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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33899/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 3 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza diRoma, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, rigettava l’istanza diconcessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al serviziosociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che dovevascontare, che veniva quantificata in due anni, sei mesi e venti giorni direclusione.Il respingimento della misura alternativa invocata veniva giustificato dalTribunale di sorveglianza di Roma in conseguenza dell’assenza di risarcimentodei danni patiti dalle persone offese dei reati di bancarotta – commessi, nel corsodel 2013, nella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. edi legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –, per i quali l’istante era stato condannato con la sentenza pronunciatadalla Corte di appello di Roma il 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 27aprile 2022.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capitani, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre, correlate, censuredifensive.Con queste doglianze, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenutainsussistenza dei presupposti applicativi dell’affidamento in prova al serviziosociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con unpercorso argomentativo incongruo, esclusivamente incentrato sull’assenza dirisarcimento del danno patito dalle persone offese.Non si era, in questo modo, tenuto conto del percorso rieducativo intrapresocon esiti positivi dal condannato – che andava correlato all’epoca risalente deireati di bancarotta presupposti, commessi nel 2013 – e delle modeste condizionieconomiche del ricorrente, che svolgeva l’attività di pizzaiolo, a Bonifacio, inLe considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati.2.

Occorre premettere che il Collegio che il Tribunale di sorveglianza diRoma, per giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio socialerichiesto da [OSCURATO:PERSONA], faceva esclusivamente riferimento sull’assenza dirisarcimento dei danni patiti dalle persone offese dei reati di bancarotta, per iquali l’istante era stato condannato con la sentenza pronunciata dalla Corte diappello di Roma il 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2022.

Talireati erano stati commessi dal ricorrente, nel corso del 2013, nella qualità diamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di legale rappresentantedella società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che erano statedichiarate fallite dal Tribunale di Civitavecchia l’11 ottobre 2013.Tanto premesso deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misuraalternativa alla detenzione, l’assenza di risarcimento del danno patito dallapersona offesa del reato, salvo che non ci si riferisca a condotte illecite connotateda un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo digiudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione dellapericolosità sociale dell’istante, essendo indispensabile esaminare anche ilcomportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotteillecite presupposte, in un contesto prognostico che deve essere ispirato alprincipio di gradualità del trattamento rieducativo (tra l’altro, Sez. 1, n. 50026del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011,D’Ambrosio, Rv. 250231 - 01).In questo contesto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non risultaeffettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un’adeguata verifica sull’idoneitàtrattamentale dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] esulle sue condizioni socio-economiche, che doveva essere compiuta attraverso unvaglio complessivo della sua personalità, del percorso rieducativo intrapresodopo l’inizio dell’esecuzione della pena e delle prospettive lavorative delcondannato.

Tale verifica, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positiviintrodotti dalla difesa del ricorrente, con i quali la decisione censurata non siconfrontava, omettendo di considerare il percorso rieducativo intrapreso dalcondannato e le prospettive di recupero sociale segnalate con l’istanzaintroduttiva del presente procedimento.A ben vedere, l’incongruità del percorso argomentativo seguito dal Tribunaledi sorveglianza di Roma per respingere l’affidamento in prova al servizio socialeemerge dallo stesso provvedimento impugnato, in cui, a pagina 3, si affermava,in termini svincolati dalle emergenze processuali, di cui si imponeva un vagliounitario – correlato agli introiti percepiti dal ricorrente nello svolgimentodell’attività di pizzaiolo svolta in Francia, a Bonifacio –, che non emergevano «incapo al [OSCURATO:PERSONA] né condizioni di difficoltà economica né esigenze familiari tali dagiustificare l’omissione di qualsivoglia iniziativa risarcitoria […]».3.

Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale,non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità diAntonio [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che le misure alternative alla detenzione nonpresuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolositàsociale, che, invece, costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione, mapostulano, più limitatamente, l’esistenza di elementi positivi dai quali si possadesumere l’intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi direinserimento sociale del condannato; elementi positivi che, laddove introdottinell’intesse del ricorrente, come nel caso in esame, devono essere esaminatianaliticamente dal tribunale di sorveglianza, che deve dare conto, siapositivamente sia negativamente, delle prospettive di reinserimento socialeconnesse a tali elementi, valutate unitariamente alla luce della personalità delcondannato.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimitàconsolidata, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava,secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione,pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi dellapersonalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condottasuccessivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anchedei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solol’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione delpericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 -01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, pervalutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misuraalternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamentisuccessivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione dellavalutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato.Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione criticadell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suoreinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza diRoma non si esprimeva in termini congrui (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013,Pantaleo, Rv. 257001 - 01).4.

Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovràessere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 3 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza diRoma, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, rigettava l’istanza diconcessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al serviziosociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che dovevascontare, che veniva quantificata in due anni, sei mesi e venti giorni direclusione.Il respingimento della misura alternativa invocata veniva giustificato dalTribunale di sorveglianza di Roma in conseguenza dell’assenza di risarcimentodei danni patiti dalle persone offese dei reati di bancarotta – commessi, nel corsodel 2013, nella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. edi legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –, per i quali l’istante era stato condannato con la sentenza pronunciatadalla Corte di appello di Roma il 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 27aprile 2022.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capitani, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre, correlate, censuredifensive.Con queste doglianze, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenutainsussistenza dei presupposti applicativi dell’affidamento in prova al serviziosociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con unpercorso argomentativo incongruo, esclusivamente incentrato sull’assenza dirisarcimento del danno patito dalle persone offese.Non si era, in questo modo, tenuto conto del percorso rieducativo intrapresocon esiti positivi dal condannato – che andava correlato all’epoca risalente deireati di bancarotta presupposti, commessi nel 2013 – e delle modeste condizionieconomiche del ricorrente, che svolgeva l’attività di pizzaiolo, a Bonifacio, inLe considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati.2. Occorre premettere che il Collegio che il Tribunale di sorveglianza diRoma, per giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio socialerichiesto da [OSCURATO:PERSONA], faceva esclusivamente riferimento sull’assenza dirisarcimento dei danni patiti dalle persone offese dei reati di bancarotta, per iquali l’istante era stato condannato con la sentenza pronunciata dalla Corte diappello di Roma il 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2022. Talireati erano stati commessi dal ricorrente, nel corso del 2013, nella qualità diamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di legale rappresentantedella società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che erano statedichiarate fallite dal Tribunale di Civitavecchia l’11 ottobre 2013.Tanto premesso deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misuraalternativa alla detenzione, l’assenza di risarcimento del danno patito dallapersona offesa del reato, salvo che non ci si riferisca a condotte illecite connotateda un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo digiudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione dellapericolosità sociale dell’istante, essendo indispensabile esaminare anche ilcomportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotteillecite presupposte, in un contesto prognostico che deve essere ispirato alprincipio di gradualità del trattamento rieducativo (tra l’altro, Sez. 1, n. 50026del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011,D’Ambrosio, Rv. 250231 - 01).In questo contesto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non risultaeffettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un’adeguata verifica sull’idoneitàtrattamentale dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] esulle sue condizioni socio-economiche, che doveva essere compiuta attraverso unvaglio complessivo della sua personalità, del percorso rieducativo intrapresodopo l’inizio dell’esecuzione della pena e delle prospettive lavorative delcondannato. Tale verifica, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positiviintrodotti dalla difesa del ricorrente, con i quali la decisione censurata non siconfrontava, omettendo di considerare il percorso rieducativo intrapreso dalcondannato e le prospettive di recupero sociale segnalate con l’istanzaintroduttiva del presente procedimento.A ben vedere, l’incongruità del percorso argomentativo seguito dal Tribunaledi sorveglianza di Roma per respingere l’affidamento in prova al servizio socialeemerge dallo stesso provvedimento impugnato, in cui, a pagina 3, si affermava,in termini svincolati dalle emergenze processuali, di cui si imponeva un vagliounitario – correlato agli introiti percepiti dal ricorrente nello svolgimentodell’attività di pizzaiolo svolta in Francia, a Bonifacio –, che non emergevano «incapo al [OSCURATO:PERSONA] né condizioni di difficoltà economica né esigenze familiari tali dagiustificare l’omissione di qualsivoglia iniziativa risarcitoria […]».3. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale,non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità diAntonio [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che le misure alternative alla detenzione nonpresuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolositàsociale, che, invece, costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione, mapostulano, più limitatamente, l’esistenza di elementi positivi dai quali si possadesumere l’intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi direinserimento sociale del condannato; elementi positivi che, laddove introdottinell’intesse del ricorrente, come nel caso in esame, devono essere esaminatianaliticamente dal tribunale di sorveglianza, che deve dare conto, siapositivamente sia negativamente, delle prospettive di reinserimento socialeconnesse a tali elementi, valutate unitariamente alla luce della personalità delcondannato.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimitàconsolidata, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava,secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione,pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi dellapersonalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condottasuccessivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anchedei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solol’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione delpericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 -01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, pervalutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misuraalternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamentisuccessivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione dellavalutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato.Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione criticadell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suoreinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza diRoma non si esprimeva in termini congrui (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013,Pantaleo, Rv. 257001 - 01).4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovràessere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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