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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 27462/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00818570012, [OSCURATO:PERSONA] 01329510158; –intimati – avverso la sentenza n. 784/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il 26/09/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00818570012, [OSCURATO:PERSONA] 01329510158; –intimati – avverso la sentenza n. 784/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 26/09/2023
Decreto Cassazione n. 27462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris