Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26196/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indaginipre l iminar i de l Tr ibuna le d i Roma ha r iget tato la r i ch iesta d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere, volta ad ottenere l'accesso in carcere di un consulente di parte pereseguire “prelievo pilifero al fine di redigere una consulenza chimica tossicologicasull'accertamento del suo stato di tossicodipendenza”.A ragione della decisione osserva che lo stato di tossicodipendenza delcondannato è solo presunto e non attuale in quanto la difesa ha allegato asostegno dell'istanza a un certificato risalente nel tempo; nessuna evidenza inmerito è stata, invece, segnalata dal reparto sanitario del carcere.

In ogni caso,l’asserito stato di tossicodipendenza è incompatibile con l'accertata latitanza eprolungatasi per più mesi.2.

Ricorre XXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolandoun unico motivo con cui eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata sia perviolazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, 3 Conv.

EDU, trattandosi di attoabnorme, sia per erronea applicazione degli artt. 11, comma 12, Ord. pen. e 32Cost., nonché per vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha indicato alcun motivolegittimo aa sostegno del diniego, che, come chiarito dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, può essere opposto solo in presenza di esigenzerelative all'accertamento dei fatti o comunque di natura investigativa.Il provvedimento, pertanto, è stato adottato in difetto di potere.La motivazione dell'ordinanza è contraddittoria perché dopo avere affermatoche lo stato di tossicodipendenza è solo presunto, non concede l’autorizzazionerichiesta chiesta proprio al fine di accertare l’esistenza di tale peculiarecondizione.Risulta violato l’art. 11, comma 12, Ord. pen,. che richiede l'autorizzazionedel giudice soltanto per verificare se l'iniziativa possa avere incidenza negativasugli accertamenti processuali in corso.In applicazione dell'articolo 32 Cost., il detenuto deve essere autorizzatosenza limiti, se non quelli di carattere processuale già menzionati, a svolgerevisite ed accertamenti medici con finalità meramente preventive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

L'art. 11, comma , 12, ord. pen., nella vigente formulazione, introdottadall'art. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede che «I detenuti e gli internatipossono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di unaprofessione sanitaria di loro fiducia.

L'autorizzazione per gli imputati è data dalgiudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto.

Con lemedesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici eterapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici difiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti,previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioniorganizzative fornite dalla stessa».Nell’interpretare la menzionata disposizione, la giurisprudenza di legittimità,preso atto della sua diretta strumentalità alla tutela della salute quale benecostituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost., ha chiarito che essa attribuisce aidetenuti e agli internati il diritto di essere visitati a proprie spese da un medico difiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi;soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo -ed anche per gli indagati, in forza della disposizione estensiva di cui all'art. 61,comma 2, cod. proc. pen. - la norma richiede l'autorizzazione del giudice cheprocede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado), e questoall'evidente finalità - non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individualedi sottoporsi a visita e cura, ma di verificare se ed in quali termini l'iniziativapossa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.2.

Tanto posto, il provvedimento impugnato ha violato la normativa diriferimento, non solo perché ha opinato l'esigenza - in realtà non prevista dallenorme di riferimento - di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visitada parte del consulente incaricato di accertare l’attualità dello stato ditossicodipendenza dell’imputato, la cui natura di patologia incidente sullo statosalute è indiscussa, al fine di approntare le cure più adeguate a fronteggiarla,finendo per frustrare immotivatamente quello che costituisce un vero e propriodiritto, costituzionalmente garantito, del richiedente, ma anche e soprattutto, amonte, perché ha esercitato un potere non riconosciuto dall'ordinamento,sindacando le modalità di esercizio di un diritto in relazione al quale il legislatorenon ha previsto alcun preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria, se non quello,nel caso in esame non esercitato, dell'apprezzamento di possibili pregiudiziall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento nel quale è stata applicata lamisura cautelare della custodia in carcere.3.

Si impone, per quanto sin qui chiarito, l’annullamento del provvedimentoimpugnato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma, non solo per la eccentricità del contenutodecisorio, ma, ancor prima, perché lo stesso è stato adottato in difetto di potere,trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di RomaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indaginipre l iminar i de l Tr ibuna le d i Roma ha r iget tato la r i ch iesta d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere, volta ad ottenere l'accesso in carcere di un consulente di parte pereseguire “prelievo pilifero al fine di redigere una consulenza chimica tossicologicasull'accertamento del suo stato di tossicodipendenza”.A ragione della decisione osserva che lo stato di tossicodipendenza delcondannato è solo presunto e non attuale in quanto la difesa ha allegato asostegno dell'istanza a un certificato risalente nel tempo; nessuna evidenza inmerito è stata, invece, segnalata dal reparto sanitario del carcere. In ogni caso,l’asserito stato di tossicodipendenza è incompatibile con l'accertata latitanza eprolungatasi per più mesi.2. Ricorre XXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolandoun unico motivo con cui eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata sia perviolazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, 3 Conv. EDU, trattandosi di attoabnorme, sia per erronea applicazione degli artt. 11, comma 12, Ord. pen. e 32Cost., nonché per vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha indicato alcun motivolegittimo aa sostegno del diniego, che, come chiarito dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, può essere opposto solo in presenza di esigenzerelative all'accertamento dei fatti o comunque di natura investigativa.Il provvedimento, pertanto, è stato adottato in difetto di potere.La motivazione dell'ordinanza è contraddittoria perché dopo avere affermatoche lo stato di tossicodipendenza è solo presunto, non concede l’autorizzazionerichiesta chiesta proprio al fine di accertare l’esistenza di tale peculiarecondizione.Risulta violato l’art. 11, comma 12, Ord. pen,. che richiede l'autorizzazionedel giudice soltanto per verificare se l'iniziativa possa avere incidenza negativasugli accertamenti processuali in corso.In applicazione dell'articolo 32 Cost., il detenuto deve essere autorizzatosenza limiti, se non quelli di carattere processuale già menzionati, a svolgerevisite ed accertamenti medici con finalità meramente preventive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. L'art. 11, comma , 12, ord. pen., nella vigente formulazione, introdottadall'art. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede che «I detenuti e gli internatipossono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di unaprofessione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dalgiudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con lemedesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici eterapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici difiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti,previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioniorganizzative fornite dalla stessa».Nell’interpretare la menzionata disposizione, la giurisprudenza di legittimità,preso atto della sua diretta strumentalità alla tutela della salute quale benecostituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost., ha chiarito che essa attribuisce aidetenuti e agli internati il diritto di essere visitati a proprie spese da un medico difiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi;soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo -ed anche per gli indagati, in forza della disposizione estensiva di cui all'art. 61,comma 2, cod. proc. pen. - la norma richiede l'autorizzazione del giudice cheprocede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado), e questoall'evidente finalità - non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individualedi sottoporsi a visita e cura, ma di verificare se ed in quali termini l'iniziativapossa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.2. Tanto posto, il provvedimento impugnato ha violato la normativa diriferimento, non solo perché ha opinato l'esigenza - in realtà non prevista dallenorme di riferimento - di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visitada parte del consulente incaricato di accertare l’attualità dello stato ditossicodipendenza dell’imputato, la cui natura di patologia incidente sullo statosalute è indiscussa, al fine di approntare le cure più adeguate a fronteggiarla,finendo per frustrare immotivatamente quello che costituisce un vero e propriodiritto, costituzionalmente garantito, del richiedente, ma anche e soprattutto, amonte, perché ha esercitato un potere non riconosciuto dall'ordinamento,sindacando le modalità di esercizio di un diritto in relazione al quale il legislatorenon ha previsto alcun preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria, se non quello,nel caso in esame non esercitato, dell'apprezzamento di possibili pregiudiziall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento nel quale è stata applicata lamisura cautelare della custodia in carcere.3. Si impone, per quanto sin qui chiarito, l’annullamento del provvedimentoimpugnato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma, non solo per la eccentricità del contenutodecisorio, ma, ancor prima, perché lo stesso è stato adottato in difetto di potere,trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di RomaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris