CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva come il ricorrente si interponeva nel conferimento dei rifiuti tra il produttore e la discarica con un consapevole contributo causale (operando con non corrette procedure di caratterizzazione dei rifiuti); a prescindere dall'assenza di prova di un profitto ingiusto del ricorrente un profitto risulta, comunque, conseguito dai produttori dei rifiuti. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento nella determinazione della pena vicino al minimo edittale, adeguata ai fatti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa / 9- A'r a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla spese in favore della