visione diversa da quella che [la medesima] ha voluto sottolineare in primo grado; invero, a pag. 3 della circolare[,] viene riportato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che identifica l'omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% […] come omesso versamento parziale e non già come ritardato pagamento[, con la] conseguenza [che] ‘la sanzione deve esser rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'art. 13 D.Lgs. 471/97’ […]”. 5. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., difetto di motivazione ed insufficienza e contraddittorietà della medesima. 5.1. Entrambe le sentenze di merito sono carenti, poiché, pur avendo richiamato le norme applicabili, si sono limitate a ripetere il testo normativo[,] senza commento in ordine alle eccezioni svolte dalla contribuente. 6. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. Giust. n. 55 del 2014 e della tabella 23 allegata allo stesso. 6.1. “A mente della tabella 23[,] il valore della presente lite è pari ad euro 1.100; in accordo con gli importi medi ivi riportati e considerata la difesa di controparte[,] l'importo liquidabile non poteva superare al massimo 500 euro, come correttamente ha indicato il giudice del riesame”. 7. Fondati sono il primo ed il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri. 7.1. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “In tema di IRAP, la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001 (‘ratione temporis’ applicabile) ha natura di interessi corrispettivi dell'imposta riconosciuti a fronte del maggior periodo di trenta giorni concesso al contribuente per il versamento, sicché l'omesso versamento della sola maggiorazione costituisce pagamento parziale e non determina la decadenza dal beneficio dell'estensione del termine; pertanto la conseguente sanzione ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 deve essere calcolata sulla sola differenza tra quanto versato nel termine differito e quanto dovuto” (Sez. 5, n. 16645 del 04/08/2020, Rv. 658652-01). 7.2. La CTR non si è conformata al superiore insegnamento. 7.3. Pertanto, in riferimento ai motivi accolti, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, anche con riguardo al presente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti tutti gli altri. In relazione ai motivi accolti, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Cort