Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05509/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27706/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

A fortiori, questo principio vale per la determinazione della riduzione della pena conseguente alle concesse, come in questo caso, circostanze attenuanti generiche.

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando che i precedenti penali specifici non consentono di applicare nel massimo la riduzione della pena.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27706/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo principio vale per la determinazione della riduzione della pena conseguente alle concesse, come in questo caso, circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando che i precedenti penali specifici non consentono di applicare nel massimo la riduzione della pena. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/
Sentenza Cassazione n. 05509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris