CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 20936/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/03/2026, la Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordointercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 05/02/2025del Tribunale di Avellino, ha rideterminato in sette anni, undici mesi e dieci giorni direclusione ed € 4.800,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificatidal vincolo della continuazione, di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) e J)dell’imputazione, confermando la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per tali reati.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], KristijanTanaskovic, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia: «Violazione del combinatodisposto degli artt. 129 e 599 bis c.p.p. Possibilità di adozione di una sentenza assolutoria inmerito ai fatti ascritti ai capi F, G, H, I, J dell’imputazione, commesso in Grottaminarda il07.06.2023 in danno della famiglia Calò-Pascuccio. Ipotesi di cui all’art. 606, co. 1, lett. E)c.p.p.: carenza di motivazione sul punto.Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine alla sua responsabilità per i reatidi cui ai capi F), G), H), I) e J) dell’imputazione e che la Corte d’appello di Napoli nonavrebbe «valutato l’opportunità di pronunciare una sentenza così come disposto dall’art. 129Cpp.», atteso che «l’unico indizio che aveva fatto scaturire la condanna per l’imputato perquesto fatto delittuoso risultava ancorato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale […]aveva riferito di avere assistito alla consegna nel mese di giugno 2023 da parte di GiuseppeDe Simone noleggiatore di autovetture in località Casalnuovo di Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] DS4 all’imputato [OSCURATO:PERSONA]».3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedottal’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenzadi appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché aivizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrenteprospetta doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonrientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso lasentenza resa all’esito di concordato in appello.4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-biscod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103– il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorsodeve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimocomma.5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]