CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cuneo, che ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento senza rinvio e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Cuneo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di porto ingiustificato di quattro coltelli della lunghezza complessiva di 14,5 centimetri ciascuno, con lama di centimetri 6,5. e, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I., 18 aprile 1975, n. 110, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo censura la ritenuta configurabilità della contravvenzione contestata. Sostiene che il Tribunale abbia ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di cui all'art. 4, della legge n. 110 del 1975, senza approfondire lo scarno materiale probatorio, rappresentato soltanto dalle dichiarazioni di uno degli operatori di polizia giudiziaria che avevano eseguito la perquisizione. Non risulta dimostrato che la lama del coltello consegnato spontaneamente dall'imputato fosse acuminata. La giustificazione, fornita nell'immediatezza da [OSCURATO:PERSONA], di detenere i quattro coltelli nell'ambito dell'attività di venditore ambulante non è stata ritenuta credibile sulla scorta di congetture, preferendo l'ipotesi che fossero destinati al "pronto utilizzo", Non è stato accertato il pur necessario concreto pericolo di offesa alla persona. 2.2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunziarsi sulla richiesta dell'imputato di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ignorando la presenza nel caso concreto di indici sintomatici della particolare tenuità del fatto, quali le condizioni in cui si trovava l'imputato al momento del controllo - da solo seduto su una panchina - ed il comportamento successivo - aveva spontaneamente consegnato uno dei coltelli. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che non è stato mitigato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'acquisizione di plurimi elementi favorevoli all'imputato valorizzabili per gli invocati benefici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. 1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché, laddove formalmente denuncia illogicità ed incongruenze dell'apparato argomentativo, si risolve ep nella sollecitazione di apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, postulando, in particolare, una diversa valutazione delle prove rispetto a quella, non manifestamente illogica, compiuta dalla sentenza impugnata. Al Tribunale che ha ritenuto sussistente la condotta contestata, valorizzando all'uopo le caratteristiche dei coltelli, le modalità con cui erano stati conservati e la condotta dell'imputato, il quale aveva omesso di consegnare tre dei quattro coltelli detenuti in disparte all'interno di uno zaino, già usati, privi di confezione e custoditi alla rinfusa, la difesa del ricorrente continua ad opporre la ricostruzione alternativa secondo cui il porto dei coltelli indicati nell'imputazione era giustificato dall'attività lavorativa di vendita ambulante svolta dall'imputato, sia pure non documentata. Quanto alli omesso approfondimento del tema della destinazione dei coltelli all'offesa alla persona offesa, va ricordato che, secondo principi consolidati, il porto degli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 n. 110, tra cui rientrano gli strumenti da punta e/o da taglio ovverosia le «armi bianche improprie», costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della stessa disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01; Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771 - 01; Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253 - 01). 2. Risulta, invece fondato, il secondo motivo di ricorso, relativo all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.1 II Tribunale, come si ricava dal testo della sentenza impugnata, non ha esaminato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto formulata concordemente dalle parti. 3. Il terzo motivo resta assorbito e non precluso, essendo correlato al tema della corretta qualificazione giuridica del fatto. 4. Si impone, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cuneo in altra persona fisica perché provveda ad un nuovo giudizio al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione in punto di applicazione della causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché per grideterminazione del trattamento sanzionatorio kíttn P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma