CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2000
Cassazione n. 39618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/07/2000 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19,5.2020 il Tribunale di Catania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina pluriaggravata in concorso e, pertanto, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta al prevenuto in quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, i difensori dello Iacomie lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: riporta la motivazione della sentenza impugnata che, a suo avviso, ha disapplicato il principio di diritto ribadito dalla stessa Corte di Appelloricorrendo ad argomenti non pertinenti; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama a sua volta la motivazione della sentenza impugnata sottolineando la erroneità della interpretazione fornita dai giudici di secondo grado che hanno omesso di considerare, ai fini del riconoscimento della attenuante, il dato oggettivo del pregiudizio patrimoniale finendo per negare la attenuante sulla scorta di considerazioni apodittiche e prive di contenuto giuridico e fattuale; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per non aver irrogato una pena corrispondente al minimo edittale: rileva che la Corte territoriale non ha motivato sul mancato riconoscimento di una pena corrispondente al minimo edittale con conseguente violazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost.. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1 La Corte di Appello ha risposto in termini congrui in punto di fatto e corretti in punto di diritto alla censura articolata con l'atto di appello e qui replicata nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte, infatti, ha fatto riferimento non soltanto alla preventiva pianificazione ed organizzazione di mezzi ma, soprattutto, alla "entità" della violenza e della minaccia che gli imputati avevano diretto nei confronti della vittima anche mediante l'uso di un'arma solo successivamente risultata a salve ma priva del tappo rosso così realizzando una rilevante compromissione della libera determinazione della persona offesa che, come è noto, è uno dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice unitamente al patrimonio. Del tutto correttamente, perciò, i giudici del gravame di merito hanno potuto invocare il principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salannone). 4.2 Quanto al secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la difesa omette di considerare quanto segnalato dalla Corte di Appello (cfr., pag. 4, punto 1.2) che ha chiarito come la pena sia stata (ri)determinata partendo dal minimo edittale con l'ulteriore riduzione dovuta alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia pure non nella loro massima estensione; ed è allora appena il caso di ribadire come l'ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Cass. Pen., 4, 20.9.2017 n. 54.966, Romgnoli; Cass. Pen., 2.7.1998 n. 9.120, Urrata). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente -- [OSCURATO:PERSONA] n mperiali