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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03682/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale commesso in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 22 dicembre 2016, così riqualificata già in primo grado l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione e la violazione degli artt. 121 e 172 comma 6 cod. proc. pen., nonché dell'art. 168-bis cod. pen. 3.

Rilevato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato non risultando che ìl giudice del merito abbia effettivamente preso cognizione della memoria difensiva, deve allora rilevarsi che nel frattempo è decorso il termine di prescrizione del reato, maturato al più tardi il 22 giugno 2024.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] VittoioSanislao

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale commesso in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 22 dicembre 2016, così riqualificata già in primo grado l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione e la violazione degli artt. 121 e 172 comma 6 cod. proc. pen., nonché dell'art. 168-bis cod. pen. 3. Rilevato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato non risultando che ìl giudice del merito abbia effettivamente preso cognizione della memoria difensiva, deve allora rilevarsi che nel frattempo è decorso il termine di prescrizione del reato, maturato al più tardi il 22 giugno 2024. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] VittoioSanislao
Sentenza Cassazione n. 03682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris