CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4) cod. pen). è manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U. 287055/03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il