CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 40399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con rettifica della sentenza impugnata aggiungendo la statuizione "conferma nel resto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 24/06/2022, la Corte di appello di Roma - rideterminata in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari - ha confermato nel resto la sentenza del 04/07/2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 11/12/2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver distrutto o sottratto i libri contabili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali, in quanto solo il dispositivo letto in udienza, a differenza di quello riportato nella sentenza depositata, reca l'inciso "conferma nel resto", sicché, alla luce dei riferimenti della Corte di appello ai pagamenti effettuati dall'imputato, è lecito pensare che il fatto sia stato riqualificato a titolo di bancarotta preferenziale. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I. fall. e degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. Nel caso di specie è stata provata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] di omessa tenuta o consegna delle scritture contabili, ma non è stato provato il dolo specifico, laddove lo stesso curatore nulla ha riferito circa la volontà fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA] di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, sicché erroneamente il fatto non è stato riqualificato come bancarotta semplice. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216, terzo comma, I. fall. La stessa Corte di appello richiama alcune dichiarazioni dell'imputato che fanno riferimento a un'ipotesi di bancarotta preferenziale e non a quella contestata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con rettifica della sentenza impugnata aggiungendo la statuizione "conferma nel resto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma prevale il dispositivo di udienza (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), che, nel caso di specie, riporta la statuizione "conferma nel resto". La Corte di appello potrà procedere alla correzione dell'errore materiale (art. 130, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In limine, mette conto ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2), prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Ora, pacifica la pregressa esistenza delle scritture (ammessa dallo stesso imputato), la Corte distrettuale ha richiamato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] relative al pagamento di alcuni creditori (e al mancato pagamento di altri, tra i quali l'erario), rilevando che l'indisponibilità delle scritture ha "coperto" tali condotte, impedendo la tracciabilità dell'attività e determinato un danno per alcuni creditori, primi tra tutti l'erario. Il rilievo della sentenza impugnata rende ragione della riconoscibilità del dolo specifico, ossia dello scopo di procurare ad alcuni creditori un ingiusto profitto o di recare ad altri un pregiudizio. Del tutto inconsistente è poi il riferimento del ricorso - peraltro, del tutto frammentario - alle dichiarazioni del curatore, laddove ictu oculi evidente è l'erroneità della deduzione secondo cui i giudici di merito avrebbero dato conto del solo elemento oggettivo del reato. D'altra parte, il ricorso non si confronta con l'argomentare del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il riferimento del giudice di appello - sopra messo in luce - a pagamenti suscettibili di valutazione come espressivi di una bancarotta preferenziale non inficia il ragionamento della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma