CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 31/2023 depositatail 11/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decretoingiuntivo n. 260/2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal TribunaleNumero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026di Modica, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro18.150,00, oltre accessori e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], invirtù di un assegno bancario di pari importo.L’opponente deduceva: a) di avere ricevuto in anticipo dal [OSCURATO:PERSONA] lasomma complessiva di Euro 18.400,00, attraverso due distinti pagamenti,e di avere rilasciato, in relazione a ciascuno di essi, un assegno ingaranzia, il primo dei quali (azionato in via monitoria) in bianco, e ilsecondo per la somma di Euro 3.100,00; b) che tali pagamentirappresentavano il corrispettivo a lui dovuto nell’ambito di un rapporto difornitura di carrube, documentata da tre fatture del settembre 2010,nonché del febbraio e del dicembre 2011, per l’importo complessivo diEuro 11.082,38; c) di avere pagato, con assegno datato 31/01/2011, lasomma di Euro 6.500,00, comprensiva della somma di Euro 3.100,00relativa al secondo assegno, rimasto insoluto; d) di avere svolto, tramite ilfiglio ed altro operaio, lavori di aratura e mietitura in favore del Donzellaper la somma di Euro 1.500,00; e) di avere complessivamente restituito lasomma di Euro 19.082,38, con un’eccedenza in suo favore di Euro 682,38,della quale chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] instava per il rigetto dell’opposizione,deducendo che la somma indicata nell’assegno azionato riguardasse undiverso contratto di mutuo, del 2012.1.1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 175/2021, accoglieval’opposizione e, per l’effetto, revocava il monitorio opposto, ritenendoprovato il rapporto causale e l’estinzione da parte dell’opponente dellerelative obbligazioni, e non provato - per converso - il diverso rapportodedotto dall’opposto; rigettava, invece, la domanda riconvenzionaleproposta dal [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione attiva, poiché riferita aldiverso rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il figlio del [OSCURATO:PERSONA]; di poi, condannava ilDonzella alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente.Numero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/20262. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 31/2023, rigettava ilgravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spesedel grado, in favore dell’appellato.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a tre motivi.3.1. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., «travisamento della prova. Nullità della sentenza viziata daerrore percettivo del dato oggettivo del tempo della consegna del titolo dicredito azionato in via monitoria. Error in procedendo per violazionedell’art. 115 c.p.c.».Parte ricorrente riferisce di aver dedotto - sia nella comparsa dicostituzione e risposta in primo grado, sia nell’atto di appello - chel’assegno da lui azionato in via monitoria gli era stato consegnato inoccasione di un mutuo concesso al [OSCURATO:PERSONA] nel 2012; tale assegno - adavviso del ricorrente - riguarderebbe, quindi, un rapporto contrattualediverso ed ulteriore rispetto a quello cui si riferiva il [OSCURATO:PERSONA] nell’atto diopposizione a decreto ingiuntivo.Denuncia, in proposito, il travisamento da parte della Corte territorialedella prova raggiunta a seguito dell’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] circa la datadi consegna dell’assegno, che smentirebbe la sua asserzione di riferimentodella dazione ad una futura fornitura di carrube effettuata entro il 2011.Ritiene, pertanto, che tale circostanza osti, sul piano logico, alla riferibilitàdel contenuto dell’interpello al rapporto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per «omesso esame del secondomotivo di appello», con cui il [OSCURATO:PERSONA] prospettava “Arbitraria ed erroneaNumero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026applicazione dell’art. 1988 c.c.”, deducendo di non avere alcun onereprobatorio del rapporto fondamentale così come prescritto dall’art. 1988c.c.Ritiene il ricorrente che mancherebbe nella sentenza impugnata ognielemento/passaggio che renda conto del percorso logico attraverso ilquale il giudice del merito ha ritenuto di non informare il suoconvincimento alla norma di cui all’art. 1988 c.c.4.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e dell’art. 115c.p.c.».Ritiene il ricorrente che la censura svolta con il secondo motivo d’appellosia fondata, anche nell’ipotesi in cui possa ritenersi che il giudice delgravame abbiano esaminato il motivo detto e, obliquamente, intesorigettare.Assume, in proposito, che la promessa di pagamento recata dall’assegnocostituisce proprio il “fatto costitutivo” della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], il quale,azionandola, sarebbe stato esentato, a tenore dell’art. 1988 c.c.,dall’onere di fornire la prova del “rapporto fondamentale”.5.1. Il primo motivo è inammissibile.La censura svolta dal ricorrente non attinge correttamente la effettivaratio decidendi della statuizione impugnata - avente, per vero, carattereassorbente - che si compendia nel rilievo della carenza di prova, da partedel [OSCURATO:PERSONA], del fatto costitutivo della dazione e di un titolo allarestituzione, restando irrilevante, a questo riguardo, il solo elementocronologico rappresentato dalla data di consegna dell’assegno azionato(agosto 2012).In tal guisa, i giudici d’appello - attraverso un accertamento tipicamentefattuale, in quanto tale non censurabile nel giudizio di legittimità, eneppure implausibile sul piano logico - hanno ritenuto che l’esistenza di undiverso rapporto contrattuale tra le parti e la riferibilità dell’assegnoNumero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026azionato al detto, diverso rapporto debba considerarsi rimasto allo stato dipura allegazione.Tale rilievo assume, nella specie, portata dirimente e risulta altresìcorretto in diritto, poiché, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prova di undiverso rapporto contrattuale tra le parti al quale il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente invia monitoria, imputava l’assegno azionato integrava un fatto costitutivodella sua pretesa, rientrante nel suo onere di asseverazione (oltre che diallegazione), nella qualità di “opposto” nel giudizio di opposizione, e cioèdi attore in senso sostanziale.In tal guisa, la statuizione relativa al mancato assolvimento da partedell’odierno ricorrente dell’onere probatorio gravante sullo stesso, inqualità di attore, assume carattere assorbente rispetto all’eventualetravisamento di quella che il [OSCURATO:PERSONA] assume essere una “ammissione”del [OSCURATO:PERSONA], la quale integrerebbe - in ogni caso - una prova libera e nonlegale, a differenza della confessione, in quanto tale rimessa al prudenteapprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c.Per altro verso, giova comunque osservare che questa Corte, anche aSezioni unite, ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).Numero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ebbene, le deduzioni del ricorrente non individuano affatto untravisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura dellerisultanze probatorie.Pertanto, stante il fermo principio secondo cui non è consentito richiamarela Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadeve ritenersi inammissibile, siccome sostanzialmente diretta a censurarela congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo al materiale probatorio, facendoassurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado.5.2. Il secondo e il terzo motivo - congiuntamente esaminati per evidentiragioni di connessione - sono infondati.Alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, il vizio di omessapronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice delmerito abbia omesso del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr., ex multis, Cass. Sez. L,Ordinanza n. 29751 del 19/11/2024; Sez. L, Ordinanza n. 28224 del04/11/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024; Sez. L,Ordinanza n. 10800 del 22/04/2024).Tanto premesso, la doglianza svolta con il secondo mezzo - con cui siprospetta una omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazioneal secondo motivo d’appello - non merita accoglimento, avendo la Corteterritoriale espressamente esaminato e pronunciato sul detto motivo, cheè stato poi oggetto di specifica reiezione - neppure implicita - sulla base diun iter argomentativo che (diversamente da quanto opinato da partericorrente) risulta di immediata percezione.In tal senso, i giudici d’appello hanno statuito che «nessun rilievoprobatorio (circa l’esistenza del rapporto causale sotteso all’emissioneNumero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’assegno di €. 18.150,00) può essere attribuito […] alla consegna - daparte del [OSCURATO:PERSONA] all’odierno appellante - dell’assegno (poi azionato insede monitoria) nel mese di agosto 2012, poiché l’esistenza di un(diverso) rapporto (nella specie: il contratto di mutuo dedotto dalDonzella) non può essere desunta dalla mera consegna del detto assegnobancario» (a pag. 4 della sentenza impugnata).Tale statuizione risulta, del resto, corretta in diritto, ciò implicando,altresì, il rigetto del terzo motivo di ricorso.È appena il caso di osservare, in proposito, che la ricognizione del debito,prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilateralerecettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esoneradall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al qualeessa è stata indirizzata.Come questa Corte ha di recente ribadito, con l’Ordinanza n. 25318 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricognizione di debito non ha natura negoziale, avendoefficacia meramente confermativa: in effetti, colui che riconosce il propriodebito - come suggerisce già solo il “nomen iuris” dell’istituto - non regola,né (a più forte ragione) estingue, né (soprattutto) costituisce alcunché,limitandosi a riconoscere l’esistenza di un debito pregresso, già esistente,ciò esonerando il creditore, destinatario della detta dichiarazione, dallaprova in giudizio del rapporto sottostante (v. anche Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024).Orbene, venendo al caso di specie, in disparte la questione (qui, per vero,recessiva) circa la idoneità o meno dell’assegno, quale titolo di credito, adintegrare una promessa unilaterale, sub specie di ricognizione di debito exart. 1988 c.c., ad assumere rilevanza è l’ulteriore profilo evidenziato dallaCorte di merito.Ed infatti, perché una ricognizione di debito sia tale, e spieghi quindi unaefficacia ricognitiva e confermativa della esistenza di un rapportoobbligatorio tra il promittente e il promissario, tale da importare, in favoreNumero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026di quest’ultimo, una “relevatio ab onere probandi” circa l’esistenza delrapporto sottostante, è evidente che essa debba contenere una espressa eunivoca indicazione dell’oggetto della ricognizione: il rapporto obbligatoriocui si riferisce.In tal guisa, la Corte d’appello ha escluso che l’assegno azionato in viamonitoria dal [OSCURATO:PERSONA] contenesse qualsivoglia riferimento al contratto dimutuo dell’agosto 2012 cui il [OSCURATO:PERSONA] - sin dal primo grado di giudizio -ha ricondotto il titolo azionato.Ne discende che, in carenza della detta menzione del rapporto obbligatorioche parte ricorrente asserisce essere stato oggetto di ricognizione delBonomo, tale assegno - in disparte la sua idoneità oggettiva ad integrareuna promessa unilaterale ex art. 1988 c.c. - non può ritenersi unaeffettiva ricognizione di debito, peraltro così qualificato dal [OSCURATO:PERSONA] inragione della sola, pretesa “ammissione” del [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, nonchésulla base della data di consegna (agosto 2012). Ed infatti, tale ultimacircostanza meramente fattuale assume un esclusivo rilevo cronologico,che, a questo proposito, la Corte territoriale ha correttamente ritenutoirrilevante.Pertanto, non integrando il detto assegno una ricognizione di debito, nonpoteva predicarsi una “relevatio ab onere probandi” in favore del Donzellacon riferimento al diverso rapporto contrattuale dedotto dallo stesso, dimodo che, in carenza di prova puntuale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] medesimo,del fatto costitutivo della dazione e del titolo alla restituzione,correttamente la Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame,ritenendo non correttamente assolto dal [OSCURATO:PERSONA] l’onere probatorio sullostesso gravante in qualità di attore in senso sostanziale ai sensi dell’art.2697 c.c.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, essendorimasta tale la parte intimata.Numero registro generale 7195/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 15654/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 13 maggio 2026.Il Presidente