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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 28467/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SpeziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivofinalizzato alla confisca per equivalente dell’autovettura Citroen C3 tg GN095BNcon rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamentodell'ordinanza limitatamente al sequestro dell'autovettura.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’ordinanza in data 22 dicembre 2025 del Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dallastessa di una autovettura Citroen C3 targata [OSCURATO:TARGA], sequestrata, insieme allasomma di euro 68.870,01, in esecuzione del sequestro preventivo, finalizzatoalla confisca diretta o per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie dellaricorrente, disposto con decreti emessi il 16/10/2024 e il 22/12/2024 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],quale amministratrice di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con altre 5persone, in relazione al prezzo e al profitto dei delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.2.

Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, tramite l'[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) c), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale e processuale inquanto, in relazione alla richiesta di dissequestro dell'autovettura, del valore dieuro 11.000, sequestrata all'imputata per equivalente il 16/12/2024 con riguardoal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - atteso che per lacondotta associativa non è prevista la confisca per equivalente - è stataaffermata la sussistenza del giudicato cautelare, trattandosi di questione giàaffrontata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 9 gennaio 2025, senzaconsiderare le circostanze sopravvenute idonee a superare il giudicato (si cita,Sez. 2, n. 19716 del 2010) né fornire adeguata risposta al correlato motivod'appello.Premesso che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistentinon è idoneo a generare alcun profitto sul piano tributario e di esso può esseresequestrato solo il prezzo, ovvero il compenso pattuito per la sua esecuzione, nelcaso in esame corrispondente al 3% dell'importo complessivo delle fatture,dunque pari ad euro 8.151,13 e non già euro 12.248,96, quale calcolato nellamisura genetica, si deduce che, successivamente alla decisione del Tribunale delriesame:è intervenuto il deposito delle motivazioni della sentenza delle SezioniUnite Massini (n. 13.783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025) che ha escluso lasolidarietà passiva in caso di concorso di persone nel reato, per cui la confiscadeve essere disposta limitatamente a quanto da ciascuno conseguito, conripartizione in parti uguali in caso non sia nota la quota di ciascun concorrente;con ordinanza del 9 settembre 2025, relativa a un sequestro perequivalente nei confronti del computato Fargenberger, lo stesso Tribunale haapplicato il criterio di calcolo con ripartizione pro quota del prezzo del reato edato atto del fatto che, al termine delle indagini preliminari il numero deicomputati del reato è aumentato da quattro a sei con le necessarie conseguenzesulla quota di pertinenza.2.2.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, comma3, cod. proc. pen., 3 e 27, comma 3, Cost, per avere omesso di prendere inesame il motivo d'appello relativo al calcolo del profitto del prezzo del reatosequestrabile per equivalente e il tema della sproporzione tra il valore del benein sequestro e la quota di prezzo sequestrabile all'imputata.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto a questa Corte di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente alsequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell’autovetturaCitroen C3 tg [OSCURATO:TARGA].

Ha osservato in tal senso che seppure debba convenirsiche il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare lariproposizione della richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata conprovvedimento non più suscettibile di gravame (Sez. 2, n. 19716 del06/05/2010, Merlo, Rv. 247113 – 01) e rilevarsi come il Tribunale abbia ritenutoche il profilo in esame fosse stato affrontato dal precedente provvedimento delTribunale del 9 gennaio 2025, tuttavia il provvedimento citato non risulta abbiaaffrontato la questione connessa alla proporzione del sequestro, con particolareriferimento alla parametrazione del valore della quota da imputare ai soggettidestinatari dell’ablazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Non dubita questa Corte che, in linea di principio, la decisione delleSezioni unite intervenuta sul tema della confiscabilità o meno di determinati benie sui limiti e l’estensione della confisca, refluendo automaticamente sullaperdurante legittimità del sequestro ad essa funzionale, rappresentiindubbiamente un "fatto nuovo" agli effetti della corretta applicazione dellalegge, del quale il giudice deve tenere conto (in tal senso Sez. 2, n. 19716 del06/05/2010; Rv. 247113 - 01, che rimanda al principio affermato da Sez.

U,Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 246651 - 01,con riferimento alla riproposizione della richiesta di indulto in sede esecutiva).Costituisce principio consolidato quello secondo cui il mutamento digiurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delleSezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilitàe univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a superare lapreclusione del c.d. giudicato esecutivo, che rende ammissibile la riproposizionein sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata(Sez. 3, n. 27702 del 01/04/2014, Rv. 260232 - 01), di riproposizione dirichiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibiledi gravame (Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, Rv. 265543 - 01), diriproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della sospensionecondizionale (Sez. 5, n. 4679 del 02/10/2017, dep. 2018, Rv. 272436 - 01),come della richiesta ex art. 35-ter, ord. pen. (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019,Rv. 276604 - 01).2.2.

Ed è noto che la materia della confisca per equivalente in presenza diillecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle SezioniUnite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nelreato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere dispostanei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamento costituisceoggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre ilcriterio della ripartizione in parti uguali (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.08/04/2025, Rv. 287756 - 01).2.3.

Dal testo dell'ordinanza impugnata, resa in sede di appello cautelare,che riporta, per questo aspetto, quello della pronuncia dello stesso Tribunale delriesame del 9 gennaio 2025, risulta tuttavia che la questione oggi sottopostacome conseguenza di overruling, è già stata affrontata in quella sede - conesplicito confronto col contenuto della sentenza Massini, la cui informazioneprovvisoria, trattandosi di una decisione del settembre 2024, all'epoca era già datempo diffusa - e superata, sul presupposto che nel caso in esame non fosse indiscussione la solidarietà passiva tra i concorrenti, ma, al più, la proporzione trail valore del bene sottoposto a vincolo e l'ammontare del prezzo del reato comequantificato e, in quella sede, calcolato dallo stesso istante nell'importo di euro12.280,96, esclusa qualsiasi manifesta sproporzione, dalla ricorrente nonessendo stata allegata, né semplicemente addotta una valutazione di stima delvalore del bene ablato.2.4.

Nella materia in discorso va altresì rimarcato, che il criterio dellaripartizione in parti uguali, soccorre solo nel caso di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesse SezioniUnite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso di sequestrofinalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudice va modulatoin relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.Sotto quest'ultimo profilo, deve altresì considerarsi che la decisione deveessere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo ilmodello procedimentale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (in quanto richiamal'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a suavolta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori (v.

Sez.

U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv.191786 - 01, nonché, più di recente, Sez.

U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009,Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep.2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), non sottaciuto da ultimo che in relazione agliaspetti per i quali assume determinante rilievo, la valutazione riguardo al valoredei beni deve essere compiuta non al momento dell'adozione del vincolocautelare, ma a quello della definitività del provvedimento ablatorio in cui sideterminano gli effetti dello stesso (Sez. 3, n. 30107 del 15/04/2025, Rv.288586 - 01)2.5.

In disparte la genericità della doglianza, che non ha affatto chiaritoquale fosse il ruolo concretamente attribuito al coindagato Fargenberger, al finedi farne discendere una analoga valutazione del prezzo del reato dallo stessoconseguito, deve poi escludersi, alla luce dei principi esposti al § 2.1., che ladecisione relativa ad altro coindagato costituisca, di per sé, come correttamenteritenuto nel provvedimento impugnato, un novum rilevante al fine di superare ilgiudicato cautelare.2.6.

Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure sollevate con ilprimo motivo di ricorso, in ordine all'applicazione del sequestro finalizzato allaconfisca per equivalente nei confronti della ricorrente in relazione all'interoprezzo dei reati ascrittigli e contestati in concorso con i coimputati (nelle more èintervenuto il rinvio a giudizio), anziché con il limite di quanto da ciascunconcorrente effettivamente conseguito, sono inammissibili, in quanto relative adaspetti sui quali il Tribunale si era già pronunciato e che, quindi, non possonoessere oggetto di rivisitazione o riconsiderazione nella fase di esecuzione.3.

Dalle stesse ragioni e considerazioni discende altresì la manifestainfondatezza del secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa risposta allacensura che attiene alla delimitazione della quota di prezzo del reato di cuiall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 sequestrabile all'imputata, laddove, comesopra esposto (§ 2.3.), il Tribunale del riesame aveva già affrontato la questione,precedentemente dedotta, che costituisce il nucleo centrale dei principi trattidalla sentenza Massini, con l’ordinanza del 9 gennaio 2025, escludendo, alla lucedegli elementi a sua conoscenza, la sussistenza di un'evidente sproporzione fra ilvalore dell'auto sottoposta a vincolo e il prezzo derivante dal delitto oggettodell'imputazione provvisoria (si veda, da ultimo, in materia di estensione delgiudicato cautelare alle questioni dedotte ed effettivamente decise, Sez. 3, n.24256 del 21/04/2023, Rv. 284683 - 01)4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SpeziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivofinalizzato alla confisca per equivalente dell’autovettura Citroen C3 tg GN095BNcon rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamentodell'ordinanza limitatamente al sequestro dell'autovettura.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’ordinanza in data 22 dicembre 2025 del Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dallastessa di una autovettura Citroen C3 targata [OSCURATO:TARGA], sequestrata, insieme allasomma di euro 68.870,01, in esecuzione del sequestro preventivo, finalizzatoalla confisca diretta o per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie dellaricorrente, disposto con decreti emessi il 16/10/2024 e il 22/12/2024 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],quale amministratrice di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con altre 5persone, in relazione al prezzo e al profitto dei delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione, tramite l'[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) c), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale e processuale inquanto, in relazione alla richiesta di dissequestro dell'autovettura, del valore dieuro 11.000, sequestrata all'imputata per equivalente il 16/12/2024 con riguardoal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - atteso che per lacondotta associativa non è prevista la confisca per equivalente - è stataaffermata la sussistenza del giudicato cautelare, trattandosi di questione giàaffrontata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 9 gennaio 2025, senzaconsiderare le circostanze sopravvenute idonee a superare il giudicato (si cita,Sez. 2, n. 19716 del 2010) né fornire adeguata risposta al correlato motivod'appello.Premesso che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistentinon è idoneo a generare alcun profitto sul piano tributario e di esso può esseresequestrato solo il prezzo, ovvero il compenso pattuito per la sua esecuzione, nelcaso in esame corrispondente al 3% dell'importo complessivo delle fatture,dunque pari ad euro 8.151,13 e non già euro 12.248,96, quale calcolato nellamisura genetica, si deduce che, successivamente alla decisione del Tribunale delriesame:è intervenuto il deposito delle motivazioni della sentenza delle SezioniUnite Massini (n. 13.783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025) che ha escluso lasolidarietà passiva in caso di concorso di persone nel reato, per cui la confiscadeve essere disposta limitatamente a quanto da ciascuno conseguito, conripartizione in parti uguali in caso non sia nota la quota di ciascun concorrente;con ordinanza del 9 settembre 2025, relativa a un sequestro perequivalente nei confronti del computato Fargenberger, lo stesso Tribunale haapplicato il criterio di calcolo con ripartizione pro quota del prezzo del reato edato atto del fatto che, al termine delle indagini preliminari il numero deicomputati del reato è aumentato da quattro a sei con le necessarie conseguenzesulla quota di pertinenza.2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, comma3, cod. proc. pen., 3 e 27, comma 3, Cost, per avere omesso di prendere inesame il motivo d'appello relativo al calcolo del profitto del prezzo del reatosequestrabile per equivalente e il tema della sproporzione tra il valore del benein sequestro e la quota di prezzo sequestrabile all'imputata.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto a questa Corte di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente alsequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell’autovetturaCitroen C3 tg [OSCURATO:TARGA]. Ha osservato in tal senso che seppure debba convenirsiche il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare lariproposizione della richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata conprovvedimento non più suscettibile di gravame (Sez. 2, n. 19716 del06/05/2010, Merlo, Rv. 247113 – 01) e rilevarsi come il Tribunale abbia ritenutoche il profilo in esame fosse stato affrontato dal precedente provvedimento delTribunale del 9 gennaio 2025, tuttavia il provvedimento citato non risulta abbiaaffrontato la questione connessa alla proporzione del sequestro, con particolareriferimento alla parametrazione del valore della quota da imputare ai soggettidestinatari dell’ablazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Non dubita questa Corte che, in linea di principio, la decisione delleSezioni unite intervenuta sul tema della confiscabilità o meno di determinati benie sui limiti e l’estensione della confisca, refluendo automaticamente sullaperdurante legittimità del sequestro ad essa funzionale, rappresentiindubbiamente un "fatto nuovo" agli effetti della corretta applicazione dellalegge, del quale il giudice deve tenere conto (in tal senso Sez. 2, n. 19716 del06/05/2010; Rv. 247113 - 01, che rimanda al principio affermato da Sez. U,Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 246651 - 01,con riferimento alla riproposizione della richiesta di indulto in sede esecutiva).Costituisce principio consolidato quello secondo cui il mutamento digiurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delleSezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilitàe univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a superare lapreclusione del c.d. giudicato esecutivo, che rende ammissibile la riproposizionein sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata(Sez. 3, n. 27702 del 01/04/2014, Rv. 260232 - 01), di riproposizione dirichiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibiledi gravame (Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, Rv. 265543 - 01), diriproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della sospensionecondizionale (Sez. 5, n. 4679 del 02/10/2017, dep. 2018, Rv. 272436 - 01),come della richiesta ex art. 35-ter, ord. pen. (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019,Rv. 276604 - 01).2.2. Ed è noto che la materia della confisca per equivalente in presenza diillecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle SezioniUnite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nelreato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere dispostanei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamento costituisceoggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre ilcriterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.08/04/2025, Rv. 287756 - 01).2.3. Dal testo dell'ordinanza impugnata, resa in sede di appello cautelare,che riporta, per questo aspetto, quello della pronuncia dello stesso Tribunale delriesame del 9 gennaio 2025, risulta tuttavia che la questione oggi sottopostacome conseguenza di overruling, è già stata affrontata in quella sede - conesplicito confronto col contenuto della sentenza Massini, la cui informazioneprovvisoria, trattandosi di una decisione del settembre 2024, all'epoca era già datempo diffusa - e superata, sul presupposto che nel caso in esame non fosse indiscussione la solidarietà passiva tra i concorrenti, ma, al più, la proporzione trail valore del bene sottoposto a vincolo e l'ammontare del prezzo del reato comequantificato e, in quella sede, calcolato dallo stesso istante nell'importo di euro12.280,96, esclusa qualsiasi manifesta sproporzione, dalla ricorrente nonessendo stata allegata, né semplicemente addotta una valutazione di stima delvalore del bene ablato.2.4. Nella materia in discorso va altresì rimarcato, che il criterio dellaripartizione in parti uguali, soccorre solo nel caso di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesse SezioniUnite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso di sequestrofinalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudice va modulatoin relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.Sotto quest'ultimo profilo, deve altresì considerarsi che la decisione deveessere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo ilmodello procedimentale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (in quanto richiamal'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a suavolta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv.191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009,Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep.2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), non sottaciuto da ultimo che in relazione agliaspetti per i quali assume determinante rilievo, la valutazione riguardo al valoredei beni deve essere compiuta non al momento dell'adozione del vincolocautelare, ma a quello della definitività del provvedimento ablatorio in cui sideterminano gli effetti dello stesso (Sez. 3, n. 30107 del 15/04/2025, Rv.288586 - 01)2.5. In disparte la genericità della doglianza, che non ha affatto chiaritoquale fosse il ruolo concretamente attribuito al coindagato Fargenberger, al finedi farne discendere una analoga valutazione del prezzo del reato dallo stessoconseguito, deve poi escludersi, alla luce dei principi esposti al § 2.1., che ladecisione relativa ad altro coindagato costituisca, di per sé, come correttamenteritenuto nel provvedimento impugnato, un novum rilevante al fine di superare ilgiudicato cautelare.2.6. Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure sollevate con ilprimo motivo di ricorso, in ordine all'applicazione del sequestro finalizzato allaconfisca per equivalente nei confronti della ricorrente in relazione all'interoprezzo dei reati ascrittigli e contestati in concorso con i coimputati (nelle more èintervenuto il rinvio a giudizio), anziché con il limite di quanto da ciascunconcorrente effettivamente conseguito, sono inammissibili, in quanto relative adaspetti sui quali il Tribunale si era già pronunciato e che, quindi, non possonoessere oggetto di rivisitazione o riconsiderazione nella fase di esecuzione.3. Dalle stesse ragioni e considerazioni discende altresì la manifestainfondatezza del secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa risposta allacensura che attiene alla delimitazione della quota di prezzo del reato di cuiall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 sequestrabile all'imputata, laddove, comesopra esposto (§ 2.3.), il Tribunale del riesame aveva già affrontato la questione,precedentemente dedotta, che costituisce il nucleo centrale dei principi trattidalla sentenza Massini, con l’ordinanza del 9 gennaio 2025, escludendo, alla lucedegli elementi a sua conoscenza, la sussistenza di un'evidente sproporzione fra ilvalore dell'auto sottoposta a vincolo e il prezzo derivante dal delitto oggettodell'imputazione provvisoria (si veda, da ultimo, in materia di estensione delgiudicato cautelare alle questioni dedotte ed effettivamente decise, Sez. 3, n.24256 del 21/04/2023, Rv. 284683 - 01)4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris