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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03628/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria fatta pervenire il giorno stesso della camera di consiglio alle ore 9.48 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste negli argomenti proposti nel ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo ha uno sviluppo logico inconferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa revoca la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22 marzo 2021, mentre il motivo di ricorso argomenta sulla illegittimità di una revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 maggio 2013, ed il secondo motivo è nella prima parte in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta (Sez.

U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) e nella seconda parte in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto. che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che nell'ordinanza impugnata si evidenzia, inoltre, anche l'eterogeneità in concreto, al di là del titolo di reato, e l'estemporaneità, delle condotte costituenti reati commesse dal condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria fatta pervenire il giorno stesso della camera di consiglio alle ore 9.48 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste negli argomenti proposti nel ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo ha uno sviluppo logico inconferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa revoca la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22 marzo 2021, mentre il motivo di ricorso argomenta sulla illegittimità di una revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 maggio 2013, ed il secondo motivo è nella prima parte in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta (Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) e nella seconda parte in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto. che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che nell'ordinanza impugnata si evidenzia, inoltre, anche l'eterogeneità in concreto, al di là del titolo di reato, e l'estemporaneità, delle condotte costituenti reati commesse dal condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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