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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07566/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26090/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.318/2017, depositata il 02/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, esercente attività divendita al dettaglio di casalinghi e cristalleria, era attinta da avviso diaccertamento, relativo all'anno di imposta 2008, con il quale, sulla base diPVC della GdF, era stato determinato un maggior imponibile per un totaledi euro 179.368,60, corrispondenti a maggiori ricavi non dichiarati, oltreaccessori.2.

Il giudice di prossimità respingeva il ricorso della contribuente,rilevando «che per gli anni 2004,2005 e 2006, la Mariantoni era stataraggiunta da analoghi avvisi di accertamento, i cui ricorsi […] erano statirespinti.

Con riferimento all'anno in esame, affermava che la verifica dellaGuardia di Finanza aveva rilevato, in fase di controllo, una differenza tra lerimanenze iniziali e quelle finali dichiarate dalla ricorrente per l'anno 2008e che il procedimento adottato dai verificatori non era stato formalmentecriticato dalla contribuente.

Affermava, infine, che l'annullamentodell'accertamento riguardante l'anno di imposta 2007, documentato dalladifesa, non aveva attinenza con l'anno 2008».3.

La contribuente proponeva appello, respinto dalla C.T.R. del Lazio, conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«La contestazione dell'Ufficio verteva sulla omessa fatturazione di ricavi,desunta dal controllo della variazione delle quantità delle rimanenze inmagazzino.

In fatto, rileva il Collegio che la modalità di accertamentoadottata dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato risulta fondata su datiottenuti dalla Guardia di Finanza, che, partendo dall'inventario delle mercigiacenti nei locali indicati dalla contribuente come sede dell'attività e dellae delle giacenze di magazzino, tenevano altresì conto degli acquistieffettuati dall'appellante e delle vendite al minuto, previa scorporazionedei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa.Tale metodo di valutazione seguito dalla G.F. è stato posto poi afondamento della determinazione dei maggiori ricavi contestati.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026La contestazione della contribuente è stata sostanzialmente limitata allaparte della sentenza che ha escluso l'incidenza dell'annullamentodell'accertamento relativo all'anno 2007 sull'anno in esame, laddove èstato contestato il metodo di valutazione sopra descritto ponendo indiscussione la base di partenza del ragionamento operatodall'Amministrazione.Tale affermazione non è condivisibile alla luce dei principi che regolanol'accertamento induttivo.Il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, posto afondamento dell'accertamento induttivo, ha preso l'avvio, contrariamentea quanto sostenuto dalla ricorrente, non dai dati contenuti nell'avviso diaccertamento annullato ma da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate, dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto.Partendo la valutazione dell'Amministrazione dai dati certi sopra indicatiafferenti le rimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata, spettava alla contribuente l'onere di fornire la provadell'infondatezza dell'accertamento basato su presunzioni semplici.Tale onere non è stato adempiuto dalla contribuente, che si è limitataalla contestazione sopra indicata, senza apportare elementi di prova inquesto senso».4.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi,ulteriormente illustrati con deposito di memoria; resiste l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente è a rilevarsi la tempestività del ricorso.1.1.

Esso in frontespizio annuncia l’impugnazione «della sentenza n.318/15/2017 del 16.1.2017, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale di Roma, sezione n. 15, all'esito della pubblica udienza del 16Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026gennaio 2017, pubblicata mediante deposito in segreteria in data2.2.2017, resa nel giudizio di appello n. 1170/2016 R.G., non notificata,ma per la quale il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è iniziato adecorrere dal 1° aprile 2017 ai sensi del c.d. dell'art. 49, commi 4 e 9 ter,del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. 15dicembre 2016 n. 229, nonché dell'art.17, 2° comma, del D.L. 9 febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45,avendo la ditta individuale della ricorrente sede operativa nel Comune diRieti (all.

A, visura CCIAA), ricompreso nell'allegato 2 al D.L. 189/2016(decreto sisma)».L’allegato A contiene la visura camerale della ditta individuale: “Lacasetta di [OSCURATO:PERSONA]”, sedente in “Rieti (RI) [OSCURATO:PERSONA] 3 CAP02100”.Rileva l’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016.Il comma 4 recita:«Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso deitermini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione edeccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospesodal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dallafine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sonoaltresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, itermini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedureconcorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, diesecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitàdifensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il comma 9-ter, nel testo aggiunto in sede di legge di conversione, condecorrenza dal 18 dicembre 2016, recitava:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2».Il medesimo comma, siccome modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8del 2017, conv. in l. n. 45 del 2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2017,recita:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato

2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,[OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienzeprocessuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali dicui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dallalegge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle partiprivate o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data deipredetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando ipredetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficiogiudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale o dell'azienda (Comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, l. n. 229 del 2019 in sede di conversione esuccessivamente modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017,conv. in l. n. 45 del 2017)».Ora, è ben vero che, ai sensi della vigente formulazione del comma 9-ter, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano solo quando isoggetti interessati abbiano effettuato la prescritta dichiarazioneNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostitutiva di atto notorio, non richiamata in ricorso e non presente nelfascicolo d’ufficio; tuttavia, il comma 2 dell’art. 17 d.l. n. 8 del 2017, comemodificato in sede di conversione, statuisce che,«se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo,del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine iviprevisto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensividisposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salviquelli prodottisi sino al 31 marzo 2017».Donde, giusta la salvezza degli effetti prodottisi sino al 31 marzo 2017, ilricorso, passato alla notifica per posta il 30 ottobre 2017 (come da timbridatari sulle veline delle raccomandate) è da ritenersi tempestivo.2.

Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.3.

Primo motivo: “Nullità del procedimento e, conseguentemente, dellasentenza per violazione dell'art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, del decreto legge17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016n. 229, in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.3.1.

“La sede della ditta individuale di cui la ricorrente è titolare è inRieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (cfr. visura CCIAA allegata sub A), come del pari hasede in Rieti la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate che haemesso l'avviso di accertamento impugnato e, ancora, aveva studioprofessionale in Rieti, Piazza della Repubblica n. 8, il dott. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente nei due gradi di merito”.

“Il comune di Rieti èricompreso nei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, convertito inlegge 229/2016, (cratere sismico) al quale si applica il combinato dispostodei commi 3, 4 e 9-ter del medesimo decreto e per effetto del quale erasospeso il decorso dei termini sostanziali, processuali e di svolgimento did'ufficio a data successiva al 31 luglio 2017 tutte le udienze processualicivili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizionespeciale in cui le parti o i difensori, purché la nomina fosse anteriore alNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sisma, fossero residenti o avevano la sede nei comuni di cui all'allegato 2(tra cui Rieti) alla data del sisma (26 e 30 ottobre 2017), salva la facoltàdei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio, ma non allasospensione.

Ne va innanzitutto che alla data dell'udienza non eranoancora decorsi i termini per la produzione di documenti e per il deposito dimemorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed altresìnon consta dal verbale di tale udienza del 16.1.2017 (all. 1) né l'espressarinuncia al rinvio dell'Ufficio, né del difensore della ricorrente, seppurpresente in udienza, né, tantomeno, della parte ricorrente: ne va, quindi,che non poteva essere tenuta l'udienza di discussione del ricorso in data16 gennaio 2017 dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] la quale,stante la sospensione dei termini per attività difensive ed assenza diespressa e personale rinuncia dei soggetti interessati al rinvio ex lege, nonavrebbe potuto trattare il ricorso e pronunciare sentenza, ma avrebbeobbligatoriamente dovuto rinviare l'udienza a data successiva al 31luglio2017”.3.2.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Anzitutto, non allega che la circostanza che la ditta individuale dellaricorrente avesse sede in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 fosse stata documentatagià (come ora dinanzi a questa S.C.) alla CTR, tenuto conto che, invece,nel frontespizio della sentenza impugnata, l’indirizzo della contribuente“[OSCURATO:PERSONA]” è indicato in “[OSCURATO:PERSONA] 103 02045 Greccio RI”.Resta dunque esclusa la rilevanza della posizione della contribuente aglieffetti dell’invocata disciplina di cui all’art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, d.l. n.189 del 2016.Quanto al difensore, il cui indirizzo in sentenza è ivi indicato in “Piazzadella Repubblica n. 8 02100 Rieti RI”, questi – in riferimento a semedesimo e, ad ogni buon conto, altresì alla parte patrocinata – erapresente all’udienza e nulla ha chiesto od eccepito.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026In punto di rinvio d’ufficio delle udienze, la previsione dell’ultimo periododel comma 3, secondo cui “è fatta salva la facoltà dei soggetti interessatidi rinunciare espressamente al rinvio”, non osta ad un comportamentoconcludente, quale quello della fattiva partecipazione all’udienza ditrattazione della causa, che manifesti, e dunque renda “espressamente”evidente, la rinuncia al rinvio.In punto di sospensione dei termini processuali ex comma 4, la cuiviolazione il motivo addita in relazione al termine “per la produzione didocumenti e per il deposito di memorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546”, soccorre il principio per cui “la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 31611 del2025).4.

Secondo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia o,comunque, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inviolazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.4.1.

In subordine, la CTR non avrebbe risposto alla questione sollevatain appello secondo cui “il considerare da parte dell’Ufficio gli atti istruttoridella G.D.F. concreta fonte di prova non regge in quanto né l'Agenzia delleEntrate né la stessa Commissione Tributaria hanno mai datogiustificazione dei dati riportati nel PVC […]”, dovendosi considerare il“metodo di calcolo errato [e] senza fondamento matematico/logico delleesistenze di magazzino relative al periodo d 'imposta 2008”.

La CTR “haritenuto, erroneamente, che ‘la contestazione della contribuente è stataNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostanzialmente limitata alla parte della sentenza che ha esclusol'incidenza dell'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2007[…]’”.

La CTR, “valutando esclusivamente l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi, ha del tuttopretermesso, come peraltro aveva fatto il Giudice di primo grado, lacensura relativa all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento […]”.4.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.4.2.1.

È inammissibile perché contravviene al costante principio secondocui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia,ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto delrelativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestivitàe, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, qualegiudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Sez.2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01).Le fugaci citazioni del ricorso in appello e di quello in primo grado,contenute nel motivo, non soddisfano l’esigenza per cui la specificadomanda od eccezione, e dunque non mere argomentazioni come quellecui il motivo fa riferimento, siano riportate “nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026È inoltre inammissibile perché, risolvendosi in definitiva nella denuncia diomessa motivazione dell’avviso, che entrambi i giudici di merito avrebberopretermesso, non offre effettiva contezza dell’insufficienza del contenutomotivazionale di esso, tanto più che nella parte introduttiva del ricorsoleggesi essere stato l’avviso “emesso sulla scorta di un processo verbale diconstatazione - espressamente richiamato nell'avviso e di cui l'Ufficiodichiarava di condividere il contenuto - redatto dalla Guardia di Finanza indata 5.9.2008”. è noto che “in tema di avviso di accertamento, lamotivazione ‘per relationem’ è legittima se il contribuente ha avutoconoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari aspiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dalprimo grado di giudizio” (così da ult.

Cass. n. 6409 del 2025).4.2.2.

È infondato perché la CTR scrive che “il giudizio di inattendibilitàcomplessiva della contabilità, posto a fondamento dell'accertamentoinduttivo, ha preso l'avvio […] da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate[,] dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto”.

In tal guisa la CTR, ben lungi dall’essersi limitata, come invecedenunciato nel motivo, ad affermare “l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi”, dimostra diaver scrutinato in concreto i dati effettivi degli inventari delle merci e dellegiacenze di magazzino; viepiù essa, aggiungendo che la “valutazionedell'Amministrazione” è partita “dai dati certi sopra indicati afferenti lerimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata”, dà atto di un’effettiva motivazione dell’avviso in tal senso.5.

Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazioneall'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.5.1.

“Qualora si avesse a considerare implicita la pronuncia sul motivo diappello esposto nel motivo che precede […], ciò nondimeno la pronunciaNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere cassata per violazione dell'art.7 della L. 212/2000, che impone, richiamando l'art. 3 della L. 241/90, lachiarezza e la motivazione degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA].Infatti, come riportato nella premessa in fatto e denunciato nell'appello neitermini di cui al motivo che precede al quale si rinvia, non si riesce adinferire né dal PVC né, tantomeno, dall'avviso di accertamento che lo hafatto proprio, il criterio utilizzato dalla Guardia di Finanza per ladeterminazione in € 72.203,81 delle rimanenze iniziali dell'anno 2008[…]”, tanto più alla luce dell’annullamento da parte dell’A.F. dell’attorelativo al 2007.5.2.

Il motivo è inammissibile.5.2.1.

Esso – sulla base di una riproduzione solo parziale del PVC nel fg.10 di cui a p. 3 ric. (fg. 10 che di per sé rimanda a dati ed elaborazioniprecedenti: “[…] sulla scorta dei dati elaborati nella parte precedente d[el]presente atto [...]; “[…] sulla base di quanto esposto in precedenza […]”)– sollecita in definitiva un non consentito giudizio tecnico di merito.Né, sotto altro profilo, rende concretamente conto della refluenzadell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo all’a.i. 2007 sull’a.i.2008 in accertamento, nonostante che la CTR abbia espressamenteescluso che “il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità,posto a fondamento dell'accertamento induttivo, [avesse] preso l'avvio[…] dai dati contenuti nell'avviso di accertamento annullato”, fondando,invece, sulle rilevazioni fisiche raffrontate alle risultanze della contabilità.5.2.2.

Fermo quanto precede, il motivo è comunque infondato, in quantola CTR descrive il criterio (per l’effetto espresso e comprensibile) utilizzatodall’Ufficio sulla base dei “dati ottenuti dalla Guardia di Finanza”: dati“che, partendo dall'inventario delle merci giacenti nei locali indicati dallacontribuente, tenevano altresì conto degli acquisti effettuati dall'appellantee delle vendite al minuto, previa scorporazione [quanto a queste ultime]dei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20266.

Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,dell'art. 54 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727e 2729, 1° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.6.1.

“Qualora si ritenesse motivato l'avviso di accertamento, ècomunque da evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] non hafatto buon governo dei principi in materia di accertamento del reddito diimpresa, di onere della prova e di presunzioni”.

La CTR “ha innanzi tuttoerroneamente ritenuto che il reddito d'impresa sarebbe stato determinatodall'Agenzia delle Entrate prescindendo dalle risultanze delle scritturecontabili, non avvedendosi che in realtà l’avviso di accertamento avevarettificato il reddito dichiarato e che non era basato sul 2° comma, letterad) dell'art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, bensì sul 1° commalettera d) del medesimo DPR 600/73, atteso che non era mai statacontestata alla contribuente la totale inattendibilità delle scritture contabili[…]”; essa “ha altresì errato, con ciò violando gli artt. 2727 e 2729 c.c.,nel ritenere che dal fatto noto dell'inventario fisico delle merci presenti inmagazzino al momento dell'accesso, vale a dire nel mese di giugno 2008,e dalla quantità di materiale venduta e contabilizzata a tale data, sempregiugno 2008, si potesse giungere alla conclusione che si dovevanoquantificare in € 72.203,81 le rimanenze iniziali dell'anno 2008 e,conseguentemente, i maggiori ricavi non dichiarati, non avendo espressol'‘iter’ logico per il quale da tale fatto noto (inventario merce giugno 2008)potesse giungersi a quello ignoto (rimanenze di magazzino iniziali 2008)”;essa, infine, “ha errato nel ritenere che fosse onere del contribuentefornire la prova dell'infondatezza dell'accertamento fondato su presunzionisemplici […]”.6.2.

Il motivo è manifestamente infondato.Giammai la CTR ha affermato essere stato condotto l’accertamento aisensi dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973; al contrario laNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima, in esordio di motivazione, afferma che “ciò che rileva è chel'accertamento in via indiziaria di operazioni imponibili non denunciate siafondato sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art.2729, comma 1, cod. civ. e non si sottragga ai canoni generali chepresiedono alla prova presuntiva, a norma degli artt. 2727 e segg. stessocodice”.Ora, pacifico è che, nella specie, la ricostruzione dei ricavi in capo allacontribuente sia avvenuta sulla base delle incongruenze – che lacontribuente non avversa, allegando, segnatamente, di averne dimostratol’insussistenza – tra i dati contabili relativi alle giacenze di magazzino, lemerci acquistate e vendute in base alle fatture acquisite dai militari insede di verifica e quelle rilevate.Ciò è quanto la CTR alla lettera sottolinea allorquando si riferisce al“giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità” quale presuppostolegittimante l’“accertamento [analitico-]induttivo”, siccome ritraente ilproprio fondamento nel “dato di partenza” delle suddette non contestateincongruenze.In tal guisa, la CTR ha fatto piana applicazione degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di accertamento deiredditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analiticoinduttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sullabase di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973,alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabilisiano formalmente corrette; dette presunzioni non devono esserenecessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondareanche su un elemento unico, preciso e grave” (così, ad es., Cass. n. 22184del 2020, in un caso in cui “la S.C. ha cassato la sentenza di merito chenon aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avvisodi accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica,presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditiNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un'impresa di autolavaggio”).

Invero, “costituisce presupposto perprocedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilitàdella contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza,ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dettepresunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi ilconvincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso egrave” (Cass. n. 22184 del 2020).

Conseguentemente, “il convincimentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati daun’impresa commerciale può fondarsi anche su unasola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C.ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso lasufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unicoindizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburanteacquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai finidella richiesta di agevolazioni fiscali). (Cass. n. 30803 del 2017).L’osservanza da parte della CTR della giurisprudenza di legittimità è apredicarsi, per l’effetto, anche in tema di riparto degli oneri probatori.Più particolarmente, “in tema di accertamento induttivo dei redditid'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili,l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato,specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste dibilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare unacapacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione dilegittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficioè tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivofondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere didimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione allacontestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocareNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una talecondotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n.27804 del 2018; succ. conf.

Cass. n. 9131 del 2025).7.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOValentino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26090/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.318/2017, depositata il 02/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, esercente attività divendita al dettaglio di casalinghi e cristalleria, era attinta da avviso diaccertamento, relativo all'anno di imposta 2008, con il quale, sulla base diPVC della GdF, era stato determinato un maggior imponibile per un totaledi euro 179.368,60, corrispondenti a maggiori ricavi non dichiarati, oltreaccessori.2.

Il giudice di prossimità respingeva il ricorso della contribuente,rilevando «che per gli anni 2004,2005 e 2006, la Mariantoni era stataraggiunta da analoghi avvisi di accertamento, i cui ricorsi […] erano statirespinti.

Con riferimento all'anno in esame, affermava che la verifica dellaGuardia di Finanza aveva rilevato, in fase di controllo, una differenza tra lerimanenze iniziali e quelle finali dichiarate dalla ricorrente per l'anno 2008e che il procedimento adottato dai verificatori non era stato formalmentecriticato dalla contribuente.

Affermava, infine, che l'annullamentodell'accertamento riguardante l'anno di imposta 2007, documentato dalladifesa, non aveva attinenza con l'anno 2008».3.

La contribuente proponeva appello, respinto dalla C.T.R. del Lazio, conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«La contestazione dell'Ufficio verteva sulla omessa fatturazione di ricavi,desunta dal controllo della variazione delle quantità delle rimanenze inmagazzino.

In fatto, rileva il Collegio che la modalità di accertamentoadottata dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato risulta fondata su datiottenuti dalla Guardia di Finanza, che, partendo dall'inventario delle mercigiacenti nei locali indicati dalla contribuente come sede dell'attività e dellae delle giacenze di magazzino, tenevano altresì conto degli acquistieffettuati dall'appellante e delle vendite al minuto, previa scorporazionedei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa.Tale metodo di valutazione seguito dalla G.F. è stato posto poi afondamento della determinazione dei maggiori ricavi contestati.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026La contestazione della contribuente è stata sostanzialmente limitata allaparte della sentenza che ha escluso l'incidenza dell'annullamentodell'accertamento relativo all'anno 2007 sull'anno in esame, laddove èstato contestato il metodo di valutazione sopra descritto ponendo indiscussione la base di partenza del ragionamento operatodall'Amministrazione.Tale affermazione non è condivisibile alla luce dei principi che regolanol'accertamento induttivo.Il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, posto afondamento dell'accertamento induttivo, ha preso l'avvio, contrariamentea quanto sostenuto dalla ricorrente, non dai dati contenuti nell'avviso diaccertamento annullato ma da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate, dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto.Partendo la valutazione dell'Amministrazione dai dati certi sopra indicatiafferenti le rimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata, spettava alla contribuente l'onere di fornire la provadell'infondatezza dell'accertamento basato su presunzioni semplici.Tale onere non è stato adempiuto dalla contribuente, che si è limitataalla contestazione sopra indicata, senza apportare elementi di prova inquesto senso».4.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi,ulteriormente illustrati con deposito di memoria; resiste l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente è a rilevarsi la tempestività del ricorso.1.1.

Esso in frontespizio annuncia l’impugnazione «della sentenza n.318/15/2017 del 16.1.2017, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale di Roma, sezione n. 15, all'esito della pubblica udienza del 16Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026gennaio 2017, pubblicata mediante deposito in segreteria in data2.2.2017, resa nel giudizio di appello n. 1170/2016 R.G., non notificata,ma per la quale il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è iniziato adecorrere dal 1° aprile 2017 ai sensi del c.d. dell'art. 49, commi 4 e 9 ter,del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. 15dicembre 2016 n. 229, nonché dell'art.17, 2° comma, del D.L. 9 febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45,avendo la ditta individuale della ricorrente sede operativa nel Comune diRieti (all.

A, visura CCIAA), ricompreso nell'allegato 2 al D.L. 189/2016(decreto sisma)».L’allegato A contiene la visura camerale della ditta individuale: “Lacasetta di [OSCURATO:PERSONA]”, sedente in “Rieti (RI) [OSCURATO:PERSONA] 3 CAP02100”.Rileva l’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016.Il comma 4 recita:«Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso deitermini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione edeccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospesodal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dallafine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sonoaltresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, itermini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedureconcorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, diesecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitàdifensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il comma 9-ter, nel testo aggiunto in sede di legge di conversione, condecorrenza dal 18 dicembre 2016, recitava:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2».Il medesimo comma, siccome modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8del 2017, conv. in l. n. 45 del 2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2017,recita:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato

2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,[OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienzeprocessuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali dicui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dallalegge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle partiprivate o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data deipredetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando ipredetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficiogiudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale o dell'azienda (Comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, l. n. 229 del 2019 in sede di conversione esuccessivamente modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017,conv. in l. n. 45 del 2017)».Ora, è ben vero che, ai sensi della vigente formulazione del comma 9-ter, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano solo quando isoggetti interessati abbiano effettuato la prescritta dichiarazioneNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostitutiva di atto notorio, non richiamata in ricorso e non presente nelfascicolo d’ufficio; tuttavia, il comma 2 dell’art. 17 d.l. n. 8 del 2017, comemodificato in sede di conversione, statuisce che,«se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo,del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine iviprevisto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensividisposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salviquelli prodottisi sino al 31 marzo 2017».Donde, giusta la salvezza degli effetti prodottisi sino al 31 marzo 2017, ilricorso, passato alla notifica per posta il 30 ottobre 2017 (come da timbridatari sulle veline delle raccomandate) è da ritenersi tempestivo.2.

Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.3.

Primo motivo: “Nullità del procedimento e, conseguentemente, dellasentenza per violazione dell'art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, del decreto legge17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016n. 229, in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.3.1.

“La sede della ditta individuale di cui la ricorrente è titolare è inRieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (cfr. visura CCIAA allegata sub A), come del pari hasede in Rieti la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate che haemesso l'avviso di accertamento impugnato e, ancora, aveva studioprofessionale in Rieti, Piazza della Repubblica n. 8, il dott. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente nei due gradi di merito”.

“Il comune di Rieti èricompreso nei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, convertito inlegge 229/2016, (cratere sismico) al quale si applica il combinato dispostodei commi 3, 4 e 9-ter del medesimo decreto e per effetto del quale erasospeso il decorso dei termini sostanziali, processuali e di svolgimento did'ufficio a data successiva al 31 luglio 2017 tutte le udienze processualicivili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizionespeciale in cui le parti o i difensori, purché la nomina fosse anteriore alNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sisma, fossero residenti o avevano la sede nei comuni di cui all'allegato 2(tra cui Rieti) alla data del sisma (26 e 30 ottobre 2017), salva la facoltàdei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio, ma non allasospensione.

Ne va innanzitutto che alla data dell'udienza non eranoancora decorsi i termini per la produzione di documenti e per il deposito dimemorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed altresìnon consta dal verbale di tale udienza del 16.1.2017 (all. 1) né l'espressarinuncia al rinvio dell'Ufficio, né del difensore della ricorrente, seppurpresente in udienza, né, tantomeno, della parte ricorrente: ne va, quindi,che non poteva essere tenuta l'udienza di discussione del ricorso in data16 gennaio 2017 dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] la quale,stante la sospensione dei termini per attività difensive ed assenza diespressa e personale rinuncia dei soggetti interessati al rinvio ex lege, nonavrebbe potuto trattare il ricorso e pronunciare sentenza, ma avrebbeobbligatoriamente dovuto rinviare l'udienza a data successiva al 31luglio2017”.3.2.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Anzitutto, non allega che la circostanza che la ditta individuale dellaricorrente avesse sede in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 fosse stata documentatagià (come ora dinanzi a questa S.C.) alla CTR, tenuto conto che, invece,nel frontespizio della sentenza impugnata, l’indirizzo della contribuente“[OSCURATO:PERSONA]” è indicato in “[OSCURATO:PERSONA] 103 02045 Greccio RI”.Resta dunque esclusa la rilevanza della posizione della contribuente aglieffetti dell’invocata disciplina di cui all’art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, d.l. n.189 del 2016.Quanto al difensore, il cui indirizzo in sentenza è ivi indicato in “Piazzadella Repubblica n. 8 02100 Rieti RI”, questi – in riferimento a semedesimo e, ad ogni buon conto, altresì alla parte patrocinata – erapresente all’udienza e nulla ha chiesto od eccepito.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026In punto di rinvio d’ufficio delle udienze, la previsione dell’ultimo periododel comma 3, secondo cui “è fatta salva la facoltà dei soggetti interessatidi rinunciare espressamente al rinvio”, non osta ad un comportamentoconcludente, quale quello della fattiva partecipazione all’udienza ditrattazione della causa, che manifesti, e dunque renda “espressamente”evidente, la rinuncia al rinvio.In punto di sospensione dei termini processuali ex comma 4, la cuiviolazione il motivo addita in relazione al termine “per la produzione didocumenti e per il deposito di memorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546”, soccorre il principio per cui “la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 31611 del2025).4.

Secondo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia o,comunque, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inviolazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.4.1.

In subordine, la CTR non avrebbe risposto alla questione sollevatain appello secondo cui “il considerare da parte dell’Ufficio gli atti istruttoridella G.D.F. concreta fonte di prova non regge in quanto né l'Agenzia delleEntrate né la stessa Commissione Tributaria hanno mai datogiustificazione dei dati riportati nel PVC […]”, dovendosi considerare il“metodo di calcolo errato [e] senza fondamento matematico/logico delleesistenze di magazzino relative al periodo d 'imposta 2008”.

La CTR “haritenuto, erroneamente, che ‘la contestazione della contribuente è stataNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostanzialmente limitata alla parte della sentenza che ha esclusol'incidenza dell'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2007[…]’”.

La CTR, “valutando esclusivamente l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi, ha del tuttopretermesso, come peraltro aveva fatto il Giudice di primo grado, lacensura relativa all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento […]”.4.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.4.2.1.

È inammissibile perché contravviene al costante principio secondocui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia,ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto delrelativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestivitàe, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, qualegiudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Sez.2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01).Le fugaci citazioni del ricorso in appello e di quello in primo grado,contenute nel motivo, non soddisfano l’esigenza per cui la specificadomanda od eccezione, e dunque non mere argomentazioni come quellecui il motivo fa riferimento, siano riportate “nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026È inoltre inammissibile perché, risolvendosi in definitiva nella denuncia diomessa motivazione dell’avviso, che entrambi i giudici di merito avrebberopretermesso, non offre effettiva contezza dell’insufficienza del contenutomotivazionale di esso, tanto più che nella parte introduttiva del ricorsoleggesi essere stato l’avviso “emesso sulla scorta di un processo verbale diconstatazione - espressamente richiamato nell'avviso e di cui l'Ufficiodichiarava di condividere il contenuto - redatto dalla Guardia di Finanza indata 5.9.2008”. è noto che “in tema di avviso di accertamento, lamotivazione ‘per relationem’ è legittima se il contribuente ha avutoconoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari aspiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dalprimo grado di giudizio” (così da ult.

Cass. n. 6409 del 2025).4.2.2.

È infondato perché la CTR scrive che “il giudizio di inattendibilitàcomplessiva della contabilità, posto a fondamento dell'accertamentoinduttivo, ha preso l'avvio […] da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate[,] dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto”.

In tal guisa la CTR, ben lungi dall’essersi limitata, come invecedenunciato nel motivo, ad affermare “l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi”, dimostra diaver scrutinato in concreto i dati effettivi degli inventari delle merci e dellegiacenze di magazzino; viepiù essa, aggiungendo che la “valutazionedell'Amministrazione” è partita “dai dati certi sopra indicati afferenti lerimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata”, dà atto di un’effettiva motivazione dell’avviso in tal senso.5.

Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazioneall'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.5.1.

“Qualora si avesse a considerare implicita la pronuncia sul motivo diappello esposto nel motivo che precede […], ciò nondimeno la pronunciaNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere cassata per violazione dell'art.7 della L. 212/2000, che impone, richiamando l'art. 3 della L. 241/90, lachiarezza e la motivazione degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA].Infatti, come riportato nella premessa in fatto e denunciato nell'appello neitermini di cui al motivo che precede al quale si rinvia, non si riesce adinferire né dal PVC né, tantomeno, dall'avviso di accertamento che lo hafatto proprio, il criterio utilizzato dalla Guardia di Finanza per ladeterminazione in € 72.203,81 delle rimanenze iniziali dell'anno 2008[…]”, tanto più alla luce dell’annullamento da parte dell’A.F. dell’attorelativo al 2007.5.2.

Il motivo è inammissibile.5.2.1.

Esso – sulla base di una riproduzione solo parziale del PVC nel fg.10 di cui a p. 3 ric. (fg. 10 che di per sé rimanda a dati ed elaborazioniprecedenti: “[…] sulla scorta dei dati elaborati nella parte precedente d[el]presente atto [...]; “[…] sulla base di quanto esposto in precedenza […]”)– sollecita in definitiva un non consentito giudizio tecnico di merito.Né, sotto altro profilo, rende concretamente conto della refluenzadell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo all’a.i. 2007 sull’a.i.2008 in accertamento, nonostante che la CTR abbia espressamenteescluso che “il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità,posto a fondamento dell'accertamento induttivo, [avesse] preso l'avvio[…] dai dati contenuti nell'avviso di accertamento annullato”, fondando,invece, sulle rilevazioni fisiche raffrontate alle risultanze della contabilità.5.2.2.

Fermo quanto precede, il motivo è comunque infondato, in quantola CTR descrive il criterio (per l’effetto espresso e comprensibile) utilizzatodall’Ufficio sulla base dei “dati ottenuti dalla Guardia di Finanza”: dati“che, partendo dall'inventario delle merci giacenti nei locali indicati dallacontribuente, tenevano altresì conto degli acquisti effettuati dall'appellantee delle vendite al minuto, previa scorporazione [quanto a queste ultime]dei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20266.

Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,dell'art. 54 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727e 2729, 1° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.6.1.

“Qualora si ritenesse motivato l'avviso di accertamento, ècomunque da evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] non hafatto buon governo dei principi in materia di accertamento del reddito diimpresa, di onere della prova e di presunzioni”.

La CTR “ha innanzi tuttoerroneamente ritenuto che il reddito d'impresa sarebbe stato determinatodall'Agenzia delle Entrate prescindendo dalle risultanze delle scritturecontabili, non avvedendosi che in realtà l’avviso di accertamento avevarettificato il reddito dichiarato e che non era basato sul 2° comma, letterad) dell'art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, bensì sul 1° commalettera d) del medesimo DPR 600/73, atteso che non era mai statacontestata alla contribuente la totale inattendibilità delle scritture contabili[…]”; essa “ha altresì errato, con ciò violando gli artt. 2727 e 2729 c.c.,nel ritenere che dal fatto noto dell'inventario fisico delle merci presenti inmagazzino al momento dell'accesso, vale a dire nel mese di giugno 2008,e dalla quantità di materiale venduta e contabilizzata a tale data, sempregiugno 2008, si potesse giungere alla conclusione che si dovevanoquantificare in € 72.203,81 le rimanenze iniziali dell'anno 2008 e,conseguentemente, i maggiori ricavi non dichiarati, non avendo espressol'‘iter’ logico per il quale da tale fatto noto (inventario merce giugno 2008)potesse giungersi a quello ignoto (rimanenze di magazzino iniziali 2008)”;essa, infine, “ha errato nel ritenere che fosse onere del contribuentefornire la prova dell'infondatezza dell'accertamento fondato su presunzionisemplici […]”.6.2.

Il motivo è manifestamente infondato.Giammai la CTR ha affermato essere stato condotto l’accertamento aisensi dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973; al contrario laNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima, in esordio di motivazione, afferma che “ciò che rileva è chel'accertamento in via indiziaria di operazioni imponibili non denunciate siafondato sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art.2729, comma 1, cod. civ. e non si sottragga ai canoni generali chepresiedono alla prova presuntiva, a norma degli artt. 2727 e segg. stessocodice”.Ora, pacifico è che, nella specie, la ricostruzione dei ricavi in capo allacontribuente sia avvenuta sulla base delle incongruenze – che lacontribuente non avversa, allegando, segnatamente, di averne dimostratol’insussistenza – tra i dati contabili relativi alle giacenze di magazzino, lemerci acquistate e vendute in base alle fatture acquisite dai militari insede di verifica e quelle rilevate.Ciò è quanto la CTR alla lettera sottolinea allorquando si riferisce al“giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità” quale presuppostolegittimante l’“accertamento [analitico-]induttivo”, siccome ritraente ilproprio fondamento nel “dato di partenza” delle suddette non contestateincongruenze.In tal guisa, la CTR ha fatto piana applicazione degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di accertamento deiredditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analiticoinduttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sullabase di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973,alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabilisiano formalmente corrette; dette presunzioni non devono esserenecessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondareanche su un elemento unico, preciso e grave” (così, ad es., Cass. n. 22184del 2020, in un caso in cui “la S.C. ha cassato la sentenza di merito chenon aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avvisodi accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica,presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditiNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un'impresa di autolavaggio”).

Invero, “costituisce presupposto perprocedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilitàdella contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza,ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dettepresunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi ilconvincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso egrave” (Cass. n. 22184 del 2020).

Conseguentemente, “il convincimentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati daun’impresa commerciale può fondarsi anche su unasola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C.ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso lasufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unicoindizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburanteacquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai finidella richiesta di agevolazioni fiscali). (Cass. n. 30803 del 2017).L’osservanza da parte della CTR della giurisprudenza di legittimità è apredicarsi, per l’effetto, anche in tema di riparto degli oneri probatori.Più particolarmente, “in tema di accertamento induttivo dei redditid'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili,l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato,specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste dibilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare unacapacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione dilegittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficioè tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivofondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere didimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione allacontestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocareNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una talecondotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n.27804 del 2018; succ. conf.

Cass. n. 9131 del 2025).7.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26090/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.318/2017, depositata il 02/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, esercente attività divendita al dettaglio di casalinghi e cristalleria, era attinta da avviso diaccertamento, relativo all'anno di imposta 2008, con il quale, sulla base diPVC della GdF, era stato determinato un maggior imponibile per un totaledi euro 179.368,60, corrispondenti a maggiori ricavi non dichiarati, oltreaccessori.2. Il giudice di prossimità respingeva il ricorso della contribuente,rilevando «che per gli anni 2004,2005 e 2006, la Mariantoni era stataraggiunta da analoghi avvisi di accertamento, i cui ricorsi […] erano statirespinti. Con riferimento all'anno in esame, affermava che la verifica dellaGuardia di Finanza aveva rilevato, in fase di controllo, una differenza tra lerimanenze iniziali e quelle finali dichiarate dalla ricorrente per l'anno 2008e che il procedimento adottato dai verificatori non era stato formalmentecriticato dalla contribuente. Affermava, infine, che l'annullamentodell'accertamento riguardante l'anno di imposta 2007, documentato dalladifesa, non aveva attinenza con l'anno 2008».3. La contribuente proponeva appello, respinto dalla C.T.R. del Lazio, conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«La contestazione dell'Ufficio verteva sulla omessa fatturazione di ricavi,desunta dal controllo della variazione delle quantità delle rimanenze inmagazzino. In fatto, rileva il Collegio che la modalità di accertamentoadottata dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato risulta fondata su datiottenuti dalla Guardia di Finanza, che, partendo dall'inventario delle mercigiacenti nei locali indicati dalla contribuente come sede dell'attività e dellae delle giacenze di magazzino, tenevano altresì conto degli acquistieffettuati dall'appellante e delle vendite al minuto, previa scorporazionedei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa.Tale metodo di valutazione seguito dalla G.F. è stato posto poi afondamento della determinazione dei maggiori ricavi contestati.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026La contestazione della contribuente è stata sostanzialmente limitata allaparte della sentenza che ha escluso l'incidenza dell'annullamentodell'accertamento relativo all'anno 2007 sull'anno in esame, laddove èstato contestato il metodo di valutazione sopra descritto ponendo indiscussione la base di partenza del ragionamento operatodall'Amministrazione.Tale affermazione non è condivisibile alla luce dei principi che regolanol'accertamento induttivo.Il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, posto afondamento dell'accertamento induttivo, ha preso l'avvio, contrariamentea quanto sostenuto dalla ricorrente, non dai dati contenuti nell'avviso diaccertamento annullato ma da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate, dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto.Partendo la valutazione dell'Amministrazione dai dati certi sopra indicatiafferenti le rimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata, spettava alla contribuente l'onere di fornire la provadell'infondatezza dell'accertamento basato su presunzioni semplici.Tale onere non è stato adempiuto dalla contribuente, che si è limitataalla contestazione sopra indicata, senza apportare elementi di prova inquesto senso».4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi,ulteriormente illustrati con deposito di memoria; resiste l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente è a rilevarsi la tempestività del ricorso.1.1. Esso in frontespizio annuncia l’impugnazione «della sentenza n.318/15/2017 del 16.1.2017, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale di Roma, sezione n. 15, all'esito della pubblica udienza del 16Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026gennaio 2017, pubblicata mediante deposito in segreteria in data2.2.2017, resa nel giudizio di appello n. 1170/2016 R.G., non notificata,ma per la quale il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è iniziato adecorrere dal 1° aprile 2017 ai sensi del c.d. dell'art. 49, commi 4 e 9 ter,del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. 15dicembre 2016 n. 229, nonché dell'art.17, 2° comma, del D.L. 9 febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45,avendo la ditta individuale della ricorrente sede operativa nel Comune diRieti (all. A, visura CCIAA), ricompreso nell'allegato 2 al D.L. 189/2016(decreto sisma)».L’allegato A contiene la visura camerale della ditta individuale: “Lacasetta di [OSCURATO:PERSONA]”, sedente in “Rieti (RI) [OSCURATO:PERSONA] 3 CAP02100”.Rileva l’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016.Il comma 4 recita:«Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso deitermini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione edeccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospesodal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dallafine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sonoaltresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, itermini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedureconcorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, diesecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitàdifensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il comma 9-ter, nel testo aggiunto in sede di legge di conversione, condecorrenza dal 18 dicembre 2016, recitava:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2».Il medesimo comma, siccome modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8del 2017, conv. in l. n. 45 del 2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2017,recita:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,[OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienzeprocessuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali dicui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dallalegge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle partiprivate o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data deipredetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando ipredetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficiogiudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale o dell'azienda (Comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, l. n. 229 del 2019 in sede di conversione esuccessivamente modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017,conv. in l. n. 45 del 2017)».Ora, è ben vero che, ai sensi della vigente formulazione del comma 9-ter, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano solo quando isoggetti interessati abbiano effettuato la prescritta dichiarazioneNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostitutiva di atto notorio, non richiamata in ricorso e non presente nelfascicolo d’ufficio; tuttavia, il comma 2 dell’art. 17 d.l. n. 8 del 2017, comemodificato in sede di conversione, statuisce che,«se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo,del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine iviprevisto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensividisposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salviquelli prodottisi sino al 31 marzo 2017».Donde, giusta la salvezza degli effetti prodottisi sino al 31 marzo 2017, ilricorso, passato alla notifica per posta il 30 ottobre 2017 (come da timbridatari sulle veline delle raccomandate) è da ritenersi tempestivo.2. Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.3. Primo motivo: “Nullità del procedimento e, conseguentemente, dellasentenza per violazione dell'art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, del decreto legge17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016n. 229, in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.3.1. “La sede della ditta individuale di cui la ricorrente è titolare è inRieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (cfr. visura CCIAA allegata sub A), come del pari hasede in Rieti la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate che haemesso l'avviso di accertamento impugnato e, ancora, aveva studioprofessionale in Rieti, Piazza della Repubblica n. 8, il dott. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente nei due gradi di merito”. “Il comune di Rieti èricompreso nei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, convertito inlegge 229/2016, (cratere sismico) al quale si applica il combinato dispostodei commi 3, 4 e 9-ter del medesimo decreto e per effetto del quale erasospeso il decorso dei termini sostanziali, processuali e di svolgimento did'ufficio a data successiva al 31 luglio 2017 tutte le udienze processualicivili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizionespeciale in cui le parti o i difensori, purché la nomina fosse anteriore alNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sisma, fossero residenti o avevano la sede nei comuni di cui all'allegato 2(tra cui Rieti) alla data del sisma (26 e 30 ottobre 2017), salva la facoltàdei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio, ma non allasospensione. Ne va innanzitutto che alla data dell'udienza non eranoancora decorsi i termini per la produzione di documenti e per il deposito dimemorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed altresìnon consta dal verbale di tale udienza del 16.1.2017 (all. 1) né l'espressarinuncia al rinvio dell'Ufficio, né del difensore della ricorrente, seppurpresente in udienza, né, tantomeno, della parte ricorrente: ne va, quindi,che non poteva essere tenuta l'udienza di discussione del ricorso in data16 gennaio 2017 dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] la quale,stante la sospensione dei termini per attività difensive ed assenza diespressa e personale rinuncia dei soggetti interessati al rinvio ex lege, nonavrebbe potuto trattare il ricorso e pronunciare sentenza, ma avrebbeobbligatoriamente dovuto rinviare l'udienza a data successiva al 31luglio2017”.3.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Anzitutto, non allega che la circostanza che la ditta individuale dellaricorrente avesse sede in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 fosse stata documentatagià (come ora dinanzi a questa S.C.) alla CTR, tenuto conto che, invece,nel frontespizio della sentenza impugnata, l’indirizzo della contribuente“[OSCURATO:PERSONA]” è indicato in “[OSCURATO:PERSONA] 103 02045 Greccio RI”.Resta dunque esclusa la rilevanza della posizione della contribuente aglieffetti dell’invocata disciplina di cui all’art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, d.l. n.189 del 2016.Quanto al difensore, il cui indirizzo in sentenza è ivi indicato in “Piazzadella Repubblica n. 8 02100 Rieti RI”, questi – in riferimento a semedesimo e, ad ogni buon conto, altresì alla parte patrocinata – erapresente all’udienza e nulla ha chiesto od eccepito.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026In punto di rinvio d’ufficio delle udienze, la previsione dell’ultimo periododel comma 3, secondo cui “è fatta salva la facoltà dei soggetti interessatidi rinunciare espressamente al rinvio”, non osta ad un comportamentoconcludente, quale quello della fattiva partecipazione all’udienza ditrattazione della causa, che manifesti, e dunque renda “espressamente”evidente, la rinuncia al rinvio.In punto di sospensione dei termini processuali ex comma 4, la cuiviolazione il motivo addita in relazione al termine “per la produzione didocumenti e per il deposito di memorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546”, soccorre il principio per cui “la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 31611 del2025).4. Secondo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia o,comunque, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inviolazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.4.1. In subordine, la CTR non avrebbe risposto alla questione sollevatain appello secondo cui “il considerare da parte dell’Ufficio gli atti istruttoridella G.D.F. concreta fonte di prova non regge in quanto né l'Agenzia delleEntrate né la stessa Commissione Tributaria hanno mai datogiustificazione dei dati riportati nel PVC […]”, dovendosi considerare il“metodo di calcolo errato [e] senza fondamento matematico/logico delleesistenze di magazzino relative al periodo d 'imposta 2008”. La CTR “haritenuto, erroneamente, che ‘la contestazione della contribuente è stataNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostanzialmente limitata alla parte della sentenza che ha esclusol'incidenza dell'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2007[…]’”. La CTR, “valutando esclusivamente l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi, ha del tuttopretermesso, come peraltro aveva fatto il Giudice di primo grado, lacensura relativa all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento […]”.4.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.4.2.1. È inammissibile perché contravviene al costante principio secondocui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia,ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto delrelativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestivitàe, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, qualegiudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Sez.2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01).Le fugaci citazioni del ricorso in appello e di quello in primo grado,contenute nel motivo, non soddisfano l’esigenza per cui la specificadomanda od eccezione, e dunque non mere argomentazioni come quellecui il motivo fa riferimento, siano riportate “nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026È inoltre inammissibile perché, risolvendosi in definitiva nella denuncia diomessa motivazione dell’avviso, che entrambi i giudici di merito avrebberopretermesso, non offre effettiva contezza dell’insufficienza del contenutomotivazionale di esso, tanto più che nella parte introduttiva del ricorsoleggesi essere stato l’avviso “emesso sulla scorta di un processo verbale diconstatazione - espressamente richiamato nell'avviso e di cui l'Ufficiodichiarava di condividere il contenuto - redatto dalla Guardia di Finanza indata 5.9.2008”. è noto che “in tema di avviso di accertamento, lamotivazione ‘per relationem’ è legittima se il contribuente ha avutoconoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari aspiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dalprimo grado di giudizio” (così da ult. Cass. n. 6409 del 2025).4.2.2. È infondato perché la CTR scrive che “il giudizio di inattendibilitàcomplessiva della contabilità, posto a fondamento dell'accertamentoinduttivo, ha preso l'avvio […] da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate[,] dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto”. In tal guisa la CTR, ben lungi dall’essersi limitata, come invecedenunciato nel motivo, ad affermare “l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi”, dimostra diaver scrutinato in concreto i dati effettivi degli inventari delle merci e dellegiacenze di magazzino; viepiù essa, aggiungendo che la “valutazionedell'Amministrazione” è partita “dai dati certi sopra indicati afferenti lerimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata”, dà atto di un’effettiva motivazione dell’avviso in tal senso.5. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazioneall'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.5.1. “Qualora si avesse a considerare implicita la pronuncia sul motivo diappello esposto nel motivo che precede […], ciò nondimeno la pronunciaNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere cassata per violazione dell'art.7 della L. 212/2000, che impone, richiamando l'art. 3 della L. 241/90, lachiarezza e la motivazione degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA].Infatti, come riportato nella premessa in fatto e denunciato nell'appello neitermini di cui al motivo che precede al quale si rinvia, non si riesce adinferire né dal PVC né, tantomeno, dall'avviso di accertamento che lo hafatto proprio, il criterio utilizzato dalla Guardia di Finanza per ladeterminazione in € 72.203,81 delle rimanenze iniziali dell'anno 2008[…]”, tanto più alla luce dell’annullamento da parte dell’A.F. dell’attorelativo al 2007.5.2. Il motivo è inammissibile.5.2.1. Esso – sulla base di una riproduzione solo parziale del PVC nel fg.10 di cui a p. 3 ric. (fg. 10 che di per sé rimanda a dati ed elaborazioniprecedenti: “[…] sulla scorta dei dati elaborati nella parte precedente d[el]presente atto [...]; “[…] sulla base di quanto esposto in precedenza […]”)– sollecita in definitiva  un non consentito giudizio tecnico di merito.Né, sotto altro profilo, rende concretamente conto della refluenzadell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo all’a.i. 2007 sull’a.i.2008 in accertamento, nonostante che la CTR abbia espressamenteescluso che “il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità,posto a fondamento dell'accertamento induttivo, [avesse] preso l'avvio[…] dai dati contenuti nell'avviso di accertamento annullato”, fondando,invece, sulle rilevazioni fisiche raffrontate alle risultanze della contabilità.5.2.2. Fermo quanto precede, il motivo è comunque infondato, in quantola CTR descrive il criterio (per l’effetto espresso e comprensibile) utilizzatodall’Ufficio sulla base dei “dati ottenuti dalla Guardia di Finanza”: dati“che, partendo dall'inventario delle merci giacenti nei locali indicati dallacontribuente, tenevano altresì conto degli acquisti effettuati dall'appellantee delle vendite al minuto, previa scorporazione [quanto a queste ultime]dei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,dell'art. 54 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727e 2729, 1° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.6.1. “Qualora si ritenesse motivato l'avviso di accertamento, ècomunque da evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] non hafatto buon governo dei principi in materia di accertamento del reddito diimpresa, di onere della prova e di presunzioni”. La CTR “ha innanzi tuttoerroneamente ritenuto che il reddito d'impresa sarebbe stato determinatodall'Agenzia delle Entrate prescindendo dalle risultanze delle scritturecontabili, non avvedendosi che in realtà l’avviso di accertamento avevarettificato il reddito dichiarato e che non era basato sul 2° comma, letterad) dell'art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, bensì sul 1° commalettera d) del medesimo DPR 600/73, atteso che non era mai statacontestata alla contribuente la totale inattendibilità delle scritture contabili[…]”; essa “ha altresì errato, con ciò violando gli artt. 2727 e 2729 c.c.,nel ritenere che dal fatto noto dell'inventario fisico delle merci presenti inmagazzino al momento dell'accesso, vale a dire nel mese di giugno 2008,e dalla quantità di materiale venduta e contabilizzata a tale data, sempregiugno 2008, si potesse giungere alla conclusione che si dovevanoquantificare in € 72.203,81 le rimanenze iniziali dell'anno 2008 e,conseguentemente, i maggiori ricavi non dichiarati, non avendo espressol'‘iter’ logico per il quale da tale fatto noto (inventario merce giugno 2008)potesse giungersi a quello ignoto (rimanenze di magazzino iniziali 2008)”;essa, infine, “ha errato nel ritenere che fosse onere del contribuentefornire la prova dell'infondatezza dell'accertamento fondato su presunzionisemplici […]”.6.2. Il motivo è manifestamente infondato.Giammai la CTR ha affermato essere stato condotto l’accertamento aisensi dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973; al contrario laNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima, in esordio di motivazione, afferma che “ciò che rileva è chel'accertamento in via indiziaria di operazioni imponibili non denunciate siafondato sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art.2729, comma 1, cod. civ. e non si sottragga ai canoni generali chepresiedono alla prova presuntiva, a norma degli artt. 2727 e segg. stessocodice”.Ora, pacifico è che, nella specie, la ricostruzione dei ricavi in capo allacontribuente sia avvenuta sulla base delle incongruenze – che lacontribuente non avversa, allegando, segnatamente, di averne dimostratol’insussistenza – tra i dati contabili relativi alle giacenze di magazzino, lemerci acquistate e vendute in base alle fatture acquisite dai militari insede di verifica e quelle rilevate.Ciò è quanto la CTR alla lettera sottolinea allorquando si riferisce al“giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità” quale presuppostolegittimante l’“accertamento [analitico-]induttivo”, siccome ritraente ilproprio fondamento nel “dato di partenza” delle suddette non contestateincongruenze.In tal guisa, la CTR ha fatto piana applicazione degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di accertamento deiredditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analiticoinduttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sullabase di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973,alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabilisiano formalmente corrette; dette presunzioni non devono esserenecessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondareanche su un elemento unico, preciso e grave” (così, ad es., Cass. n. 22184del 2020, in un caso in cui “la S.C. ha cassato la sentenza di merito chenon aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avvisodi accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica,presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditiNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un'impresa di autolavaggio”). Invero, “costituisce presupposto perprocedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilitàdella contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza,ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dettepresunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi ilconvincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso egrave” (Cass. n. 22184 del 2020). Conseguentemente, “il convincimentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati daun’impresa commerciale può fondarsi anche su unasola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C.ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso lasufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unicoindizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburanteacquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai finidella richiesta di agevolazioni fiscali). (Cass. n. 30803 del 2017).L’osservanza da parte della CTR della giurisprudenza di legittimità è apredicarsi, per l’effetto, anche in tema di riparto degli oneri probatori.Più particolarmente, “in tema di accertamento induttivo dei redditid'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili,l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato,specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste dibilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare unacapacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione dilegittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficioè tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivofondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere didimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione allacontestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocareNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una talecondotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n.27804 del 2018; succ. conf. Cass. n. 9131 del 2025).7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOValentino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26090/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.318/2017, depositata il 02/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, esercente attività divendita al dettaglio di casalinghi e cristalleria, era attinta da avviso diaccertamento, relativo all'anno di imposta 2008, con il quale, sulla base diPVC della GdF, era stato determinato un maggior imponibile per un totaledi euro 179.368,60, corrispondenti a maggiori ricavi non dichiarati, oltreaccessori.2. Il giudice di prossimità respingeva il ricorso della contribuente,rilevando «che per gli anni 2004,2005 e 2006, la Mariantoni era stataraggiunta da analoghi avvisi di accertamento, i cui ricorsi […] erano statirespinti. Con riferimento all'anno in esame, affermava che la verifica dellaGuardia di Finanza aveva rilevato, in fase di controllo, una differenza tra lerimanenze iniziali e quelle finali dichiarate dalla ricorrente per l'anno 2008e che il procedimento adottato dai verificatori non era stato formalmentecriticato dalla contribuente. Affermava, infine, che l'annullamentodell'accertamento riguardante l'anno di imposta 2007, documentato dalladifesa, non aveva attinenza con l'anno 2008».3. La contribuente proponeva appello, respinto dalla C.T.R. del Lazio, conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«La contestazione dell'Ufficio verteva sulla omessa fatturazione di ricavi,desunta dal controllo della variazione delle quantità delle rimanenze inmagazzino. In fatto, rileva il Collegio che la modalità di accertamentoadottata dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato risulta fondata su datiottenuti dalla Guardia di Finanza, che, partendo dall'inventario delle mercigiacenti nei locali indicati dalla contribuente come sede dell'attività e dellae delle giacenze di magazzino, tenevano altresì conto degli acquistieffettuati dall'appellante e delle vendite al minuto, previa scorporazionedei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa.Tale metodo di valutazione seguito dalla G.F. è stato posto poi afondamento della determinazione dei maggiori ricavi contestati.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026La contestazione della contribuente è stata sostanzialmente limitata allaparte della sentenza che ha escluso l'incidenza dell'annullamentodell'accertamento relativo all'anno 2007 sull'anno in esame, laddove èstato contestato il metodo di valutazione sopra descritto ponendo indiscussione la base di partenza del ragionamento operatodall'Amministrazione.Tale affermazione non è condivisibile alla luce dei principi che regolanol'accertamento induttivo.Il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, posto afondamento dell'accertamento induttivo, ha preso l'avvio, contrariamentea quanto sostenuto dalla ricorrente, non dai dati contenuti nell'avviso diaccertamento annullato ma da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate, dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto.Partendo la valutazione dell'Amministrazione dai dati certi sopra indicatiafferenti le rimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata, spettava alla contribuente l'onere di fornire la provadell'infondatezza dell'accertamento basato su presunzioni semplici.Tale onere non è stato adempiuto dalla contribuente, che si è limitataalla contestazione sopra indicata, senza apportare elementi di prova inquesto senso».4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi,ulteriormente illustrati con deposito di memoria; resiste l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente è a rilevarsi la tempestività del ricorso.1.1. Esso in frontespizio annuncia l’impugnazione «della sentenza n.318/15/2017 del 16.1.2017, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale di Roma, sezione n. 15, all'esito della pubblica udienza del 16Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026gennaio 2017, pubblicata mediante deposito in segreteria in data2.2.2017, resa nel giudizio di appello n. 1170/2016 R.G., non notificata,ma per la quale il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è iniziato adecorrere dal 1° aprile 2017 ai sensi del c.d. dell'art. 49, commi 4 e 9 ter,del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. 15dicembre 2016 n. 229, nonché dell'art.17, 2° comma, del D.L. 9 febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45,avendo la ditta individuale della ricorrente sede operativa nel Comune diRieti (all. A, visura CCIAA), ricompreso nell'allegato 2 al D.L. 189/2016(decreto sisma)».L’allegato A contiene la visura camerale della ditta individuale: “Lacasetta di [OSCURATO:PERSONA]”, sedente in “Rieti (RI) [OSCURATO:PERSONA] 3 CAP02100”.Rileva l’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016.Il comma 4 recita:«Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso deitermini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione edeccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospesodal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dallafine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sonoaltresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, itermini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedureconcorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, diesecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitàdifensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il comma 9-ter, nel testo aggiunto in sede di legge di conversione, condecorrenza dal 18 dicembre 2016, recitava:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2».Il medesimo comma, siccome modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8del 2017, conv. in l. n. 45 del 2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2017,recita:«Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventisismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predettieventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cuiall'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,[OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienzeprocessuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali dicui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dallalegge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle partiprivate o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data deipredetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando ipredetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficiogiudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale o dell'azienda (Comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, l. n. 229 del 2019 in sede di conversione esuccessivamente modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017,conv. in l. n. 45 del 2017)».Ora, è ben vero che, ai sensi della vigente formulazione del comma 9-ter, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano solo quando isoggetti interessati abbiano effettuato la prescritta dichiarazioneNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostitutiva di atto notorio, non richiamata in ricorso e non presente nelfascicolo d’ufficio; tuttavia, il comma 2 dell’art. 17 d.l. n. 8 del 2017, comemodificato in sede di conversione, statuisce che,«se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo,del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine iviprevisto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensividisposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salviquelli prodottisi sino al 31 marzo 2017».Donde, giusta la salvezza degli effetti prodottisi sino al 31 marzo 2017, ilricorso, passato alla notifica per posta il 30 ottobre 2017 (come da timbridatari sulle veline delle raccomandate) è da ritenersi tempestivo.2. Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.3. Primo motivo: “Nullità del procedimento e, conseguentemente, dellasentenza per violazione dell'art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, del decreto legge17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016n. 229, in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.3.1. “La sede della ditta individuale di cui la ricorrente è titolare è inRieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (cfr. visura CCIAA allegata sub A), come del pari hasede in Rieti la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate che haemesso l'avviso di accertamento impugnato e, ancora, aveva studioprofessionale in Rieti, Piazza della Repubblica n. 8, il dott. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente nei due gradi di merito”. “Il comune di Rieti èricompreso nei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, convertito inlegge 229/2016, (cratere sismico) al quale si applica il combinato dispostodei commi 3, 4 e 9-ter del medesimo decreto e per effetto del quale erasospeso il decorso dei termini sostanziali, processuali e di svolgimento did'ufficio a data successiva al 31 luglio 2017 tutte le udienze processualicivili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizionespeciale in cui le parti o i difensori, purché la nomina fosse anteriore alNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sisma, fossero residenti o avevano la sede nei comuni di cui all'allegato 2(tra cui Rieti) alla data del sisma (26 e 30 ottobre 2017), salva la facoltàdei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio, ma non allasospensione. Ne va innanzitutto che alla data dell'udienza non eranoancora decorsi i termini per la produzione di documenti e per il deposito dimemorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed altresìnon consta dal verbale di tale udienza del 16.1.2017 (all. 1) né l'espressarinuncia al rinvio dell'Ufficio, né del difensore della ricorrente, seppurpresente in udienza, né, tantomeno, della parte ricorrente: ne va, quindi,che non poteva essere tenuta l'udienza di discussione del ricorso in data16 gennaio 2017 dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] la quale,stante la sospensione dei termini per attività difensive ed assenza diespressa e personale rinuncia dei soggetti interessati al rinvio ex lege, nonavrebbe potuto trattare il ricorso e pronunciare sentenza, ma avrebbeobbligatoriamente dovuto rinviare l'udienza a data successiva al 31luglio2017”.3.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Anzitutto, non allega che la circostanza che la ditta individuale dellaricorrente avesse sede in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 fosse stata documentatagià (come ora dinanzi a questa S.C.) alla CTR, tenuto conto che, invece,nel frontespizio della sentenza impugnata, l’indirizzo della contribuente“[OSCURATO:PERSONA]” è indicato in “[OSCURATO:PERSONA] 103 02045 Greccio RI”.Resta dunque esclusa la rilevanza della posizione della contribuente aglieffetti dell’invocata disciplina di cui all’art. 49, commi 3, 4 e 9-ter, d.l. n.189 del 2016.Quanto al difensore, il cui indirizzo in sentenza è ivi indicato in “Piazzadella Repubblica n. 8 02100 Rieti RI”, questi – in riferimento a semedesimo e, ad ogni buon conto, altresì alla parte patrocinata – erapresente all’udienza e nulla ha chiesto od eccepito.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026In punto di rinvio d’ufficio delle udienze, la previsione dell’ultimo periododel comma 3, secondo cui “è fatta salva la facoltà dei soggetti interessatidi rinunciare espressamente al rinvio”, non osta ad un comportamentoconcludente, quale quello della fattiva partecipazione all’udienza ditrattazione della causa, che manifesti, e dunque renda “espressamente”evidente, la rinuncia al rinvio.In punto di sospensione dei termini processuali ex comma 4, la cuiviolazione il motivo addita in relazione al termine “per la produzione didocumenti e per il deposito di memorie di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546”, soccorre il principio per cui “la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 31611 del2025).4. Secondo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia o,comunque, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inviolazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.”.4.1. In subordine, la CTR non avrebbe risposto alla questione sollevatain appello secondo cui “il considerare da parte dell’Ufficio gli atti istruttoridella G.D.F. concreta fonte di prova non regge in quanto né l'Agenzia delleEntrate né la stessa Commissione Tributaria hanno mai datogiustificazione dei dati riportati nel PVC […]”, dovendosi considerare il“metodo di calcolo errato [e] senza fondamento matematico/logico delleesistenze di magazzino relative al periodo d 'imposta 2008”. La CTR “haritenuto, erroneamente, che ‘la contestazione della contribuente è stataNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026sostanzialmente limitata alla parte della sentenza che ha esclusol'incidenza dell'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2007[…]’”. La CTR, “valutando esclusivamente l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi, ha del tuttopretermesso, come peraltro aveva fatto il Giudice di primo grado, lacensura relativa all'omessa motivazione dell'avviso di accertamento […]”.4.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.4.2.1. È inammissibile perché contravviene al costante principio secondocui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia,ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto delrelativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestivitàe, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, qualegiudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Sez.2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01).Le fugaci citazioni del ricorso in appello e di quello in primo grado,contenute nel motivo, non soddisfano l’esigenza per cui la specificadomanda od eccezione, e dunque non mere argomentazioni come quellecui il motivo fa riferimento, siano riportate “nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026È inoltre inammissibile perché, risolvendosi in definitiva nella denuncia diomessa motivazione dell’avviso, che entrambi i giudici di merito avrebberopretermesso, non offre effettiva contezza dell’insufficienza del contenutomotivazionale di esso, tanto più che nella parte introduttiva del ricorsoleggesi essere stato l’avviso “emesso sulla scorta di un processo verbale diconstatazione - espressamente richiamato nell'avviso e di cui l'Ufficiodichiarava di condividere il contenuto - redatto dalla Guardia di Finanza indata 5.9.2008”. è noto che “in tema di avviso di accertamento, lamotivazione ‘per relationem’ è legittima se il contribuente ha avutoconoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari aspiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dalprimo grado di giudizio” (così da ult. Cass. n. 6409 del 2025).4.2.2. È infondato perché la CTR scrive che “il giudizio di inattendibilitàcomplessiva della contabilità, posto a fondamento dell'accertamentoinduttivo, ha preso l'avvio […] da un dato di partenza certo, costituito daquello relativo agli inventari delle merci e delle giacenze di magazzinorilevate[,] dagli acquisti effettuati dalla contribuente e dalle vendite alminuto”. In tal guisa la CTR, ben lungi dall’essersi limitata, come invecedenunciato nel motivo, ad affermare “l'idoneità del criterio in astrattoapplicato per giungere alla determinazione dei ricavi omessi”, dimostra diaver scrutinato in concreto i dati effettivi degli inventari delle merci e dellegiacenze di magazzino; viepiù essa, aggiungendo che la “valutazionedell'Amministrazione” è partita “dai dati certi sopra indicati afferenti lerimanenze del magazzino e la quantità di materiale venduta econtabilizzata”, dà atto di un’effettiva motivazione dell’avviso in tal senso.5. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazioneall'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.5.1. “Qualora si avesse a considerare implicita la pronuncia sul motivo diappello esposto nel motivo che precede […], ciò nondimeno la pronunciaNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere cassata per violazione dell'art.7 della L. 212/2000, che impone, richiamando l'art. 3 della L. 241/90, lachiarezza e la motivazione degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA].Infatti, come riportato nella premessa in fatto e denunciato nell'appello neitermini di cui al motivo che precede al quale si rinvia, non si riesce adinferire né dal PVC né, tantomeno, dall'avviso di accertamento che lo hafatto proprio, il criterio utilizzato dalla Guardia di Finanza per ladeterminazione in € 72.203,81 delle rimanenze iniziali dell'anno 2008[…]”, tanto più alla luce dell’annullamento da parte dell’A.F. dell’attorelativo al 2007.5.2. Il motivo è inammissibile.5.2.1. Esso – sulla base di una riproduzione solo parziale del PVC nel fg.10 di cui a p. 3 ric. (fg. 10 che di per sé rimanda a dati ed elaborazioniprecedenti: “[…] sulla scorta dei dati elaborati nella parte precedente d[el]presente atto [...]; “[…] sulla base di quanto esposto in precedenza […]”)– sollecita in definitiva  un non consentito giudizio tecnico di merito.Né, sotto altro profilo, rende concretamente conto della refluenzadell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo all’a.i. 2007 sull’a.i.2008 in accertamento, nonostante che la CTR abbia espressamenteescluso che “il giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità,posto a fondamento dell'accertamento induttivo, [avesse] preso l'avvio[…] dai dati contenuti nell'avviso di accertamento annullato”, fondando,invece, sulle rilevazioni fisiche raffrontate alle risultanze della contabilità.5.2.2. Fermo quanto precede, il motivo è comunque infondato, in quantola CTR descrive il criterio (per l’effetto espresso e comprensibile) utilizzatodall’Ufficio sulla base dei “dati ottenuti dalla Guardia di Finanza”: dati“che, partendo dall'inventario delle merci giacenti nei locali indicati dallacontribuente, tenevano altresì conto degli acquisti effettuati dall'appellantee delle vendite al minuto, previa scorporazione [quanto a queste ultime]dei corrispettivi dalla percentuale di ricarico applicata dall'impresa”.Numero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge, ed inparticolare dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,dell'art. 54 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727e 2729, 1° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.”.6.1. “Qualora si ritenesse motivato l'avviso di accertamento, ècomunque da evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] non hafatto buon governo dei principi in materia di accertamento del reddito diimpresa, di onere della prova e di presunzioni”. La CTR “ha innanzi tuttoerroneamente ritenuto che il reddito d'impresa sarebbe stato determinatodall'Agenzia delle Entrate prescindendo dalle risultanze delle scritturecontabili, non avvedendosi che in realtà l’avviso di accertamento avevarettificato il reddito dichiarato e che non era basato sul 2° comma, letterad) dell'art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, bensì sul 1° commalettera d) del medesimo DPR 600/73, atteso che non era mai statacontestata alla contribuente la totale inattendibilità delle scritture contabili[…]”; essa “ha altresì errato, con ciò violando gli artt. 2727 e 2729 c.c.,nel ritenere che dal fatto noto dell'inventario fisico delle merci presenti inmagazzino al momento dell'accesso, vale a dire nel mese di giugno 2008,e dalla quantità di materiale venduta e contabilizzata a tale data, sempregiugno 2008, si potesse giungere alla conclusione che si dovevanoquantificare in € 72.203,81 le rimanenze iniziali dell'anno 2008 e,conseguentemente, i maggiori ricavi non dichiarati, non avendo espressol'‘iter’ logico per il quale da tale fatto noto (inventario merce giugno 2008)potesse giungersi a quello ignoto (rimanenze di magazzino iniziali 2008)”;essa, infine, “ha errato nel ritenere che fosse onere del contribuentefornire la prova dell'infondatezza dell'accertamento fondato su presunzionisemplici […]”.6.2. Il motivo è manifestamente infondato.Giammai la CTR ha affermato essere stato condotto l’accertamento aisensi dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973; al contrario laNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima, in esordio di motivazione, afferma che “ciò che rileva è chel'accertamento in via indiziaria di operazioni imponibili non denunciate siafondato sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art.2729, comma 1, cod. civ. e non si sottragga ai canoni generali chepresiedono alla prova presuntiva, a norma degli artt. 2727 e segg. stessocodice”.Ora, pacifico è che, nella specie, la ricostruzione dei ricavi in capo allacontribuente sia avvenuta sulla base delle incongruenze – che lacontribuente non avversa, allegando, segnatamente, di averne dimostratol’insussistenza – tra i dati contabili relativi alle giacenze di magazzino, lemerci acquistate e vendute in base alle fatture acquisite dai militari insede di verifica e quelle rilevate.Ciò è quanto la CTR alla lettera sottolinea allorquando si riferisce al“giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità” quale presuppostolegittimante l’“accertamento [analitico-]induttivo”, siccome ritraente ilproprio fondamento nel “dato di partenza” delle suddette non contestateincongruenze.In tal guisa, la CTR ha fatto piana applicazione degli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di accertamento deiredditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analiticoinduttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sullabase di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973,alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabilisiano formalmente corrette; dette presunzioni non devono esserenecessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondareanche su un elemento unico, preciso e grave” (così, ad es., Cass. n. 22184del 2020, in un caso in cui “la S.C. ha cassato la sentenza di merito chenon aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avvisodi accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica,presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditiNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un'impresa di autolavaggio”). Invero, “costituisce presupposto perprocedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilitàdella contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza,ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dettepresunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi ilconvincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso egrave” (Cass. n. 22184 del 2020). Conseguentemente, “il convincimentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati daun’impresa commerciale può fondarsi anche su unasola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C.ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso lasufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unicoindizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburanteacquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai finidella richiesta di agevolazioni fiscali). (Cass. n. 30803 del 2017).L’osservanza da parte della CTR della giurisprudenza di legittimità è apredicarsi, per l’effetto, anche in tema di riparto degli oneri probatori.Più particolarmente, “in tema di accertamento induttivo dei redditid'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili,l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato,specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste dibilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare unacapacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione dilegittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficioè tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivofondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere didimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione allacontestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocareNumero registro generale 26090/2017Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 7566/2026Data pubblicazione 29/03/2026l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una talecondotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioniinesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n.27804 del 2018; succ. conf. Cass. n. 9131 del 2025).7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti