CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 09/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza con è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74- aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Quanto al reato associativo, si contesta all'indagato di avere fornito alla compagine criminale sostegno logistico negli approvvigionamenti e nell'occultamento della droga e di aver partecipato alle illecite transazioni oggetto del programma delittuoso (così l'imputazione provvisoria).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre indistinti motivi con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto: a) alla mancata valutazione del Tribunale della questione di nullità della ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari; b) al giudizio di gravità indiziaria; c) alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati cumulativamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale con una puntuale motivazione ha ricostruito i fatti, spiegato come il Giudice per le indagini preliminari avesse alle pagg. 385 e 386 valutato il profilo delle esigenze cautelari, indicato i molteplici elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, chiarito, anche in ragione dei titoli di reato per cui si procede, i motivi per i quali sussistano gravi esigenze cautelari non neutralizzabili con misure meno afflittive. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi in alcun modo il ricorrente confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom