Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07659/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto che i due reati edilizi sono stati commessi a distanza di oltre cinque anni uno dall'altro e sono consistiti in violazioni di differenti disposizioni, che il secondo ha riguardato anche una violazione di sigilli e che il terzo reato riguarda un episodio di corruzione in atti giudiziari.

In tale contesto i reati 4 commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 26 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto che i due reati edilizi sono stati commessi a distanza di oltre cinque anni uno dall'altro e sono consistiti in violazioni di differenti disposizioni, che il secondo ha riguardato anche una violazione di sigilli e che il terzo reato riguarda un episodio di corruzione in atti giudiziari. In tale contesto i reati 4 commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennai
Sentenza Cassazione n. 07659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris