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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19022/2026

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ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza n. 819/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 6maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026Antonino Rosselli propose innanzi il Giudice di pace di Cataniaopposizione avverso due cartelle di pagamento, causalmente ascritte asanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, deducendoomessa notifica dei verbali di contravvenzione e degli atti prodromicialla iscrizione a ruolo, difetto di motivazione delle cartelle, estinzionedei relativi crediti per decorso del termine di prescrizione;all’esito del giudizio di prime cure - svolto in contraddittorio conl’ente creditore, Comune di Catania, e con il concessionario per lariscossione dei tributi dello stesso, [OSCURATO:SOCIETA]. - il Giudice di paceaccolse l’opposizione, dichiarando estinti i crediti per prescrizione;la decisione in epigrafe indicata, in adesione all’appello interpostoda [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato inammissibile l’opposizione in quanto non proposta entrotrenta giorni dalla notifica dei verbali di infrazione al c.d.s.;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi;resiste, con controricorso, il Comune di Catania;non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 30 luglio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione del ricorso perinammissibilità dello stesso, in particolare per difetto di decisività delprimo e del terzo motivo e per difetto di autosufficienza del secondo;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 5settembre 2025 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheil primo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurimenorme di diritto, contesta la qualificazione della opposizione comerecuperatoria offerta dalla sentenza gravata, assumendo che l’eccepitar.g. n. 8249/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026prescrizione rappresentava motivo di opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., pienamente ammissibile;il secondo motivo rileva la nullità della sentenza, per aver ritenutoassorbiti gli altri motivi di opposizione e non aver pronunciato sullaeccepita inammissibilità dell’appello ex adverso dispiegato;il terzo motivo denuncia, quale omesso esame di fatto decisivo, lamancata valutazione dell’intervenuta prescrizione dei crediti;preliminarmente, non può essere confermata la formulata propostadi decisione: essa riposa su un presupposto (la instaurazione della litein prime cure nell’anno 2019) inesatto, dacché l’opposizione de qua èstata promossa con atto di citazione del febbraio 2021, come altresìreso evidente dal numero di R.G. indicato nella intestazione dellasentenza di primo grado;la prima doglianza, denunciando error in procedendo afferente lacorretta qualificazione dell’azione proposta, abilita questa Corte allalettura degli atti di causa richiamati;orbene, nella narrativa della sentenza qui gravata, si legge che laparte opponente «dichiarava di essere venuto a conoscenza delleopposte ingiunzioni di pagamento a seguito di visura della propriaposizione debitoria presso l’Agente della riscossione»;differente è la rappresentazione dell’andamento dei fatti operatanel ricorso per cassazione, in cui l’impugnante riferisce (peraltro senzanemmeno contrastare il diverso asserto contenuto nella sentenza) dellanotificazione delle cartelle opposte nell’agosto ed ottobre 2020;la lettura dell’originario atto di citazione (allegato alla produzionedel ricorrente), consentita dalla peculiare natura del vizio denunciato edalla modalità di articolazione in ricorso dei riferimenti agli atti oggettodi doglianza, conferma tuttavia quanto descritto in sentenza: e il datoè dirimente per individuare la natura della domanda spiegata;r.g. n. 8249/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026si tratta, invero, di un’impugnativa di due cartelle esattoriali, di cuisi è asserita la conoscenza acquisita motu proprio mediante il rilasciodi una visura di posizione debitoria (cioè a dire, di un estratto di ruolo)ad opera dell’agente della riscossione e di cui, sull’assunto dellainesistenza o nullità delle notificazioni, si è invocato l’annullamento;tanto chiarito, su tale premessa va disposta la cassazione senzarinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma,cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse;decisivo, ai fini della illustrata conclusione, si profila il principio didiritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass.,Sez.

U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui «in tema di riscossione amezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito insede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo edella cartella non notificata o invalidamente notificata»;il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così,nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile:-) l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola lariscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie)mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica,concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo ealla cartella non notificata o invalidamente notificata;-) l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione aventenatura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversaconfigurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;-) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza,trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, neiquali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenzar.g. n. 8249/2024 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’interesse ad agire: in particolare, «l’interesse in questione puòessere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non èsull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio dellarelazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualoraoccorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»;nella specie, il ricorrente, originario opponente, non ha dimostrato(nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nelcorso del giudizio di merito, né in questa sede;né un interesse del genere può scorgersi nella formulazione diun’eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle opposte;come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima dellamenzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalleSezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estrattodi ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notificadella cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizionedel credito), non essendo configurabile un interesse all’azione diaccertamento negativo in difetto di una situazione di obiettivaincertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stataintrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 13/10/2016, n.20618; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/09/2019, n. 22925;indirizzo poi ribadito, sino a potersi oggi considerare consolidato, daCass. 07/03/2022, n. 7353, da Cass. 12/09/2024, n. 24552, nonchéda Cass. 06/12/2024, n. 31430);in definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa nonavrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senzarinvio della gravata sentenza e di quella di primo grado (in tali espressir.g. n. 8249/2024 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026termini, tra le prime: Cass. 06/07/2023, n. 19165; Cass. 20/07/2023,nn. 21729, 21812 e 21816; da ultimo, Cass. 30/06/2025, n. 17653);le spese dei gradi di merito, in ragione della sopravvenienza incorso di causa della novella normativa e della sua specifica letturaeuristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate,mentre le spese del presente giudizio di legittimità, intrapreso bendopo la pronuncia a Sezioni Unite del settembre 2022 e - per di più -con una rappresentazione dei fatti di causa a dir poco impropria, vannoregolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo;il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinviodella sentenza impugnata - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che nonsussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13;p. q. m.decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata equella di primo grado perché la causa non poteva essere proposta;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppiogrado del giudizio di merito;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura di euro 800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 8249/2024 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza n. 819/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 6maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026Antonino Rosselli propose innanzi il Giudice di pace di Cataniaopposizione avverso due cartelle di pagamento, causalmente ascritte asanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, deducendoomessa notifica dei verbali di contravvenzione e degli atti prodromicialla iscrizione a ruolo, difetto di motivazione delle cartelle, estinzionedei relativi crediti per decorso del termine di prescrizione;all’esito del giudizio di prime cure - svolto in contraddittorio conl’ente creditore, Comune di Catania, e con il concessionario per lariscossione dei tributi dello stesso, [OSCURATO:SOCIETA]. - il Giudice di paceaccolse l’opposizione, dichiarando estinti i crediti per prescrizione;la decisione in epigrafe indicata, in adesione all’appello interpostoda [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato inammissibile l’opposizione in quanto non proposta entrotrenta giorni dalla notifica dei verbali di infrazione al c.d.s.;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi;resiste, con controricorso, il Comune di Catania;non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 30 luglio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione del ricorso perinammissibilità dello stesso, in particolare per difetto di decisività delprimo e del terzo motivo e per difetto di autosufficienza del secondo;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 5settembre 2025 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheil primo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurimenorme di diritto, contesta la qualificazione della opposizione comerecuperatoria offerta dalla sentenza gravata, assumendo che l’eccepitar.g. n. 8249/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026prescrizione rappresentava motivo di opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., pienamente ammissibile;il secondo motivo rileva la nullità della sentenza, per aver ritenutoassorbiti gli altri motivi di opposizione e non aver pronunciato sullaeccepita inammissibilità dell’appello ex adverso dispiegato;il terzo motivo denuncia, quale omesso esame di fatto decisivo, lamancata valutazione dell’intervenuta prescrizione dei crediti;preliminarmente, non può essere confermata la formulata propostadi decisione: essa riposa su un presupposto (la instaurazione della litein prime cure nell’anno 2019) inesatto, dacché l’opposizione de qua èstata promossa con atto di citazione del febbraio 2021, come altresìreso evidente dal numero di R.G. indicato nella intestazione dellasentenza di primo grado;la prima doglianza, denunciando error in procedendo afferente lacorretta qualificazione dell’azione proposta, abilita questa Corte allalettura degli atti di causa richiamati;orbene, nella narrativa della sentenza qui gravata, si legge che laparte opponente «dichiarava di essere venuto a conoscenza delleopposte ingiunzioni di pagamento a seguito di visura della propriaposizione debitoria presso l’Agente della riscossione»;differente è la rappresentazione dell’andamento dei fatti operatanel ricorso per cassazione, in cui l’impugnante riferisce (peraltro senzanemmeno contrastare il diverso asserto contenuto nella sentenza) dellanotificazione delle cartelle opposte nell’agosto ed ottobre 2020;la lettura dell’originario atto di citazione (allegato alla produzionedel ricorrente), consentita dalla peculiare natura del vizio denunciato edalla modalità di articolazione in ricorso dei riferimenti agli atti oggettodi doglianza, conferma tuttavia quanto descritto in sentenza: e il datoè dirimente per individuare la natura della domanda spiegata;r.g. n. 8249/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026si tratta, invero, di un’impugnativa di due cartelle esattoriali, di cuisi è asserita la conoscenza acquisita motu proprio mediante il rilasciodi una visura di posizione debitoria (cioè a dire, di un estratto di ruolo)ad opera dell’agente della riscossione e di cui, sull’assunto dellainesistenza o nullità delle notificazioni, si è invocato l’annullamento;tanto chiarito, su tale premessa va disposta la cassazione senzarinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma,cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse;decisivo, ai fini della illustrata conclusione, si profila il principio didiritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass.,Sez. U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui «in tema di riscossione amezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito insede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo edella cartella non notificata o invalidamente notificata»;il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così,nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile:-) l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola lariscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie)mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica,concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo ealla cartella non notificata o invalidamente notificata;-) l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione aventenatura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversaconfigurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;-) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza,trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, neiquali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenzar.g. n. 8249/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’interesse ad agire: in particolare, «l’interesse in questione puòessere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non èsull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio dellarelazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualoraoccorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»;nella specie, il ricorrente, originario opponente, non ha dimostrato(nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nelcorso del giudizio di merito, né in questa sede;né un interesse del genere può scorgersi nella formulazione diun’eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle opposte;come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima dellamenzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalleSezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estrattodi ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notificadella cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizionedel credito), non essendo configurabile un interesse all’azione diaccertamento negativo in difetto di una situazione di obiettivaincertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stataintrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 13/10/2016, n.20618; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/09/2019, n. 22925;indirizzo poi ribadito, sino a potersi oggi considerare consolidato, daCass. 07/03/2022, n. 7353, da Cass. 12/09/2024, n. 24552, nonchéda Cass. 06/12/2024, n. 31430);in definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa nonavrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senzarinvio della gravata sentenza e di quella di primo grado (in tali espressir.g. n. 8249/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8249/2024Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 19022/2026Data pubblicazione 10/06/2026termini, tra le prime: Cass. 06/07/2023, n. 19165; Cass. 20/07/2023,nn. 21729, 21812 e 21816; da ultimo, Cass. 30/06/2025, n. 17653);le spese dei gradi di merito, in ragione della sopravvenienza incorso di causa della novella normativa e della sua specifica letturaeuristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate,mentre le spese del presente giudizio di legittimità, intrapreso bendopo la pronuncia a Sezioni Unite del settembre 2022 e - per di più -con una rappresentazione dei fatti di causa a dir poco impropria, vannoregolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo;il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinviodella sentenza impugnata - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che nonsussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13;p. q. m.decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata equella di primo grado perché la causa non poteva essere proposta;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppiogrado del giudizio di merito;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura di euro 800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 8249/2024 6Cons. est. 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