Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06937/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto modificarsi il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso in data 30 dicembre 2020.

Per quanto di interesse in questa sede, osserva che: - non sussiste il denunciato errore aritmetico relativo alli pena determinata per effetto di altro cumulo posto che dal casellario giudiziale e dai provvedimenti di cumulo prodotti dalla difesa la pena da scontare per effetto dei provvedimenti indicati ai numeri 35 e 39 del casellario giudiziale era stato sempre determinata in anni 4 mesi 9 di reclusione; - la lamentata violazione dell'art. 78 cod. pen. è infondata avendo il pubblico nninuterò nel provvedimento impugnato determinato la pena da eseguirsi ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. per effetto del concorso di più sentenze e decreti penali; - non è rilevabile l'errore sulla data di decorrenza della espiazione della pena con retrodatazione dal al 24 dicembre 2016 in luogo del 12 gennaio 2017 perché dedotto con riferimento ad un provvedimento di cumulo superato da quello emesso in data 30 dicembre 2020.

2. Ricorre il Netti, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di censura. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l'errore aritmetico nonostante risulti evidente dalla lettura dei provvedimenti di cumulo allegati.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 663 e 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen., nonché vizio di motivazione o riferrmento all'applicazione del criterio moderatore Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha ritenuto legittimo il provvedimento di cumulo nonostante il pubblico ministero non abbia verificato né l'eventuale sussistenza a partire dal primo cumulo di residui di pena e né, di conseguenza, il superamento dei limiti previsti dall'art. 78 cod. pen. deducendo la carcerazione sofferta fino alla data di consumazione del nuovo o dei nuovi reati.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della data di decorrenza della pena detentiva.

Il Tribunale ha ingiustificatamente disapplicato la precedente ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 22 dicembre 2020 che aveva provveduto a correggere l'errore materiale sulla data dell'arresto, ripetuto invece nel nuovo provvedimento di cumulo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità

1. Il primo motivo deduce genericamente che il giudice dell'esecuzione nel determinare in quattro e mesi nove di reclusione la pena risultante da un precedente cumulo sarebbe incorso in un errore senza tuttavia confrontarsi con le pene inflitte dalle quattro sentenze di condanna unificate nel provvedimento di Gt9it cumulo del 22 febbraio 2018, analiticamente riportate nel provvedimento impugnato per rispondere all'analoga censura proposta con l'opposizione, sul presupposto indimostrato che le sentenze unificate nel provvedimento di cumulo citato dal Tribunale (nemmeno allegato al ricorso per il principio dell'autosufficienza, a differenza di quelli del 22 e del 30 dicembre 2020 nonché del 7 luglio 2016) siano state soltanto due.

2. il secondo motivo - oltre ad essere generico lamentando il ricorrente la violazione, eventuale ed astratta, dell'art. 78 da parte del pubblico ministero senza specificare in concreto nel caso del Netti se esistevano o meno i presupposti per applicare la disposizione invocata - è manifestamente infondato, posto che è pacifico che nel caso di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (da ultimo Sez. 1, n. 13985 del 25/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939).

3. il terzo motivo è generico non chiarendo, come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte in sede di conclusioni «se e dove il dedotto errore di indicazione, nel precedente provvedimento di cumulo, della data di arresto del Netti sia stato replicato nell'ultimo provvedimento di cumulo oggetto dell'incidente di esecuzione per cui è ricorso».

4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto modificarsi il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso in data 30 dicembre 2020. Per quanto di interesse in questa sede, osserva che: - non sussiste il denunciato errore aritmetico relativo alli pena determinata per effetto di altro cumulo posto che dal casellario giudiziale e dai provvedimenti di cumulo prodotti dalla difesa la pena da scontare per effetto dei provvedimenti indicati ai numeri 35 e 39 del casellario giudiziale era stato sempre determinata in anni 4 mesi 9 di reclusione; - la lamentata violazione dell'art. 78 cod. pen. è infondata avendo il pubblico nninuterò nel provvedimento impugnato determinato la pena da eseguirsi ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. per effetto del concorso di più sentenze e decreti penali; - non è rilevabile l'errore sulla data di decorrenza della espiazione della pena con retrodatazione dal al 24 dicembre 2016 in luogo del 12 gennaio 2017 perché dedotto con riferimento ad un provvedimento di cumulo superato da quello emesso in data 30 dicembre 2020. 2. Ricorre il Netti, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di censura. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l'errore aritmetico nonostante risulti evidente dalla lettura dei provvedimenti di cumulo allegati. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 663 e 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen., nonché vizio di motivazione o riferrmento all'applicazione del criterio moderatore Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha ritenuto legittimo il provvedimento di cumulo nonostante il pubblico ministero non abbia verificato né l'eventuale sussistenza a partire dal primo cumulo di residui di pena e né, di conseguenza, il superamento dei limiti previsti dall'art. 78 cod. pen. deducendo la carcerazione sofferta fino alla data di consumazione del nuovo o dei nuovi reati. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della data di decorrenza della pena detentiva. Il Tribunale ha ingiustificatamente disapplicato la precedente ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 22 dicembre 2020 che aveva provveduto a correggere l'errore materiale sulla data dell'arresto, ripetuto invece nel nuovo provvedimento di cumulo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 1. Il primo motivo deduce genericamente che il giudice dell'esecuzione nel determinare in quattro e mesi nove di reclusione la pena risultante da un precedente cumulo sarebbe incorso in un errore senza tuttavia confrontarsi con le pene inflitte dalle quattro sentenze di condanna unificate nel provvedimento di Gt9it cumulo del 22 febbraio 2018, analiticamente riportate nel provvedimento impugnato per rispondere all'analoga censura proposta con l'opposizione, sul presupposto indimostrato che le sentenze unificate nel provvedimento di cumulo citato dal Tribunale (nemmeno allegato al ricorso per il principio dell'autosufficienza, a differenza di quelli del 22 e del 30 dicembre 2020 nonché del 7 luglio 2016) siano state soltanto due. 2. il secondo motivo - oltre ad essere generico lamentando il ricorrente la violazione, eventuale ed astratta, dell'art. 78 da parte del pubblico ministero senza specificare in concreto nel caso del Netti se esistevano o meno i presupposti per applicare la disposizione invocata - è manifestamente infondato, posto che è pacifico che nel caso di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (da ultimo Sez. 1, n. 13985 del 25/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939). 3. il terzo motivo è generico non chiarendo, come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte in sede di conclusioni «se e dove il dedotto errore di indicazione, nel precedente provvedimento di cumulo, della data di arresto del Netti sia stato replicato nell'ultimo provvedimento di cumulo oggetto dell'incidente di esecuzione per cui è ricorso». 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 febb
Sentenza Cassazione n. 06937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris