CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A OSSERVA 1. Visto il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Trani avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due contestazioni di falsità in marchi ai sensi dell'art.473 cod. pen. 2. Considerato che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso "per saltum" in cassazioner in quanto, in materia cautelare reale, tale mezzo di impugnazione è proponibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322-bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17132 del 24/3/2015, Paone, Rv. 263239; Sez. 2, n. 11869 del 8/2/2017, Giacino, Rv. 269689). Più precisamente, se è vero che anche per i provvedimenti cautelari reali è previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, tale strumento di controllo non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di qualsiasi provvedimento cautelare reale, ma solo di quelli che dispongano il sequestro. Infatti, l'univoco riferimento da parte dell'art.325 cod. proc. pen. al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Tanto ciò è vero che si ritiene che il pubblico ministero possa proporre appello avverso il decreto di sequestro preventivo che abbia accolto solo in parte le sue richieste, dovendosi intendere che, per la parte residua, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari abbia natura di ordinanza di rigetto, appellabile, come tale, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44181 del 19/9/2023, Birindelli, Rv. 285309). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Trani, competente nel caso di specie, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per il relativo giudizio. Così deciso