CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza in data 19 giugno 2025 con cui questa Corte di cassazione ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena avanzata nell'interesse dello stesso condannato; premesso che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01); ritenuto che l'unico motivo del ricorso straordinario è manifestamente infondato in quanto: - l'ordinanza impugnata ha negato la dedotta violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen., peraltro rimarcando il difetto di chiarezza dell'originario ricorso; - quest'ultimo, in effetti, richiamava anche l'art. 81, comma 3, cit. nell'enunciazione del motivo di impugnazione e nell'esposizione di esso; nella medesima esposizione correlava al «successivo calcolo del limite edittale delle pene in esecuzione ex art. 78 c.p.» il vizio attribuito all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione e la mancata quantificazione (già in sede di cognizione) delle pene per i reati oggetto dell'istanza (richiamando pure gli artt. 81, comma 2, 132 cod. pen. e 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.); - non può allora ravvisarsi, con evidenza, alcun errore percettivo in ordine al contenuto dell'originario ricorso per cassazione, poiché il provvedimento oggetto di ricorso ha provveduto sulle censure sollevate, dopo aver interpretato l'atto di impugnazione (in conformità, come esposto, alle indicazioni normative in esse contenute e, dunque, agli istituti da esse richiamati); ritenuto che nulla muta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza di quanto già rassegnato e, dunque, l'ammissibilità del ricorso straordinario; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore 2della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Ì E. • Sezion.- 14 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa .K.c.it ii ,a,,tente 3