Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03841/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2015 ORDINANZA sul ricorso n. 24871/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto n. 146/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Frontini, ammetteva il credito da questi vantato al passivo del fallimento per € 16.984,19 in sede privilegiata e per € 4.317,06, oltre I.V.A., in chirografo.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 settembre 2015, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.

Considerato che:

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 16 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso principale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli il 16 novembre 2021; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato in data 15 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso incidentale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ., dato che ambedue le parti hanno aderito all’avversaria rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma 12 gennaio 2022.

La Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2015 ORDINANZA sul ricorso n. 24871/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto n. 146/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Frontini, ammetteva il credito da questi vantato al passivo del fallimento per € 16.984,19 in sede privilegiata e per € 4.317,06, oltre I.V.A., in chirografo. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 settembre 2015, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale. Considerato che: 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 16 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso principale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli il 16 novembre 2021; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato in data 15 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso incidentale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ., dato che ambedue le parti hanno aderito all’avversaria rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma 12 gennaio 2022. La Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Decreto Cassazione n. 03841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris