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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 18292/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 1172/2021 emesso per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. sul presupposto che il reato contestato non rientrasse nel limite di pena edittale previsto per l'applicazione dell'istituto de quo.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod.pen. in relazione all'art. 550, comma 2 lett. e) bis cod.proc.pen. 2.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 1172/2021 emesso per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. sul presupposto che il reato contestato non rientrasse nel limite di pena edittale previsto per l'applicazione dell'istituto de quo. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod.pen. in relazione all'art. 550, comma 2 lett. e) bis cod.proc.pen. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 18292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris