CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 07 dicembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 14 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 291 bis comma 2 D.P.R. 43/1973, per avere introdotto, ovvero, comunque, detenuto nel territorio dello Stato, un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando non superiore a 10 KG convenzionali, segnatamente pari a complessivi chilogrammi 4,6; fatto aggravato ai sensi dell'articolo „gb1291 ter comma 2 lett. d) D.P.R. 43/1973, per essere stato commesso utilizzandcAzzo di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentava delle alterazioni e modifiche, idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia, in Palermo in data 28 agosto 2020. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza, contradgittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e)Aer avere la Corte d'appello applicato l'aggravante di cui all'art. 291 ter lett. d) senza aver tenuto conto che la modifica o "alterazione degli elementi soggetti ad omologazione" non risultava accertata in giudizio, dato che, dalle risultanze processuali, emergeva che l'occultamento del tabacco era realizzato mediante l'inserimento nelle paratie e nei portelloni del mezzo di trasporto, ovvero in pannelli costituenti solamente un comune rivestimento interno, senza che fosse operata una vera modifica di parti che ne determina la conformità alle condizioni di omologazione. 2.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e)Aér .avere la Corte d'appello omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche riproducendo le conclusioni del giudice di primo grado, che aveva fondato la motivazione sull'insidia del mezzo e sulla presenza di un precedente nel casellario giudiziario per violazione del T.U. delle leggi doganali, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni del difensore, che evidenziava la scarsa pericolosità sociale espressa dai precedente, punito con la sola pena pecuniaria, delle condizioni sociali e culturali del ricorrente, nonché della scarsa quantità di sigarette contrabbandate. 2.3. Erronea applicazione della legge penale e mancanza, contralttorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e , er avere la Corte d'appello confermato la misura della libertà vigilata, disposta in base all'art. 300 D.P.R. 43/1973 che prevede "sempre" l'applicazione della misura a fronte di pene superiori ad un anno, senza però compiere alcuna valutazione della concreta pericolosità sociale del ricorrente, richiesta dall'art. 31 comma 2 L. 663/1983, da esperirsi, invece, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'avverbio "sempre" sarebbe stato tacitamente abrogato dalla legge n. 663 del 1983, che avrebbe eliminato dall'ordinamento qualsiasi automatismo in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del reo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, che riproduce la medesima censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da questi disattesa in modo corretto, è inammissibile perché manifestamente infondato. Come è stato ripetutamente affermato, in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la circostanza aggravante prevista dall'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, è configurabile nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli (Sez. 3, n. 42726 del 05/07/2016, Rodigari, Rv. 267905 - 01; Sez. 3, a n. 35561 del 29/04/2010, Rv. 248361 - 01). Tanto premesso, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non qui rivisitabile, ha ritenuto sussistente la menzionata aggravante sul rilievo che il veicolo di proprietà dell'imputato presentava delle doppie paratie non presenti nel modello omologato, appositamente realizzate nei portelloni posteriori laterali in modo da consentire l'occultamento del TLE, luogo ove effettivamente era stato rinvenuto (cfr. pag. 2). Consegue la manifesta infondatezza del motivo. 2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso. Ed invero il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione di una pluralità di elementi (modalità insidiose del fatto, atteggiamento non collaborativo) tra cui anche un precedente penale specifico. Nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo ai precedenti penali e all'atteggiamento "per nulla collaborativo". In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 3. Anche il terzo motivo risulta inammissibile. La misura di sicurezza della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 300 d.P.R. n. 43 del 1973, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale. La più recente giurisprudenza di legittimità, che il Collegio, condivide, ha affermato il principio di diritto secondo cui, in linea con l'evoluzione dei principi generali in tema di applicazione delle misure di sicurezza verificatasi nel corso degli anni, e recepita anche nel diritto positivo con la legge n. 663 del 1986, con cui è stata disposta l'abrogazione dell'art. 204 cod. pen., il quale disciplinava le ipotesi di pericolosità sociale presunta, l'applicazione delle misure di sicurezza non è più automatica (nonostante la parola "sempre"), ma è soggetta ad una verifica in concreto della pericolosità sociale del condannato (Sez. 3, n. 15574 del 14/01/2020, Rv. 279007 - 01; Sez. 3, n. 44339 del 30/9/2015, D.M., Rv. 265050-01; Sez. 3, n. 38549 del 3/7/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264663-01). Dunque l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata presuppone sempre il previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, anche in materia di violazioni doganali, in quanto l'art. 300 del d.P.R. n. 43 del 1973, secondo il quale è sempre applicata la libertà vigilata, in caso di condanna per contrabbando alla pena della reclusione superiore ad un anno, deve ritenersi tacitamente abrogato- limitatamente all'avverbio "sempre" - dalla legge n. 663 del 1986, che ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza come attestato dall'espressa abrogazione dell'art. 204 cod. pen. Non di meno, la sentenza impugnata che ha confermato l'applicazione in via automatica della misura di sicurezza della libertà vigilata ritenendone obbligatoria la sua applicazione, ha poi formulato un giudizio di pericolosità dell'imputato ancorato alle modalità della condotta e sulla scorta della "biografia criminale", motivazione rispetto 4t.. quale il ricorso non presenta censure specifiche risultando così inammissibile per genericità. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe