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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31116/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato ed aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, negato le circostanze attenuanti generiche attribuendo valore prevalente alla gravità della condotta ascritta, a fronte dell'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza); considerato, infatti, che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere sen ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato ed aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, negato le circostanze attenuanti generiche attribuendo valore prevalente alla gravità della condotta ascritta, a fronte dell'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza); considerato, infatti, che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere sen ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris