CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 35659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, ha rigettato il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con la quale al suddetto, gravemente indiziato di più cessioni sanzionate ai sensi dell'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere; rilevato, ancora, che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso la difesa dell'indagato, lamentando violazione di legge anche processuale ai sensi delle lettere b), c), dell'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto; considerato, in particolare, che l'ordinanza impugnata è stata comunicata il 2 maggio 2022 sia al difensore sia al Levakovic, mentre l'impugnazione risulta depositata il 6 maggio 2022 presso il Tribunale di Teramo ed è poi pervenuta presso la cancelleria del Tribunale di L'Aquila che ha emesso il provvedimento impugnato il 13 maggio 2022; ritenuto che, come precisato dalle sezioni unite dì questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167) in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod, proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. peri., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame è pervenuto all'ufficio competente oltre il termine di 10 giorni previsto per l'utile interposizione della relativa impugnazione (scaduto il 12 maggio 2022); ritenuto infine che alla inammissibilità, dichiara de plano, seguono le pronunce dì cuì all'art. 616, comma 1, cod. proc. peri., determinate come da dispositivo P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94 comma 1 ter dis. att. cod. proc. p