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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2021

Cassazione n. 04294/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con riferimento ai profili di gravità indiziaria di autoriciclaggio; annullamento con rinvio in merito alla misura cautelare, rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accogli mento. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio riguardo le esigen utelari; per i rimanenti motivi si riporta al ricorso depositato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Gela del 30 marzo 2021, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto sino al 21.5.2014 e di amministratore di fatto da tale data al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione a diverse imputazioni provvisorie (capi 1,2,4) di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e per operazioni dolose relative al fallimento dichiarato in data 24.8.2017, della predetta società, nonché all'imputazione di autoriciclaggio dei proventi degli anzidetti delitti, impiegati per finanziare la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", avente medesimo oggetto sociale della fallita (capo 6: artt. 40, comma 2, 110, 112, n. 2, 648 ter.1 c.p.).

In particolare, secondo l'imputazione provvisoria mossa al capo 1), il Barranco, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] dal 21.5.2014, distraeva: il complesso aziendale della società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società della quale l'indagato era amministratore di fatto; somme di denaro per complessivi euro 400.000,00 mediante finanziamenti infruttiferi a favore della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale era stato amministratore l'indagato ed il Lombardo liquidatore; somme di denaro pari ad euro 1.047.983,60, sostenendo generici costi di pubblicità in favore della società sportiva dilettantistica Vela del Sud s.r.I., avente quale amministratore l'indagato per un totale di euro 1.047.983,60; somme per diverse migliaia di euro in favore di sé stesso; secondo l'imputazione provvisoria mossa al capo 6), il Barranco, in concorso con altri, trasferiva ed impiegava in attività economiche e imprenditoriali, quali l'esercizio dell'impresa della società [OSCURATO:SOCIETA]., il bene azienda proveniente dalla commissione del delitto di cui al capo 1), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Barranco, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 648 ter.1 c.p., 216 e 223 I.fall.; invero, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apodittica, oltre che illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria dell'ipotizzato autoriciclaggio, nonché del reato presupposto di cui al capo 1), nella parte di interesse relativa alla distrazione del complesso aziendale; infatti, il Tribunale di Caltanissetta, nonostante le specifiche censure mosse con memoria difensiva depositata all'udienza di riesame (censure quali riguardanti, ad esempio: la mancata disamina dell'esistenza, o meno, di un avviamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]; l'inconfigurabilità della bancarotta per distrazione del mero avviamento commerciale; la cessazione di ogni avviamento aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] al 2013; la diversità della nuova attività della Mediterranea rispetto a quella della fallita [OSCURATO:SOCIETA]; l'assenza di una identità della sede legale ed operativa delle due società ecc.) ha omesso di motivare in merito alle censure mosse, ammettendo anzi l'insussistenza di comunanza di sede operativa o legale delle società e che i dipendenti passati alla Mediterranea erano di numero inferiore, egualmente ritenendo, tuttavia, che alla Mediterranea fosse stato trasferito l'avviamento commerciale ed il complesso aziendale, stante la vendita dei beni da [OSCURATO:SOCIETA] a Mediterranea di cui alle fatture 1 e 2 del febbraio 2017 e l'assunzione di dipendenti che già lavoravano per la [OSCURATO:SOCIETA]; invero, la distrazione dell'avviamento commerciale, oltre a non essere stata riscontrata in punto di fatto dalle risultanze delle indagini preliminari, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità non è giuridicamente configurabile attesa la natura di mera aspettativa futura di reddito dell'avviamento stesso; inoltre, anche dal punto di vista delle concrete risultanze istruttorie, la difesa aveva analiticamente smentito l'ipotizzata distrazione dell'avviamento della fallita in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto differenti erano le modalità operative delle due società, non operando quest'ultima in proprio come aveva fatto la "[OSCURATO:SOCIETA]", ma in quanto articolazione del gruppo di due diverse grandi multinazionali del commercio di cereali; per di più, tra i clienti e i fornitori delle due attività non vi era neppure parziale sovrapposizione,senza alcuna possibilità di configurare una distrazione dell'avviamento, non potendosi considerare tali la compravendita di un autocarro e di un rimorchio, pochi pezzi di arredamento da ufficio o materiale di cancelleria, peraltro ad un prezzo congruo rispetto ai valori di mercato di beni ormai vetusti o di scarso valore; infine, anche con riferimento ai tre dipendenti della fallita, poi assunti dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", il Tribunale non ha provveduto a motivare sulle deduzioni difensive che evidenziavano come tale assunzione fosse intervenuta a distanza di tempo e non con il passaggio diretto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" che aveva cessato di operare nel 2013;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 274, lett. c), c.p.p. ed il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in punto di riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato, nonostante nella stessa ordinanza impugnata si era già escluso il periculum di inquinamento probatorio, in base alla circostanza che anche la nuova società del Barranco, la "[OSCURATO:SOCIETA]." per l'appunto, era stata posta sotto sequestro e dunque affidata alla gestione di un amministratore giudiziario, sotto stretto controllo da parte dell'autorità giudiziaria, circostanza idonea anche a far venir meno qualsiasi residuo rischio di reiterazione del reato.

3. Con memoria in data 22.11.2021, il Barranco, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato motivi nuovi, affidati a cinque profili di censura, con i quali deduce:-l'insussistenza del reato presupposto in relazione all'art. 648 ter.1 c.p. risalente almeno al 2014, non potendo essere individuato in quello di bancarotta per distrazione che si è consumato all'atto del fallimento, intervenuto nel 2017; - l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. non ravvisandosi nella fattispecie una condotta in qualche modo dissimulatoria e, comunque, ultronea rispetto a quella distrattiva; -la violazione di legge sostanziale penale in riferimento all'art. 2/1 c.p. atteso che l'art. 648 ter.1 è entrato in vigore il 1 gennaio del 2015, essendo stato introdotto con la legge 15 dicembre 2014 n. 186, sicchè essendo la condotta attribuita all'indagato consumata nel 2014 (trasferimento dell'avviamento aziendale) non poteva trovare applicazione il nuovo reato; -il mancato esame da parte del Tribunale del riesame del contenuto della memoria difensiva, circa la differente realtà aziendale e di business tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Mediterranea e del rapporto tra quest'ultima e la Cofco; -l'insussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stata sottoposta a sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.11 ricorrente contesta in questa sede l'applicazione della misura cautelare per il capo 1), relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell'intero complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, reato questo asseritamente non configurabile nella fattispecie, e conseguentemente per il capo 6), che vede appunto quale reato presupposto la distrazione dell'azienda "[OSCURATO:SOCIETA]" ed il reimpiego di essa nella Mediterranea.

Le deduzioni circa l'insussistenza del reato di cui al capo 1) in merito all'attività distrattiva dell'azienda dell'[OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'imputato, in concorso con il liquidatore, sono infondate, laddove meritano accoglimento quelle relative al capo 6).

1.1. Ed invero, quanto al capo 1), l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha compiutamente analizzato le censure svolte in sede di riesame, pervenendo alla conclusione ampiamente argomentata dell'avvenuta attività distrattiva da parte del Barranco dell'intero complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea, tenuto conto del trasferimento in blocco dei beni strumentali, dei lavoratori e dell'avviamento commerciale.

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto:

1.1.1. quanto ai beni strumentali (beni aziendali e beni mobili registrati ceduti ad un prezzo simbolico), come sulla base del contenuto delle fatture riportate alle pagg. 8-9 dell'ordinanza cautelare, la cessione in blocco di essi, poco prima del fallimento, si presenti significativa, non solo della volontà di trasferimento "dell'azienda", trattandosi di tutti i beni necessari per svolgere l'attività, ma anche della necessità di giustificare formalmente l'assenza degli stessi nel patrimonio sociale, in ragione dell'imminente, ormai inevitabile fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto ed il Lombardo, liquidatore, hanno prima documentato la cessione e poi "inscenato" il pagamento delle predette fatture ad opera della beneficiaria Mediterranea, solo dopo la formale dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e al solo scopo di rendere immune la Mediterranea stessa dalle azioni di rivendica e/o di ingiunzione a pagare.

In proposito, il Tribunale ha rilevato altresì che il pagamento dei predetti beni al giusto prezzo, anche sulla base del registro dei beni ammortizzabili dai quali risulterebbe il valore pari a zero degli stessi, è circostanza non veritiera, trattandosi di beni in buona parte non soggetti a rapida obsolescenza, che mantengono evidenti margini di utilità, trattandosi principalmente di mobilio ed attrezzature assimilabili, sicchè un ammortamento di essi non equivarrebbe comunque ad un loro costo zero.

1.1.2. Quanto al trasferimento dei lavoratori, il Tribunale ha preso atto che sebbene non tutti i lavoratori fossero passati alla Mediterranea (solo quattro su otto) tale trasferimento però ha riguardato i dipendenti più fidati del Barranco, quali il Pirrè ed il Lombardo, soggetti peraltro che lo hanno coadiuvato nel "trasferimento" illecito.

Il rapporto fiduciario intercorrente proprio tra i lavoratori "trasferiti" ed il Barranco, in assenza dell'impiego dei dipendenti in altre società nelle more dell'assunzione nella Mediterranea sono stati ritenuti elementi sufficienti a dar conto di una sostanziale prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti in questione appunto nella Mediterranea.

1.1.3. Quanto alla distrazione dell'avviamento commerciale, il Tribunale ha rilevato senza illogicità come la neo-operante sul mercato cerealicolo Mediterranea (società questa ab origine dedita all'edilizia) abbia avuto modo di sfruttare senz'altro la cerchia di clienti, fornitori e broker della [OSCURATO:SOCIETA]., i quali, tramite il Barranco, sono transitati dall'una all'altra società (come si ricava dal contenuto delle conversazioni intercorse tra il Barranco ed i broker commerciali,che danno conto anche del fatto di come alcuni degli intermediari si interfacciassero da anni con il Barranco e la [OSCURATO:SOCIETA], cfr. pg. 15 dell'ordinanza impugnata).

Pertanto, la Mediterranea, nonostante il mutamento dell'oggetto sociale nel 2014, estendendolo al commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, grazie alla cessione di fatto dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA] ha potuto immediatamente godere del valore dell'avviamento della fallita, come si evince dai guadagni elevati realizzati, sfruttando il solido inserimento della cedente sul mercato e, dunque, anche della clientela della stessa.

1.1.4. Nella valutazione unitaria di tali elementi il Tribunale ha colto nell'attività compiuta dal Barranco la gravità indiziaria del reato provvisoriamente contestato al capo 1), rientrando le cessioni indicate in una complessiva operazione di svuotamento volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori sociali della [OSCURATO:SOCIETA], considerata la sostanziale identità soggettiva delle compagini 4 < sociali della fallita e della beneficiaria, peraltro costituite da persone legate tra loro da vincoli di tipo familiare (essendo i tre soci della Mediterranea figli del Barranco) e dell'assenza di un effettivo corrispettivo in dipendenza di tali cessioni, che, quando presente neppure risulta quantificato in maniera congrua.

1.1.5. Alla luce dei complessivi elementi indicati, deve concludersi in questa sede che correttamente sia stata ritenuta dal Tribunale configurabile nella fattispecie in esame la bancarotta fraudolenta distrattiva dell'azienda della [OSCURATO:SOCIETA] e tale valutazione appare immune da vizi, alla luce del sindacato che questa Corte è tenuto a compiere, atteso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito, circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

1.1.6. A fronte di quanto rappresentato dal Tribunale, il ricorrente effettua una lettura parcellizzata degli elementi sopra indicati denotanti il trasferimento d'azienda e cita orientamenti di legittimità, in base ai quali non sarebbe configurabile un'attività distrattiva in relazione all'avviamento commerciale della società, dimenticando che nella fattispecie in esame l'attività distrattiva concerne la cessione di fatto dell'intero complesso aziendale, ossia dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa commerciale ex art. 2555 c.c. e non del solo avviamento commerciale.

Sul punto, è sufficiente richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta è ben suscettibile di distrazione pure l'avviamento commerciale dell'azienda quando contestualmente, sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Rv. 272108).

La circostanza, poi, che le sedi delle due società non coincidano, ma siano solo vicine, come dedotto dal ricorrente, è stata ritenuta senza illogicità dal Tribunale del riesame non intaccante il dato saliente che la cessione e la continuità aziendale emergono da ben più pregnanti fattori, specificamente e non illogicamente enunciati nel provvedimento impugnato.

1.2. Diversamente deve, invece, ritenersi fondata ed assorbente rispetto alle altre censure mosse la doglianza del ricorrente circa l'insussistenza del reato di autoriciclaggio cui al capo 6).

1.2.1. Il Tribunale ha ritenuto integranti i gravi indizi del reato di autoriciclaggio il trasferimento e l'impiego del profitto del reato presupposto, ossia la predetta azienda [OSCURATO:SOCIETA], nella società Mediterranea e, dunque, nel mercato del commercio del grano, qK/ compiendo nuove iniziative imprenditoriali.

In particolare, il riutilizzo dei beni aziendali distratti al fine di implementare e proseguire una nuova attività economica, nonchè l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso l'azienda oggetto della distrazione, tale peraltro da determinare uno specifico profitto, conseguente al reato di autoriciclaggio realizzerebbe il quid pluris sanzionato dalla norma.

1.2.2. Tale impostazione non può essere condivisa.

1.2.2.1. Giova sul punto innanzitutto richiamare i più recenti punti di approdo della giurisprudenza di legittimità circa i rapporti intercorrenti tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di autoriciclaggio.

In proposito, va premesso che come già evidenziato con la sentenza di questa Corte n. 1203 del 14/11/2019 Rv. 277854, non sussistono ragioni od elementi ostativi a che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concorra, in qualità di reato presupposto, con il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 c.p., in presenza ovviamente di tutti gli elementi costitutivi di tale ultima fattispecie, e ciò sia nel caso di bancarotta per distrazione post fallimentare che prefallimentare.

Il reato di autoriciclaggio introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, accanto ai delitti di riciclaggio (art. 648 bis ) e di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (648 ter), punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La previsione di cui al primo comma dell'art. 648 ter.1 c.p. deve essere letta, poi, in relazione alla precisazione di cui al successivo quarto comma, secondo cui "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Le condotte del reato di autoriciclaggio sono innanzitutto l'impiegare, il sostituire e il trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ossia, in sostanza, la reimmissione delle utilità provenienti ex delicto nei canali economici legali.

Ciò però non è sufficiente, perché la ratio di colpire le condotte, successive a quelle costituenti il delitto presupposto, attraverso le quali il reo reimmette il provento del precedente reato in attività economiche, deve coniugarsi necessariamente con gli ulteriori elementi caratterizzanti la fattispecie e segnatamente con la clausola modale, che figura immediatamente accanto alle condotte ("ossia in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"), e con la causa di non punibilità espressa al comma 4 della norma citata.

Attraverso la clausola modale in questione, invero, è possibile ulteriormente circoscrivere il comportamento rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, perinnetrando le condotte punibili nell'ambito di quei comportamenti che, seppur non riconducibili allo schema degli artifici o dei raggiri, manifestano, comunque, la loro capacità di rendere obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi.

L'utilizzo dell'avverbio "concretamente" non solo rimanda ad un accertamento oggettivo della idoneità del comportamento a creare un ostacolo, ma implica anche una valutazione del caso specifico, demandando al giudice il compimento di una valutazione basata sulla considerazione di tutti i fattori dai quali desumere l'attitudine della condotta a creare l'ostacolo dell'identificazione della provenienza delittuosa dei beni (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974, secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza).

Inoltre, le suddette attività devono essere considerate in relazione al fatto che la mera utilizzazione od il godimento personale non sono punibili.

Invero, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen.- a termine della quale le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità non devono essere destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale- riguarda l'ipotesi in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528) ed è perciò non punibile. 1.2.2.2.Tutti gli elementi indicati, letti singolarmente e valutati nel loro complesso, danno conto in definitiva della creazione di una fattispecie di reato plurioffensiva (in quanto "consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme"), che si affranca dalla categoria del post factum non punibile, e che correttamente interpretata esclude in sé la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

In tale ottica, dunque, vanno lette le pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, circa la non configurabilità della condotta di autoriciclaggio, attraverso il mero trasferimento di beni oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese, poiché effettivamente ciò non basta, occorrendo l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, Rv. 276853).

Nella sostanza ciò vuoi dire che per configurare, accanto alla bancarotta per distrazione dei beni dell'impresa, poi fallita, o del loro ricavato a finalità estranee all'impresa medesima, anche il delitto di autoriciclaggio non basta il mero impiego di quegli stessi beni in attività imprenditoriali, ma occorrono pure gli ulteriori elementi specificamente descritti dai commi primo e quarto dell'art. 648 ter.1 c.p.

Inoltre, questa Corte ha ritenuto che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ah origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, Rv. 277854).

1.2.2.3. Orbene, alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie in esame, pur risultando astrattamente ipotizzabile il concorso tra le due fattispecie di reato in questione (ben potendo le attività distrattive compiute prima del fallimento inserirsi nella progressione criminosa che parte dalla configurabilità dell'appropriazione indebita), tuttavia in concreto non appare configurabile il delitto di autoriciclaggio.

Invero, accanto al trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea, oggetto della bancarotta fraudolenta distrattiva non si ravvisa in tale attività una modalità tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati.

Lo stesso Tribunale in definitiva dà atto che l'attività migratoria dai beni sia stata evidente, come si ricava dalle fatture, dal mutamento dell'oggetto sociale della Mediterranea, dalla migrazione della clientela.

La simulazione si ravvisa a monte ed è relativa alla distrazione, laddove l'azienda è stata di fatto trasferita, senza un formale atto di cessione mediante atti plurimi (cessione in blocco dei beni, passaggio del personale ecc.), ma non certo nel reimpiego dei beni nella Mediterranea, reimpiego che risulta palese.

Sul punto giova richiamare i principi affermati da questa Corte secondo cui non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di beni oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine elementi denotanti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene; infatti in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen. Sez. 5 - n. 38919 del 05/07/2019 Rv. 276853).

1.2.2.4. Il provvedimento impugnato/ pertanto, va annullato senza rinvio in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo 6), restando assorbite in tale valutazione ogni altra censura effettuata dal ricorrente, mentre il ricorso va respinto quanto al capo 1).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in relazione alla necessaria nuova valutazione cautelare che il Tribunale dovrà compiere in dipendenza dell'annullamento in questa sede dell'ordinanza impugnata per il reato sub 6).

Invero, il Tribunale ha considerato ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa le modalità del trasferimento dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea e dunque anche l'autoriciclaggio, sicchè all'esito della presente pronuncia dovrà essere nuovamente verificata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., solo però tenendo conto dei residui reati per i quali pure è stata applicata al Barranco la misura degli arresti domiciliari.

3. In definitiva il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, limitatamente all'imputazione provvisoria di cui al capo 6), mentre il medesimo provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta quanto alle esigenze cautelari per nuovo esame sul punto.

Il ricorso va respinto nel resto.

P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato senza rinvio lim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con riferimento ai profili di gravità indiziaria di autoriciclaggio; annullamento con rinvio in merito alla misura cautelare, rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accogli mento. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio riguardo le esigen utelari; per i rimanenti motivi si riporta al ricorso depositato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Gela del 30 marzo 2021, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto sino al 21.5.2014 e di amministratore di fatto da tale data al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione a diverse imputazioni provvisorie (capi 1,2,4) di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e per operazioni dolose relative al fallimento dichiarato in data 24.8.2017, della predetta società, nonché all'imputazione di autoriciclaggio dei proventi degli anzidetti delitti, impiegati per finanziare la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", avente medesimo oggetto sociale della fallita (capo 6: artt. 40, comma 2, 110, 112, n. 2, 648 ter.1 c.p.). In particolare, secondo l'imputazione provvisoria mossa al capo 1), il Barranco, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] dal 21.5.2014, distraeva: il complesso aziendale della società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società della quale l'indagato era amministratore di fatto; somme di denaro per complessivi euro 400.000,00 mediante finanziamenti infruttiferi a favore della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale era stato amministratore l'indagato ed il Lombardo liquidatore; somme di denaro pari ad euro 1.047.983,60, sostenendo generici costi di pubblicità in favore della società sportiva dilettantistica Vela del Sud s.r.I., avente quale amministratore l'indagato per un totale di euro 1.047.983,60; somme per diverse migliaia di euro in favore di sé stesso; secondo l'imputazione provvisoria mossa al capo 6), il Barranco, in concorso con altri, trasferiva ed impiegava in attività economiche e imprenditoriali, quali l'esercizio dell'impresa della società [OSCURATO:SOCIETA]., il bene azienda proveniente dalla commissione del delitto di cui al capo 1), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Barranco, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 648 ter.1 c.p., 216 e 223 I.fall.; invero, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apodittica, oltre che illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria dell'ipotizzato autoriciclaggio, nonché del reato presupposto di cui al capo 1), nella parte di interesse relativa alla distrazione del complesso aziendale; infatti, il Tribunale di Caltanissetta, nonostante le specifiche censure mosse con memoria difensiva depositata all'udienza di riesame (censure quali riguardanti, ad esempio: la mancata disamina dell'esistenza, o meno, di un avviamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]; l'inconfigurabilità della bancarotta per distrazione del mero avviamento commerciale; la cessazione di ogni avviamento aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] al 2013; la diversità della nuova attività della Mediterranea rispetto a quella della fallita [OSCURATO:SOCIETA]; l'assenza di una identità della sede legale ed operativa delle due società ecc.) ha omesso di motivare in merito alle censure mosse, ammettendo anzi l'insussistenza di comunanza di sede operativa o legale delle società e che i dipendenti passati alla Mediterranea erano di numero inferiore, egualmente ritenendo, tuttavia, che alla Mediterranea fosse stato trasferito l'avviamento commerciale ed il complesso aziendale, stante la vendita dei beni da [OSCURATO:SOCIETA] a Mediterranea di cui alle fatture 1 e 2 del febbraio 2017 e l'assunzione di dipendenti che già lavoravano per la [OSCURATO:SOCIETA]; invero, la distrazione dell'avviamento commerciale, oltre a non essere stata riscontrata in punto di fatto dalle risultanze delle indagini preliminari, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità non è giuridicamente configurabile attesa la natura di mera aspettativa futura di reddito dell'avviamento stesso; inoltre, anche dal punto di vista delle concrete risultanze istruttorie, la difesa aveva analiticamente smentito l'ipotizzata distrazione dell'avviamento della fallita in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto differenti erano le modalità operative delle due società, non operando quest'ultima in proprio come aveva fatto la "[OSCURATO:SOCIETA]", ma in quanto articolazione del gruppo di due diverse grandi multinazionali del commercio di cereali; per di più, tra i clienti e i fornitori delle due attività non vi era neppure parziale sovrapposizione,senza alcuna possibilità di configurare una distrazione dell'avviamento, non potendosi considerare tali la compravendita di un autocarro e di un rimorchio, pochi pezzi di arredamento da ufficio o materiale di cancelleria, peraltro ad un prezzo congruo rispetto ai valori di mercato di beni ormai vetusti o di scarso valore; infine, anche con riferimento ai tre dipendenti della fallita, poi assunti dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", il Tribunale non ha provveduto a motivare sulle deduzioni difensive che evidenziavano come tale assunzione fosse intervenuta a distanza di tempo e non con il passaggio diretto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" che aveva cessato di operare nel 2013; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 274, lett. c), c.p.p. ed il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in punto di riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato, nonostante nella stessa ordinanza impugnata si era già escluso il periculum di inquinamento probatorio, in base alla circostanza che anche la nuova società del Barranco, la "[OSCURATO:SOCIETA]." per l'appunto, era stata posta sotto sequestro e dunque affidata alla gestione di un amministratore giudiziario, sotto stretto controllo da parte dell'autorità giudiziaria, circostanza idonea anche a far venir meno qualsiasi residuo rischio di reiterazione del reato. 3. Con memoria in data 22.11.2021, il Barranco, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato motivi nuovi, affidati a cinque profili di censura, con i quali deduce:-l'insussistenza del reato presupposto in relazione all'art. 648 ter.1 c.p. risalente almeno al 2014, non potendo essere individuato in quello di bancarotta per distrazione che si è consumato all'atto del fallimento, intervenuto nel 2017; - l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. non ravvisandosi nella fattispecie una condotta in qualche modo dissimulatoria e, comunque, ultronea rispetto a quella distrattiva; -la violazione di legge sostanziale penale in riferimento all'art. 2/1 c.p. atteso che l'art. 648 ter.1 è entrato in vigore il 1 gennaio del 2015, essendo stato introdotto con la legge 15 dicembre 2014 n. 186, sicchè essendo la condotta attribuita all'indagato consumata nel 2014 (trasferimento dell'avviamento aziendale) non poteva trovare applicazione il nuovo reato; -il mancato esame da parte del Tribunale del riesame del contenuto della memoria difensiva, circa la differente realtà aziendale e di business tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Mediterranea e del rapporto tra quest'ultima e la Cofco; -l'insussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stata sottoposta a sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.11 ricorrente contesta in questa sede l'applicazione della misura cautelare per il capo 1), relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell'intero complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, reato questo asseritamente non configurabile nella fattispecie, e conseguentemente per il capo 6), che vede appunto quale reato presupposto la distrazione dell'azienda "[OSCURATO:SOCIETA]" ed il reimpiego di essa nella Mediterranea. Le deduzioni circa l'insussistenza del reato di cui al capo 1) in merito all'attività distrattiva dell'azienda dell'[OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'imputato, in concorso con il liquidatore, sono infondate, laddove meritano accoglimento quelle relative al capo 6). 1.1. Ed invero, quanto al capo 1), l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha compiutamente analizzato le censure svolte in sede di riesame, pervenendo alla conclusione ampiamente argomentata dell'avvenuta attività distrattiva da parte del Barranco dell'intero complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea, tenuto conto del trasferimento in blocco dei beni strumentali, dei lavoratori e dell'avviamento commerciale. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto: 1.1.1. quanto ai beni strumentali (beni aziendali e beni mobili registrati ceduti ad un prezzo simbolico), come sulla base del contenuto delle fatture riportate alle pagg. 8-9 dell'ordinanza cautelare, la cessione in blocco di essi, poco prima del fallimento, si presenti significativa, non solo della volontà di trasferimento "dell'azienda", trattandosi di tutti i beni necessari per svolgere l'attività, ma anche della necessità di giustificare formalmente l'assenza degli stessi nel patrimonio sociale, in ragione dell'imminente, ormai inevitabile fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto ed il Lombardo, liquidatore, hanno prima documentato la cessione e poi "inscenato" il pagamento delle predette fatture ad opera della beneficiaria Mediterranea, solo dopo la formale dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e al solo scopo di rendere immune la Mediterranea stessa dalle azioni di rivendica e/o di ingiunzione a pagare. In proposito, il Tribunale ha rilevato altresì che il pagamento dei predetti beni al giusto prezzo, anche sulla base del registro dei beni ammortizzabili dai quali risulterebbe il valore pari a zero degli stessi, è circostanza non veritiera, trattandosi di beni in buona parte non soggetti a rapida obsolescenza, che mantengono evidenti margini di utilità, trattandosi principalmente di mobilio ed attrezzature assimilabili, sicchè un ammortamento di essi non equivarrebbe comunque ad un loro costo zero. 1.1.2. Quanto al trasferimento dei lavoratori, il Tribunale ha preso atto che sebbene non tutti i lavoratori fossero passati alla Mediterranea (solo quattro su otto) tale trasferimento però ha riguardato i dipendenti più fidati del Barranco, quali il Pirrè ed il Lombardo, soggetti peraltro che lo hanno coadiuvato nel "trasferimento" illecito. Il rapporto fiduciario intercorrente proprio tra i lavoratori "trasferiti" ed il Barranco, in assenza dell'impiego dei dipendenti in altre società nelle more dell'assunzione nella Mediterranea sono stati ritenuti elementi sufficienti a dar conto di una sostanziale prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti in questione appunto nella Mediterranea. 1.1.3. Quanto alla distrazione dell'avviamento commerciale, il Tribunale ha rilevato senza illogicità come la neo-operante sul mercato cerealicolo Mediterranea (società questa ab origine dedita all'edilizia) abbia avuto modo di sfruttare senz'altro la cerchia di clienti, fornitori e broker della [OSCURATO:SOCIETA]., i quali, tramite il Barranco, sono transitati dall'una all'altra società (come si ricava dal contenuto delle conversazioni intercorse tra il Barranco ed i broker commerciali,che danno conto anche del fatto di come alcuni degli intermediari si interfacciassero da anni con il Barranco e la [OSCURATO:SOCIETA], cfr. pg. 15 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, la Mediterranea, nonostante il mutamento dell'oggetto sociale nel 2014, estendendolo al commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, grazie alla cessione di fatto dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA] ha potuto immediatamente godere del valore dell'avviamento della fallita, come si evince dai guadagni elevati realizzati, sfruttando il solido inserimento della cedente sul mercato e, dunque, anche della clientela della stessa. 1.1.4. Nella valutazione unitaria di tali elementi il Tribunale ha colto nell'attività compiuta dal Barranco la gravità indiziaria del reato provvisoriamente contestato al capo 1), rientrando le cessioni indicate in una complessiva operazione di svuotamento volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori sociali della [OSCURATO:SOCIETA], considerata la sostanziale identità soggettiva delle compagini 4 < sociali della fallita e della beneficiaria, peraltro costituite da persone legate tra loro da vincoli di tipo familiare (essendo i tre soci della Mediterranea figli del Barranco) e dell'assenza di un effettivo corrispettivo in dipendenza di tali cessioni, che, quando presente neppure risulta quantificato in maniera congrua. 1.1.5. Alla luce dei complessivi elementi indicati, deve concludersi in questa sede che correttamente sia stata ritenuta dal Tribunale configurabile nella fattispecie in esame la bancarotta fraudolenta distrattiva dell'azienda della [OSCURATO:SOCIETA] e tale valutazione appare immune da vizi, alla luce del sindacato che questa Corte è tenuto a compiere, atteso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito, circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 1.1.6. A fronte di quanto rappresentato dal Tribunale, il ricorrente effettua una lettura parcellizzata degli elementi sopra indicati denotanti il trasferimento d'azienda e cita orientamenti di legittimità, in base ai quali non sarebbe configurabile un'attività distrattiva in relazione all'avviamento commerciale della società, dimenticando che nella fattispecie in esame l'attività distrattiva concerne la cessione di fatto dell'intero complesso aziendale, ossia dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa commerciale ex art. 2555 c.c. e non del solo avviamento commerciale. Sul punto, è sufficiente richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta è ben suscettibile di distrazione pure l'avviamento commerciale dell'azienda quando contestualmente, sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Rv. 272108). La circostanza, poi, che le sedi delle due società non coincidano, ma siano solo vicine, come dedotto dal ricorrente, è stata ritenuta senza illogicità dal Tribunale del riesame non intaccante il dato saliente che la cessione e la continuità aziendale emergono da ben più pregnanti fattori, specificamente e non illogicamente enunciati nel provvedimento impugnato. 1.2. Diversamente deve, invece, ritenersi fondata ed assorbente rispetto alle altre censure mosse la doglianza del ricorrente circa l'insussistenza del reato di autoriciclaggio cui al capo 6). 1.2.1. Il Tribunale ha ritenuto integranti i gravi indizi del reato di autoriciclaggio il trasferimento e l'impiego del profitto del reato presupposto, ossia la predetta azienda [OSCURATO:SOCIETA], nella società Mediterranea e, dunque, nel mercato del commercio del grano, qK/ compiendo nuove iniziative imprenditoriali. In particolare, il riutilizzo dei beni aziendali distratti al fine di implementare e proseguire una nuova attività economica, nonchè l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso l'azienda oggetto della distrazione, tale peraltro da determinare uno specifico profitto, conseguente al reato di autoriciclaggio realizzerebbe il quid pluris sanzionato dalla norma. 1.2.2. Tale impostazione non può essere condivisa. 1.2.2.1. Giova sul punto innanzitutto richiamare i più recenti punti di approdo della giurisprudenza di legittimità circa i rapporti intercorrenti tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di autoriciclaggio. In proposito, va premesso che come già evidenziato con la sentenza di questa Corte n. 1203 del 14/11/2019 Rv. 277854, non sussistono ragioni od elementi ostativi a che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concorra, in qualità di reato presupposto, con il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 c.p., in presenza ovviamente di tutti gli elementi costitutivi di tale ultima fattispecie, e ciò sia nel caso di bancarotta per distrazione post fallimentare che prefallimentare. Il reato di autoriciclaggio introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, accanto ai delitti di riciclaggio (art. 648 bis ) e di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (648 ter), punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La previsione di cui al primo comma dell'art. 648 ter.1 c.p. deve essere letta, poi, in relazione alla precisazione di cui al successivo quarto comma, secondo cui "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Le condotte del reato di autoriciclaggio sono innanzitutto l'impiegare, il sostituire e il trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ossia, in sostanza, la reimmissione delle utilità provenienti ex delicto nei canali economici legali. Ciò però non è sufficiente, perché la ratio di colpire le condotte, successive a quelle costituenti il delitto presupposto, attraverso le quali il reo reimmette il provento del precedente reato in attività economiche, deve coniugarsi necessariamente con gli ulteriori elementi caratterizzanti la fattispecie e segnatamente con la clausola modale, che figura immediatamente accanto alle condotte ("ossia in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"), e con la causa di non punibilità espressa al comma 4 della norma citata. Attraverso la clausola modale in questione, invero, è possibile ulteriormente circoscrivere il comportamento rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, perinnetrando le condotte punibili nell'ambito di quei comportamenti che, seppur non riconducibili allo schema degli artifici o dei raggiri, manifestano, comunque, la loro capacità di rendere obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi. L'utilizzo dell'avverbio "concretamente" non solo rimanda ad un accertamento oggettivo della idoneità del comportamento a creare un ostacolo, ma implica anche una valutazione del caso specifico, demandando al giudice il compimento di una valutazione basata sulla considerazione di tutti i fattori dai quali desumere l'attitudine della condotta a creare l'ostacolo dell'identificazione della provenienza delittuosa dei beni (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974, secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza). Inoltre, le suddette attività devono essere considerate in relazione al fatto che la mera utilizzazione od il godimento personale non sono punibili. Invero, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen.- a termine della quale le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità non devono essere destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale- riguarda l'ipotesi in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528) ed è perciò non punibile. 1.2.2.2.Tutti gli elementi indicati, letti singolarmente e valutati nel loro complesso, danno conto in definitiva della creazione di una fattispecie di reato plurioffensiva (in quanto "consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme"), che si affranca dalla categoria del post factum non punibile, e che correttamente interpretata esclude in sé la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. In tale ottica, dunque, vanno lette le pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, circa la non configurabilità della condotta di autoriciclaggio, attraverso il mero trasferimento di beni oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese, poiché effettivamente ciò non basta, occorrendo l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, Rv. 276853). Nella sostanza ciò vuoi dire che per configurare, accanto alla bancarotta per distrazione dei beni dell'impresa, poi fallita, o del loro ricavato a finalità estranee all'impresa medesima, anche il delitto di autoriciclaggio non basta il mero impiego di quegli stessi beni in attività imprenditoriali, ma occorrono pure gli ulteriori elementi specificamente descritti dai commi primo e quarto dell'art. 648 ter.1 c.p. Inoltre, questa Corte ha ritenuto che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ah origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, Rv. 277854). 1.2.2.3. Orbene, alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie in esame, pur risultando astrattamente ipotizzabile il concorso tra le due fattispecie di reato in questione (ben potendo le attività distrattive compiute prima del fallimento inserirsi nella progressione criminosa che parte dalla configurabilità dell'appropriazione indebita), tuttavia in concreto non appare configurabile il delitto di autoriciclaggio. Invero, accanto al trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea, oggetto della bancarotta fraudolenta distrattiva non si ravvisa in tale attività una modalità tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati. Lo stesso Tribunale in definitiva dà atto che l'attività migratoria dai beni sia stata evidente, come si ricava dalle fatture, dal mutamento dell'oggetto sociale della Mediterranea, dalla migrazione della clientela. La simulazione si ravvisa a monte ed è relativa alla distrazione, laddove l'azienda è stata di fatto trasferita, senza un formale atto di cessione mediante atti plurimi (cessione in blocco dei beni, passaggio del personale ecc.), ma non certo nel reimpiego dei beni nella Mediterranea, reimpiego che risulta palese. Sul punto giova richiamare i principi affermati da questa Corte secondo cui non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di beni oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine elementi denotanti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene; infatti in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen. Sez. 5 - n. 38919 del 05/07/2019 Rv. 276853). 1.2.2.4. Il provvedimento impugnato/ pertanto, va annullato senza rinvio in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo 6), restando assorbite in tale valutazione ogni altra censura effettuata dal ricorrente, mentre il ricorso va respinto quanto al capo 1). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in relazione alla necessaria nuova valutazione cautelare che il Tribunale dovrà compiere in dipendenza dell'annullamento in questa sede dell'ordinanza impugnata per il reato sub 6). Invero, il Tribunale ha considerato ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa le modalità del trasferimento dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA] alla Mediterranea e dunque anche l'autoriciclaggio, sicchè all'esito della presente pronuncia dovrà essere nuovamente verificata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., solo però tenendo conto dei residui reati per i quali pure è stata applicata al Barranco la misura degli arresti domiciliari. 3. In definitiva il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, limitatamente all'imputazione provvisoria di cui al capo 6), mentre il medesimo provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta quanto alle esigenze cautelari per nuovo esame sul punto. Il ricorso va respinto nel resto. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato senza rinvio lim
Sentenza Cassazione n. 04294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris