CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 26330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 22/10/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pescara, in data 06/02/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Gabriella alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gabriella lamenta, come primo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione e la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. relativamente al riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione anziché della fattispecie di appropriazione di cosa smarrita. 3. Il secondo motivo di impugnazione di impugnazione denuncia vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 4. In data 1 marzo 2022 il difensore della ricorrente ha prodotto memoria con la quale reitera i motivi di ricorso e insiste nel suo accoglimento. 5. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati entrambi i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 6. Il primo motivo ricorso è, inoltre, inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, comunque, ha adeguatamente confutato l'assunto difensivo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sottolineando l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dall'imputata, peraltro prive di alcun riscontro e la desumibilità del dolo dalla natura dei beni ricettati e dalle condotte poste in essere dalla ricorrente la quale si è presentata da un gioielliere per rivendere il braccialetto di provenienza furtiva. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/201, Rv. 270120 - 01). 7. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del valore significativo del bene di provenienza illecita. I giudici di merito hanno fatto, pertanto, buon uso del consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (cf. Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e