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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37255/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che è ineccepibile la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha confermato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Le argomentazioni della Corte di merito sono incensurabili in questa sede perché logiche e incentrate sull'esame delle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo sulla personalità e fanno buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio e del conseguente trattamento punitivo, effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 c:od. pen. e nell'art. 131-bis cod. pen..

Correttamente la Corte ha valorizzato la "replica" della condotta di evasione, per cui si procede, a pochi giorni dall'applicazione della misura ed al riscontrato allontanamento, già sanzionato a titolo di evasione, in altro procedimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r tore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che è ineccepibile la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha confermato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Le argomentazioni della Corte di merito sono incensurabili in questa sede perché logiche e incentrate sull'esame delle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo sulla personalità e fanno buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio e del conseguente trattamento punitivo, effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 c:od. pen. e nell'art. 131-bis cod. pen.. Correttamente la Corte ha valorizzato la "replica" della condotta di evasione, per cui si procede, a pochi giorni dall'applicazione della misura ed al riscontrato allontanamento, già sanzionato a titolo di evasione, in altro procedimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r tore Il P
Sentenza Cassazione n. 37255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris