CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38401/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ‘2\0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Paola del 12 ottobre 2020 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione di accusa, l'Alimena, in qualità di presidente della commissione giudicatrice nella procedura di assegnazione di un posto di istruttore direttivo di ragioneria da assegnare al servizio economico finanziario del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, consistiti nell'aver valutato con particolare favore e solo sulla scorta di una formale apparente prova selettiva orale l'idoneità della candidata [OSCURATO:PERSONA], istruttore direttivo di ragioneria del Comune di Malvito, accettando in cambio la promessa di quest'ultima di proporre l'adozione di un provvedimento di liquidazione delle spettanze dovute al predetto in via preferenziale e di attivarsi al fine di erogare all'Alimena aumenti dell'indennità pattuita per l'espletamento del predetto incarico. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Paola ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro e, con unico motivo, deduce l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro non avrebbe motivato sull'attualità delle esigenze cautelari in relazione al ruolo, ancora ricoperto, dall'Alimena di presidente di commissioni giudicatrici d'esame in procedure di aggiudicazione indette da enti locali. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8„ d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria difensiva depositata in data 28 settembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Alimena, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo proposto si rivela infondato. 2 )<( 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Paola deduce, con unico motivo, l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Catanzaro non avrebbe tenuto in debito conto il gravame interposto dal pubblico mistero in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Espone il ricorrente che l'ordinanza impugnata aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari valorizzando il tempo trascorso dalla commissione del fatto, l'incensuratezza dell'indagato e l'occasionalità della condotta; il Tribunale di Catanzaro, tuttavia, illogicamente non avrebbe motivato sul punto di gravame proposto in ordine alla compatibilità dell'esclusione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie con il ruolo svolto dall'Alimena, che risulterebbe ancora nominato presidente di commissione giudicatrice di esame in numerose procedure selettive indette dagli enti locali. 3. Tale censura si rivela infondata. La carenza di motivazione dedotta è invero insussistente, in quanto il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza impugnata ha ritenuto insussistente la concretezza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, pur a fronte "di incarichi pubblici ancora ricoperti" dall'Alimena. Nell'ordinanza impugnata si rileva, infatti, che la condotta criminosa è stata posta in essere tra il 28 e il 29 settembre 2018, e che non vi sono carichi pendenti; l'Alimena è, peraltro, soggetto incensurato e dal settembre del 2018 non risulta aver avuto alcun contatto con l'allora sindaco di [OSCURATO:PERSONA]. Non irragionevolmente, dunque, il Tribunale di Catanzaro nel provvedimento impugnato ha ritenuto che la circostanza che l'Alimena ricopra ancora incarichi pubblici in commissioni giudicatrici in procedimenti di aggiudicazione indette da enti locali non consenta ex se di inferire l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, in assenza di ulteriori evidenze di condotte contrarie ai doveri di ufficio poste in essere successivamente all'unico e risalente episodio corruttivo accertato. Il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone, infatti, al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (ex plurimis: Sez. U, n. 40358 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377; Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). Rileva, inoltre, correttamente il Tribunale di Catanzaro che, essendo l'Alinnena ultrasettantenne, le esigenze cautelari andrebbero rapportate al diverso e più stringente standard probatorio dell'eccezionale rilevanza posto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. rispetto a quello ordinario delineato dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al quale il pubblico ministero ha svolto le proprie censure anche nel presente grado di giudizio. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 14/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Fabrizio D