CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giu ridici dal giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r tensore Il Presi1 1nt [OSCURATO:PERSONA] igna Anna itrjscuolo [OSCURATO:PERSONA] -3