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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 48873/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 aprile 2019 (dep. il 16 luglio 2019) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 22 ottobre 2015, appellata da [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in mitius (in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 350 di multa) la pena principale irrogata allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.), così riqualificato il fatto contestato sub specie del delitto di ricettazione, / m t aveva ritenuto la contestata recidiva specifica e reiterata e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici ufficio per la durata di cinque anni.

2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comnna 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione, a cagione dell'omessa notifica al difensore della data del differimento dell'udienza, a seguito del legittimo impedimento dello stesso.

In particolare, il 4 novembre 2014 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Vitiello ha presentato istanza di differimento, per legittimo impedimento, dell'udienza del 6 novembre 2014; nel corso della stessa udienza il Tribunale - rilevata l'omessa notifica della citazione alla persona offesa - ha differito la trattazione del procedimento al 5 febbraio 2015 e dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta difensiva; la data della successiva udienza non è stata comunicata al difensore (cui anzi la cancelleria avrebbe dato indicazioni erronee; ed anzi lo stesso non avrebbe potuto consultare il fascicolo per carenza di personale amministrativo); dunque, lo stesso difensore non ha partecipato all'udienza di rinvio ed è stato leso il diritto di difesa (tanto che l'imputato non ha potuto neppure rendere dichiarazioni).

Pertanto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe determinata una nullità assoluta e insanabile.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata sarebbe stata depositata oltre il termine di giorni 90 fissato dalla Corte territoriale all'atto della pronuncia e in mancanza di proroga del termine per il deposito.

2.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. perì., in particolare perché l'iter argomentativo della sentenza impugnata sarebbe mancante o quantomeno carente e non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive, avendo ravvisato erroneamente (alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità) l'impiego di un mezzo fraudolento nell'agire dell'imputato; parimenti, sarebbe viziata la motivazione relativa alla recidiva, circostanza aggravante facoltativa che il giudice di merito può escludere.

2.4. Con il quarto motivo stati dedotti la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, a cagione della mancata riqualificazione del fatto come appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.È dirimente considerare che, a fronte del differimento dell'udienza del 6 novembre 2014, sia pure disposto - come risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - a cagione dell'omessa notifica della citazione alla persona offesa, al difensore dell'imputato non doveva essere dato alcun avviso nonostante egli avesse addotto un legittimo impedimento; e ciò perché il Giudice ha disposto, con la detta ordinanza resa in udienza, un rinvio a udienza fissa.

Pertanto, quantunque il legittimo impedimento non sia stato accolto, l'udienza è stata comunque differita (come appena esposto) e l'avviso è stato validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza: vale, infatti, a fortiori nell'ipotesi in esame quanto chiarito dalla giurisprudenza per il caso in cui il differimento segua all'accoglimento dell'istanza del difensore legittimamente impedito (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 - 01).

Fermo quanto appena osservato, basti poi rilevare che le erronee indicazioni ricevute dalla cancelleria e l'impossibilità di consultare il fascicolo sono stati meramente assenti dal ricorrente e al riguardo, dunque, non occorre immorare.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, determinato dal giudice che la pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., incide - per quel che attiene al processo - sui conseguenti adempimenti di cancelleria (ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e sulla decorrenza del termine a impugnare (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.); ma da esso - come già chiarito da questa Corte - non consegue la nullità del provvedimento medesimo (cfr. Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020, Salamina, Rv. 279155 - 01; cfr. Sez. 3, n. 33386 del 18/3/2015, D., Rv. 264507; cfr. pure Sez. 5, n. 40944 del 01/0/2021, Biondi, n.m.).

Né è dato comprendere come il deposito del provvedimento, successivo al detto termine, ne possa viziare la motivazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., è dirimente considerare che era già inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi (e tale inammissibilità può essere qui rileva ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 - 01), in quanto l'atto di appello si era limitato ad argomentare richiamando la giurisprudenza di legittimità - peraltro relativa al solo impiego del mezzo fraudolento - senza alcun riferimento al caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01, e già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).Con riferimento poi alla recidiva, il ricorso è inammissibile perché ha soltanto rappresentato che la recidiva può essere esclusa, alla luce delle circostanze del caso concreto, senza muovere alcuna effettiva censura alla decisione impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

4. Anche il quarto motivo è inammissibile poiché non contiene alcuna allegazione puntualmente riferibile al provvedimento impugnato ma assedi generici non riferibili al caso di specie, oltre a due massime giurisprudenziali, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter seguito dalla Corte territoriale.

5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'innpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 aprile 2019 (dep. il 16 luglio 2019) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 22 ottobre 2015, appellata da [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in mitius (in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 350 di multa) la pena principale irrogata allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.), così riqualificato il fatto contestato sub specie del delitto di ricettazione, / m t aveva ritenuto la contestata recidiva specifica e reiterata e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici ufficio per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comnna 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione, a cagione dell'omessa notifica al difensore della data del differimento dell'udienza, a seguito del legittimo impedimento dello stesso. In particolare, il 4 novembre 2014 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Vitiello ha presentato istanza di differimento, per legittimo impedimento, dell'udienza del 6 novembre 2014; nel corso della stessa udienza il Tribunale - rilevata l'omessa notifica della citazione alla persona offesa - ha differito la trattazione del procedimento al 5 febbraio 2015 e dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta difensiva; la data della successiva udienza non è stata comunicata al difensore (cui anzi la cancelleria avrebbe dato indicazioni erronee; ed anzi lo stesso non avrebbe potuto consultare il fascicolo per carenza di personale amministrativo); dunque, lo stesso difensore non ha partecipato all'udienza di rinvio ed è stato leso il diritto di difesa (tanto che l'imputato non ha potuto neppure rendere dichiarazioni). Pertanto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe determinata una nullità assoluta e insanabile. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata sarebbe stata depositata oltre il termine di giorni 90 fissato dalla Corte territoriale all'atto della pronuncia e in mancanza di proroga del termine per il deposito. 2.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. perì., in particolare perché l'iter argomentativo della sentenza impugnata sarebbe mancante o quantomeno carente e non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive, avendo ravvisato erroneamente (alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità) l'impiego di un mezzo fraudolento nell'agire dell'imputato; parimenti, sarebbe viziata la motivazione relativa alla recidiva, circostanza aggravante facoltativa che il giudice di merito può escludere. 2.4. Con il quarto motivo stati dedotti la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, a cagione della mancata riqualificazione del fatto come appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.È dirimente considerare che, a fronte del differimento dell'udienza del 6 novembre 2014, sia pure disposto - come risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - a cagione dell'omessa notifica della citazione alla persona offesa, al difensore dell'imputato non doveva essere dato alcun avviso nonostante egli avesse addotto un legittimo impedimento; e ciò perché il Giudice ha disposto, con la detta ordinanza resa in udienza, un rinvio a udienza fissa. Pertanto, quantunque il legittimo impedimento non sia stato accolto, l'udienza è stata comunque differita (come appena esposto) e l'avviso è stato validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza: vale, infatti, a fortiori nell'ipotesi in esame quanto chiarito dalla giurisprudenza per il caso in cui il differimento segua all'accoglimento dell'istanza del difensore legittimamente impedito (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 - 01). Fermo quanto appena osservato, basti poi rilevare che le erronee indicazioni ricevute dalla cancelleria e l'impossibilità di consultare il fascicolo sono stati meramente assenti dal ricorrente e al riguardo, dunque, non occorre immorare. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, determinato dal giudice che la pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., incide - per quel che attiene al processo - sui conseguenti adempimenti di cancelleria (ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e sulla decorrenza del termine a impugnare (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.); ma da esso - come già chiarito da questa Corte - non consegue la nullità del provvedimento medesimo (cfr. Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020, Salamina, Rv. 279155 - 01; cfr. Sez. 3, n. 33386 del 18/3/2015, D., Rv. 264507; cfr. pure Sez. 5, n. 40944 del 01/0/2021, Biondi, n.m.). Né è dato comprendere come il deposito del provvedimento, successivo al detto termine, ne possa viziare la motivazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Quanto alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., è dirimente considerare che era già inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi (e tale inammissibilità può essere qui rileva ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 - 01), in quanto l'atto di appello si era limitato ad argomentare richiamando la giurisprudenza di legittimità - peraltro relativa al solo impiego del mezzo fraudolento - senza alcun riferimento al caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01, e già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).Con riferimento poi alla recidiva, il ricorso è inammissibile perché ha soltanto rappresentato che la recidiva può essere esclusa, alla luce delle circostanze del caso concreto, senza muovere alcuna effettiva censura alla decisione impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 4. Anche il quarto motivo è inammissibile poiché non contiene alcuna allegazione puntualmente riferibile al provvedimento impugnato ma assedi generici non riferibili al caso di specie, oltre a due massime giurisprudenziali, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter seguito dalla Corte territoriale. 5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'innpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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