Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34545/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dell'art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. con I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 1, comma 21,

I. 208 del 2015, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 10 gennaio 2016, ritenuto che la torre dell'impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto componente impiantistica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

La censura è infondata e non merita accoglimento.

Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019).

E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244,

I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez.

MT - ud. 10-07-2020 -7- circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto dell'art. 1, co. 21,

I. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 24/5/2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile.

Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola - opposta - stabilita soltanto l'anno precedente con la

I. n. 190 del 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base all'art. 1, co. 21,

I. n. 208 del 2015, non vanno più considerate agli effetti fiscali.

Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass.n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020).

Quanto al giudicato esterno che discenderebbe, secondo la società contribuente, da decisioni favorevoli concernenti "pali eolici appartenenti al medesimo parco eolico qui in contestazione", è appena il caso di osservare che il giudicato in questione, siccome relativo a diverso rapporto giuridico e siccome incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica, non ha alcun effetto preclusivo della esegesi esercitata da altro giudice.

Con i motivi di ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, ed all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza della CTR per omessa pronuncia, in punto di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione di guanto previsto dall'art. 7,

I. n. 212 dei 2000, nonché la erroneità della sentenza d'appello in punto di carenza di prova dei fatti costitutivi della maggiore rendita accertata, per violazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., avendo l'avviso fatto generico riferimento ai dati concernenti le torri eoliche desunti dal prezziario dell'ufficio, ai dati OMI, ed a altri dati reperiti presso le aziende specializzate del settore.

Le censure restano assorbite in quanto il ricorso incidentale non è sorretto da un concreto interesse essendo stato proposto dalla parte vittoriosa in secondo grado, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, riguardo a profili impugnatori non esaminati o assorbiti.

La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. con I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 1, comma 21, I. 208 del 2015, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 10 gennaio 2016, ritenuto che la torre dell'impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto componente impiantistica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale. La censura è infondata e non merita accoglimento. Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale. Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244, I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT - ud. 10-07-2020 -7- circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto dell'art. 1, co. 21, I. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 24/5/2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile. Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola - opposta - stabilita soltanto l'anno precedente con la I. n. 190 del 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base all'art. 1, co. 21, I. n. 208 del 2015, non vanno più considerate agli effetti fiscali. Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass.n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020). Quanto al giudicato esterno che discenderebbe, secondo la società contribuente, da decisioni favorevoli concernenti "pali eolici appartenenti al medesimo parco eolico qui in contestazione", è appena il caso di osservare che il giudicato in questione, siccome relativo a diverso rapporto giuridico e siccome incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica, non ha alcun effetto preclusivo della esegesi esercitata da altro giudice. Con i motivi di ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, ed all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza della CTR per omessa pronuncia, in punto di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione di guanto previsto dall'art. 7, I. n. 212 dei 2000, nonché la erroneità della sentenza d'appello in punto di carenza di prova dei fatti costitutivi della maggiore rendita accertata, per violazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., avendo l'avviso fatto generico riferimento ai dati concernenti le torri eoliche desunti dal prezziario dell'ufficio, ai dati OMI, ed a altri dati reperiti presso le aziende specializzate del settore. Le censure restano assorbite in quanto il ricorso incidentale non è sorretto da un concreto interesse essendo stato proposto dalla parte vittoriosa in secondo grado, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, riguardo a profili impugnatori non esaminati o assorbiti. La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e
Sentenza Cassazione n. 34545/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris