CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deltg/10/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo rigettava l'istanza ai sensi dell'art 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applica-zione della disciplina del reato continuato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi critic:a delle argomenta-zioni, logiche e congrue, nonché giuridicamente corrette, poste a base della decisione impugnata, con specifico riguardo alla natura dei reati - tre episodi di evasione - commessi in attuazione di deliberazioni estemporanee, ed alla indimostrata allegazione di tossicodipendenza. P.Q.M