CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 34024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, conclusioni condivise dalla parte civile, mentre il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella con cui il Tribunale di Marsala, 1'8 aprile 2019, lo ha condannato, per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, alla pena di nove mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed alla rifusione, in favore della stessa, delle spese relative all'azione civile. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente apprezzato la consistenza delle censure articolate con l'atto di impugnazione. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, conclusioni condivise, con comparsa dell'Il maggio 2022 dalla parte civile, mentre il ricorrente, con atto del 13 maggio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. L'art. 581 cod. proc. pen. prevede che ogni atto di impugnazione — ivi compreso, ovviamente, l'appello — debba contenere, tra l'altro, l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». L'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, correlativamente, che l'impugnazione è inammissibile, tra l'altro, quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581. La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare la portata delle norme citate, ha chiarito, nella sua composizione più autorevole, che «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; nello stesso senso, cfr. anche, tra le più recenti, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). 3. Nel caso di specie, il giudice di primo grado è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato in contestazione sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dalla persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto pienamente attendibili ed assistite da conveniente — e, pure, non imprescindibili, trattandosi di testimone — riscontri di fonte esterna. Con l'atto di appello, Crimi, dopo aver ricordato la necessità di improntare a particolare cautela il vaglio del contributo delle vittime, quale la Gennaro, che, per essersi costituite parte civile, abbiano personale interesse, anche di ordine economico, alla definizione del giudizio in senso conforme all'impostazione accusatoria, ha segnalato che l'attendibilità della Gennaro avrebbe dovuto essere riconsiderata in funzione delle preesistenti ragioni di contrapposizione con la donna legate all'occupazione di un alloggio popolare. Tali contestazioni si pongono in diretto confronto con la sentenza di primo grado, che dà conto, a pag. 6, della circostanza di fatto segnalata dall'appellante e si occupa, a pag. 5, della questione di diritto afferente alla valutazione della credibilità della persona offesa che si sia costituita parte civile. Crinni, quindi, ha sinteticamente eccepito, con l'atto di impugnazione, che il contributo della Gennaro avrebbe dovuto essere diversamente apprezzato in funzione dei pregressi, e pacificamente esistenti, dissapori con la donna, tali da accreditare, almeno sul piano astratto, l'illazione secondo cui ella avrebbe rilasciato, nei suoi confronti, dichiarazioni mendaci, quando non addirittura calunniose. Così facendo — in disparte, ovviamente, il tema della fondatezza dei rilievi svolti dall'imputato — ha articolato una critica che, parametrata alla natura ed ai limiti del giudizio di appello, appare sufficientemente specifica, in quanto imperniata su un determinato profilo fattuale e sulla sua eventuale influenza sull'apprezzamento dell'attitudine probatoria del principale contributo addotto a sostegno dell'accusa. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo — cui va demandata anche la regolamentazione delle spese relative all'azione civile — per un nuovo giudizio, esente dal vizio riscontrato. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui rimette la regolamen