CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1981
Cassazione n. 34886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria ex art. 611, depositata nell'interesse dell'imputato in data 17 giugno 2025, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della minaccia, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall'odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l'elemento della minaccia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle