Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47147/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A/09/1992

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte di cassazione n. 3824/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i ricorsi ex art. 625-bis cod. proc. pen. - attraverso l'unico atto comune - deducono che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sia la diretta conseguenza di un errore di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità in relazione ad alcuni elementi grafici presenti nei capi di imputazione riportati nella sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, relativi alla data di consumazione dei reati di cui ai capi D ed E della rubrica.

Cosicchè la corte Suprema non si è avveduta che, già nella fase di merito e in data antecedente la sentenza di appello, era già ampiamente decorso il termine di prescrizione; Rilevato che a sostegno dei ricorsi, si premette la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura istantanea del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e, quanto al capo D), se ne assume un'errata interpretazione da parte della Corte di legittimità, nonostante il pertinente rilievo formulato nei ricorsi all'epoca proposti, dovendosi ritenere che l'ultima condotta rilevante ai fini della configurabilità del delitto contestato risale al mese di aprile del 2012, essendo quanto ulteriormemente descritto nel capo di imputazione, al più, ritenuto alla stregua di un post-factum non punibile.

Quanto al capo E, l'ultima operazione societaria indicata nel capo di imputazione - relativa all'aumento di capitale del

22.5. 2014 - per quanto detto in premessa, si palesa come una condotta autonoma ed estranea alla struttura del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., così arrestandosi la condotta rilevante al luglio 2012; Ritenuto che si tratta di inammissibili censure in diritto al giudizio espresso dalla sentenza di cui si invoca l'annullamento in ordine alla dichiarata inammissibilità della prospettata estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi D ed E sul rilievo che in quella sede erano state addotte questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e, in ogni caso, individuando la condotta del 21 luglio 2014, quanto al capo D, e quella del 22 maggio 2014 per il capo E. Che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurckremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A/09/1992 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte di cassazione n. 3824/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i ricorsi ex art. 625-bis cod. proc. pen. - attraverso l'unico atto comune - deducono che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sia la diretta conseguenza di un errore di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità in relazione ad alcuni elementi grafici presenti nei capi di imputazione riportati nella sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, relativi alla data di consumazione dei reati di cui ai capi D ed E della rubrica. Cosicchè la corte Suprema non si è avveduta che, già nella fase di merito e in data antecedente la sentenza di appello, era già ampiamente decorso il termine di prescrizione; Rilevato che a sostegno dei ricorsi, si premette la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura istantanea del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e, quanto al capo D), se ne assume un'errata interpretazione da parte della Corte di legittimità, nonostante il pertinente rilievo formulato nei ricorsi all'epoca proposti, dovendosi ritenere che l'ultima condotta rilevante ai fini della configurabilità del delitto contestato risale al mese di aprile del 2012, essendo quanto ulteriormemente descritto nel capo di imputazione, al più, ritenuto alla stregua di un post-factum non punibile. Quanto al capo E, l'ultima operazione societaria indicata nel capo di imputazione - relativa all'aumento di capitale del 22.5. 2014 - per quanto detto in premessa, si palesa come una condotta autonoma ed estranea alla struttura del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., così arrestandosi la condotta rilevante al luglio 2012; Ritenuto che si tratta di inammissibili censure in diritto al giudizio espresso dalla sentenza di cui si invoca l'annullamento in ordine alla dichiarata inammissibilità della prospettata estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi D ed E sul rilievo che in quella sede erano state addotte questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e, in ogni caso, individuando la condotta del 21 luglio 2014, quanto al capo D, e quella del 22 maggio 2014 per il capo E. Che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurckremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 47147/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris