CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) ATIVA - [OSCURATO:PERSONA] - Ivrea - Valle d’[OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché-) Comune di Rivoli;- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 20 novembre 2024 n.945;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principalee l’assorbimento di quello incidentale;Numero registro generale 11393/2025N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita, per la parte ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA],delegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha costruito su concessione del Ministero delleinfrastrutture due tratti autostradali ed una strada extraurbana (latangenziale di Torino).Il tracciato di queste strade sormonta alcune strade comunali ricadenti nelterritorio del Comune di Rivoli.2. Nel 2017 la società ICA, concessionaria del comune di Rivoli per lariscossione del “canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”(COSAP), intimò alla ATIVA il pagamento di circa 186.000 a titolo di canone,sanzioni ed interessi dovuti per l’anno 2012.3. Nel 2018 ATIVA convenne dinanzi al Tribunale di Torino la ICA e ilComune di Rivoli, chiedendo (per quanto ancora qui rileva) l’annullamentodel suddetto avviso di liquidazione per maturata prescrizione.La ICA si costituì e contrastò la domanda.4. Con sentenza 638/22 il Tribunale di Torino accolse l’eccezione diprescrizione ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale. Adabundantiam, ritenne comunque insussistenti i presupposti di legge perl’applicazione del COSAP.La sentenza fu appellata dalla ICA.5. Con sentenza 20.11.2024 n. 945 la Corte d’Appello di Torino rigettò ilgravame.La Corte territoriale condivise il giudizio del Tribunale circa l’applicabilità deltermine di prescrizione quinquennale e ritenne assorbite le questioniconcernenti il merito della pretesa. A fondamento di tale decisione la Corteterritoriale ha così ragionato:Numero registro generale 11393/2025N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026-) si prescrivono in cinque anni, ex art. 2948, n. 4, c.c. le obbligazioniche hanno una fonte unica, ma che debbono essere adempiute ad intervallidi tempo prestabiliti;-) il COSAP può avere, in base allo stesso regolamento del Comune diRivoli, natura di obbligazione periodica oppure no;-) non ha natura di obbligazione periodica quando la sussistenza delsuo presupposto deve essere verificata o rinegoziata periodicamente, comenel caso di occupazioni temporanee;-) il COSAP ha invece natura di obbligazione periodica quando il suopresupposto resti immutabile e definitivo nel tempo, sicché il soggettoobbligato in virtù di quell’unico presupposto sia tenuto annualmente alrelativo pagamento;-) nel caso di specie le opere realizzate da ATIVA, sormontanti lestrade comunali, erano permanenti ed inamovibili;-) dalla realizzazione di quello stato di fatto, pertanto, sorse un unicoed unitario rapporto giuridico (impositivo) tra la ATIVA e il Comune di Rivoli;questo rapporto non era suscettibile di essere rinegoziato, modificato onovato; ergo il pagamento del COSAP costituiva l’adempimento periodicod’una obbligazione sorta da un unico titolo ed oggetto di un unico rapporto:come tale soggetta alla prescrizione quinquennale.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ICA conricorso fondato su due motivi.ATIVA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentalefondato su un motivo.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l’assorbimento delricorso incidentale.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..La ricorrente formula una tesi così riassumibile:N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 11393/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026-) l’occupazione del soprassuolo comunale fu abusiva, in quanto privadi autorizzazione o concessione;-) mancando un atto concessorio comunale, non esiste un “rapportounitario” tra Comune e ATIVA, ma tanti rapporti autonomi quante sono leannualità di occupazione.Di conseguenza, non sussistendo un rapporto continuativo tra la ATIVA ed ilComune di Rivoli, non poteva trovare applicazione il termine di prescrizionequinquennale.1.1. Il motivo è fondato.La questione è già stata esaminata da questa Corte, la quale ha stabilito cheil credito vantato da un Comune per il pagamento del COSAP è soggetto allaprescrizione decennale, in quanto l’art. 2948 n. 4 c.c. “si riferisce alla solafattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni conscadenza periodica non superiore ad un anno, e non anche a quella,ricorrente nel caso in questione, in cui da un unico provvedimento derivinotanti rapporti autonomi aventi durata annuale (o inferiore) (…).Neppure l’art. 2948, n. 4), c.c., è applicabile, posto che esso concerne ilcaso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenzaperiodica non superiore ad un anno, e non il caso di concessioni oautorizzazioni aventi ciascuna un apposito canone da pagarsi in unicasoluzione” (così Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 26/6/2025; nello stessosenso Sez. 5, Ordinanza n. 18632 del 03/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n.9880 del 13/04/2023, le quali tutte rimandano a Sez. U, Ordinanza n.12167 del 19/08/2003).1.2. E’ doveroso aggiungere, a fronte delle difese svolte dalla ATIVA, chesebbene sull’esegesi dell’art. 2948 n. 4 c.c. non siano mancateinterpretazioni ondivaghe nella giurisprudenza e divisioni nell’accademia, datempo questa Corte ha aderito prevalentemente all’orientamento cheravvisa il presupposto per l’applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., nellacircostanza che il debito periodico sorga da un “rapporto giuridico unitario”;orientamento preferito a quello, contrapposto, che ravvisava invece ilN.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 11393/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026fondamento applicativo dell’art. 2948, n. 4, c.c., nella circostanza che ildebito periodico fosse accessorio rispetto ad altra obbligazione, aventenatura principale.In base a questo principio, a mo’ d’esempio, sono state ritenute obbligazioni“non periodiche”, come tali soggette alla prescrizione decennale:-) l’obbligo di pagamento dei canoni di leasing, sul presupposto chel’art. 2948 n. 4 concerne il “corrispettivo della controprestazione resa per iperiodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione sigiustifica (…) perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione nonpregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali laprescrizione non sia compiuta” (Cass. Sez. 3, 30/01/2008, n. 2086);-) il compenso dovuto all’amministratore di condominio, sulpresupposto che l’incarico ha durata annuale e deve essere rinnovato (Cass.Sez. 2, 04/10/2005, n. 19348);-) l’indennità di occupazione temporanea, sul presupposto che “da ununico provvedimento derivano tanti rapporti autonomi aventi durataannuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi inun'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione” (Cass.Sez. 1, 27/08/2004, n. 17111).1.3. In coerenza con tali principi, è stato più volte sottolineato, in tema diCosap, che il canone rappresenta il corrispettivo della concessione, reale opresunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale dibeni pubblici e, trovando titolo non in un unico provvedimento fontedell’obbligazione, ma in diversi e specifici provvedimenti – ovvero, in caso dioccupazione di fatto, nella situazione fattuale di protratto uso particolare delbene – non è assimilabile al canone locatizio e il credito relativo nonsoggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. (Cass. n. 3710 del2019).Più di recente, questa Corte ha ribadito, con specifico riferimento al canoneper l’occupazione di spazi e aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del1997, che la prestazione in esame, nel caso di occupazione abusiva o difatto, si atteggia come indennità sostitutiva del canone, ai sensi dell’art. 63,N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 11393/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026comma 2, lett. g), d.lgs. cit., e, pertanto, costituisce obbligazioneindennitaria soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, collegata alcompimento di ciascun anno di occupazione. In tal senso, oltre pronuncesopra richiamate si sono espresse Cass. 12482 del 2022, Cass. n. 18632 del2023, nonché, da ultimo, Cass. n. 17182 del 2025, tutte nel senso diescludere l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. alle pretese fondate suoccupazioni di fatto, temporanee o permanenti, di beni pubblici, ritenendooperante la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.1.4. Nel caso di specie, è pacifico che l’occupazione del soprassuolo stradalecomunale mediante i cavalcavia autostradali sia avvenuta in assenza diconcessione o autorizzazione rilasciata dall’ente locale, sicché la pretesa delComune (per il tramite della concessionaria ICA) scaturisce daun’occupazione di fatto, qualificabile come abusiva ai sensi del regolamentoCosap.Né può ritenersi che la suddetta occupazione non possa qualificarsi - ailimitati fini del pagamento del COSAP - come “abusiva”, sol perchéscaturente dalla concessione statale per la realizzazione e gestione delsistema autostradale e tangenziale di Torino.1.5. Questa Corte ha infatti chiarito, in fattispecie omogenee di occupazionedel soprassuolo comunale mediante cavalcavia o ponti autostradali, che laconcessione statale autostradale è «provvedimento ben diversodall’autorizzazione comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche» enon vale né a spostare il presupposto del canone né, soprattutto, adescludere la natura di occupazione di fatto (e, dunque, abusiva ai finiCosap) dello spazio appartenente al demanio o patrimonio indisponibilecomunale, in difetto di un titolo rilasciato dall’ente locale.Si è, in particolare, affermato che il Cosap «è dovuto non in base allalimitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, main relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo»,sicché il presupposto applicativo è l’uso particolare del bene pubblico ed «èirrilevante la mancanza di una formale concessione, quando vi siaN.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 11393/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026un’occupazione di fatto del suolo comunale o provinciale» (Cass. Sez. U n.12167 del 2003; Cass. n. 18037 del 2009; n. 3710 del 2019; n. 17296 del2019; n. 16395 del 2021; ord. n. 18171 del 2022; ord. n. 25614 del 2024;ord. n. 6831 del 2025).1.6. In coerenza con tale impostazione, è stato ripetutamente escluso chel’occupazione del soprassuolo comunale determinata da viadotti o pontiautostradali possa considerarsi “effettuata dallo Stato” o, comunque,precisato che l’occupazione rilevante ai fini del prelievo è quella posta inessere dal concessionario, che realizza e gestisce l’opera «in pienaautonomia, nello svolgimento dell’attività di impresa», traendonesfruttamento economico, a nulla rilevando che il bene appartenga aldemanio statale e ritorni alla gestione pubblica alla scadenza dellaconcessione (Cass. n. 11886 del 2017; n. 19693 del 2018; n. 28341 del2019; ord. n. 2422 del 2024; ord. n. 20708 del 2024; ord. n. 29625 del2024; ord. n. 6831 del 2025).Né può assumere rilievo, in senso escludente, il richiamo ai fini di pubblicautilità perseguiti con la costruzione dell’autostrada, avendo questa Corteosservato che l’eventuale «particolare interesse pubblico» dell’occupazionepuò, al più, giustificare scelte regolamentari o deliberative in tema diesenzioni o riduzioni (art. 63, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997; art.29 regolamenti Cosap), ma non elidere, in radice, né il presuppostodell’occupazione né la riconducibilità del rapporto alla disciplina delcanone/indennità, ivi compreso il regime della prescrizione (Cass. ord. n.29625 del 2024; ord. n. 25614 del 2024; ord. n. 6831 del 2025).1.7. Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’ordinanza delle SezioniUnite 31 ottobre 2025, n. 28766, che, proprio in tema di occupazione difatto del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, ha escluso -in motivazione- che, in assenza di concessione, si configuri un unicorapporto suscettibile di generare obbligazioni periodiche, evidenziando comele pretese creditorie, pur omologhe, si fondino su una situazione di fatto –N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 11393/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’abusività dell’occupazione e l’assenza di titolo concessorio – i cui elementisono necessariamente ancorati alle specificità presenti di anno in anno, dacui l’autonomia dei singoli giudizi relativi alle diverse annualità.1.8. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:«In tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) exart. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della l. n.448 del 1998, il pagamento dovuto per l’occupazione del suolo osoprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciata dall’enteproprietario non è assimilabile al canone previsto in caso di locazione, néalle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., inquanto assolve alla funzione di compensare, per tutta la durata dello statodi indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancatogodimento; ne consegue che esso integra un’obbligazione di naturaindennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art.2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché laprescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità,ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell’anno,restando esclusa l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c.».2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c..Il motivo premette che la Corte d’appello, nel ritenere maturato il termine diprescrizione quinquennale, ne ha individuato l’esordio alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA], così ragionando:a) l’occupazione delle strade comunali da parte di ATIVA risale aglianni Settanta del XX sec.;b) pertanto quando ICA emise l’avviso di accertamento relativoall’anno 2012, tale annualità certamente non era quella in cui iniziòl’occupazione;c) l’art. 26 del regolamento comunale istitutivo del COSAP stabilisceche il canone sia dovuto entro il “il 31 marzo dell’anno di riferimento”;Numero registro generale 11393/2025N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026d) pertanto il dies a quo della decorrenza della prescrizione decorrevadal 31 marzo 2012, e spirò il 31.3.2017 senza essere stato interrotto.2.1. Questa motivazione è censurata dalla ICA sostenendo che:-) essa si fonda sull’assunto della legittimità dell’occupazione delsoprassuolo da parte della ATIVA, occupazione che invece doveva ritenersiabusiva e di fatto;-) in ogni caso il regolamento comunale consentiva il pagamento sinoal 31 dicembre di ogni anno;-) ancora, per le occupazioni di fatto il termine di pagamento delcanone era la scadenza dell’anno solare dell’occupazione.2.2. La censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo diricorso.3. Il ricorso incidentale.L’unico motivo di ricorso incidentale investe la regolazione delle spese, ed èanch’esso assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedel rinvio. P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) accoglie il primo motivo del ricorso principale;(-) dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorsoincidentale;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Numero registro generale 11393/2025N.R.G.: 11393/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 11349/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])