CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 46637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di L'aquila; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2024 il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato de plano non inerente ad un diritto soggettivo la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a contestare la obbligatoria riconsegna serale di fornello, stoviglie e altri attrezzi da cucina (prevista dalla circolare DAP in tema di gestione del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen.). 2. Avverso detta decisione è stato proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, da parte del Buccheri, con atto redatto dal difensore . 3. Il Tribunale di Sorveglianza con decisione del 28 maggio 2024 ha qualificato l’atto di reclamo come ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, così come qualificato l’originario reclamo, va dichiarato inammissibile. Sull’argomento oggetto di discussione si è già pronunziata questa Sezione con più decisioni – condivise dal Collegio – che hanno ritenuto assente la posizione giuridica di «diritto soggettivo» in rapporto al dovere di riconsegna degli oggetti funzionali alla cottura dei cibi (v. da ultimo Sez. I n. 40139 del 2024, ai cui contenuti si opera rinvio). Da ciò deriva la legittimità della procedura seguita e della decisione adottata dal Magistrato di Sorveglianza, non dovendosi attivare la procedura giurisdizionale di cui all’art. 35 bis ord.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]