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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 settembre 2023

Cassazione n. 48751/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica avverso la ordinanza emessa il 9 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale aveva accolto la richiesta cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo H)(artt. 336, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e applicando al predetto la misura degli arresti domiciliari, anziché la misura della custodia in carcere, rigettandola per mancanza di gravità indiziarla in ordine ai reati di cui ai capi I)(artt. 110,612, comma 2, in relazione all'art. 339, 416-bis.1 cod. pen.), J)(artt.110,61 n. 10, 635, comma 2 n. 1, 416-bis.1 cod. pen.), K)(artt.61 n.2, cod. pen.,2, 4, 7

I. 2 ottobre 1967 n.895) e L)(artt.110, 61 n.2, 648 cod. pen.), in parziale accoglimento dell'appello ha applicato al predetto, anche in relazione a questi reati, la misura degli arresti domiciliarí con il presidio del braccialetto elettronico. 2.

Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] che deducono i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo si censura il vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova logica e scientifica in ordine alla ritenuta gravità indiziaria; mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.

Il Tribunale - ritenendo assodato che il Cipolla ha esploso i colpi di pistola - ha travisato le conclusioni dell'accertamento tecnico che si era limitato a ritenere compatibili - ma non caratteristiche - le particelle, rilevate sul Cipolla, classificate come derivanti da colpi di arma da fuoco, con quelle ritrovate sul luogo della sparatoria in quanto la stessa relazione, nella sua parte iniziale, ha evidenziato che dette particelle derivavano anche da svariati ambienti lavorativi.

Cosicché la !abilità indiziaria dell'elemento considerato rimane tale anche in ragione del dato temporale dei sei giorni dalla precedente minaccia perpetrata dai due soggetti non identificati, rilevandosi - infine - apodit:tica la valutazione dell'accentuato malanimo del ricorrente nei confronti delle forze dell'ordine in ragione della denuncia sporta dalla ex compagna.

Quanto all'aggravante mafiosa, esclusa dalla ordinanza genetica, del tutto apparente è la motivazione al riguardo resa, non emergendo dagli atti alcunché al riguardo e ponendosi la stessa in contrasto con i principi di legittimità, per essere state, inoltre, quanto al preteso stato soggettivo, trascurate le scuse del Cipolla riferite allo stesso maresciallo; né potendosi far refluire in capo al figlio le responsabilità del padre.

2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, erroneamente presunta in modo assoluto dal Tribunale senza tener in alcun conto dell'unicità dell'episodio contestato e della distanza temporale dell'accaduto, verificatosi nel 2021.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

1. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è inammissibile quanto alla ritenuta gravità indiziaria in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione dell'analisi dello stub in uno al complessivo dato 1,ndiziario, a partire da quello fondante il capo H), secondo il quale dopo le minacce da parte del ricorrente, il giorno prima della sparatoria era stata rubata la vettura utilizzata dagli sparatori per recarsi presso la caserma dei carabinieri ed esplodere otto colpi, da due armi diverse, contro la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la consulenza aveva accertato che "le cinque particelle rinvenute sulle superfici cutanee di [OSCURATO:PERSONA] sono state studiate e classificate dal nostro laboratorio come derivanti da colpi di arma da fuoco [...] risultando trascurabile la possibilità che le stesse 5 particelle possano derivare da altra fonte" e il ricorrente asserisce che tale ultima affermazione non è presente nella relazione, senza fornirne prova.

3. Quanto alla aggravante mafiosa, il ricorso è fondato.

3.1. Contestata sub specie del metodo, mafioso, la ordinanza - dopo un generico riferimento allo stato di soggezione della vittima - ne desume la sussistenza dal fatto che "Cipolla è noto al maresciallo Ambrosio e ai Carabinieri della stazione di Cetraro quale soggetto figlio di un noto esponente del clan Muto, attualmente detenuto in regime di carcere speciale, nonché soprattutto, controllato in svariate occasioni in compagnia di soggetti intranei o gravitanti attorno alla medesima cosca" (v. pg.5).

3.2. Questa Corte ritiene che l'assunto non individua alcuna condotta di estrinsecazione del metodo mafioso, laddove è - invece - necessaria una condotta obiettivamente sintomatica o rivelatrice della organizzazione mafiosa di riferimento, risultando sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938).

La necessità della condotta obiettivamente sintomatica è stata richiamata, da ultimo, da Cass. Sez.

I, 19 aprile 2023 (dep. 02/10/2023), n. 39836, n.m. secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso - diversamente da quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. che si correla alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria - postula una esternazione, ulteriore rispetto alla appartenenza del soggetto alla compagine mafiosa, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.

3.3. A tale principio, pertanto, dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio individuando la condotta di esternazione a fondamento della aggravante mafiosa contestata.

4. L'accoglimento del motivo assorbe quello successivo,

5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica avverso la ordinanza emessa il 9 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale aveva accolto la richiesta cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo H)(artt. 336, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e applicando al predetto la misura degli arresti domiciliari, anziché la misura della custodia in carcere, rigettandola per mancanza di gravità indiziarla in ordine ai reati di cui ai capi I)(artt. 110,612, comma 2, in relazione all'art. 339, 416-bis.1 cod. pen.), J)(artt.110,61 n. 10, 635, comma 2 n. 1, 416-bis.1 cod. pen.), K)(artt.61 n.2, cod. pen.,2, 4, 7 I. 2 ottobre 1967 n.895) e L)(artt.110, 61 n.2, 648 cod. pen.), in parziale accoglimento dell'appello ha applicato al predetto, anche in relazione a questi reati, la misura degli arresti domiciliarí con il presidio del braccialetto elettronico. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] che deducono i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo si censura il vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova logica e scientifica in ordine alla ritenuta gravità indiziaria; mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. Il Tribunale - ritenendo assodato che il Cipolla ha esploso i colpi di pistola - ha travisato le conclusioni dell'accertamento tecnico che si era limitato a ritenere compatibili - ma non caratteristiche - le particelle, rilevate sul Cipolla, classificate come derivanti da colpi di arma da fuoco, con quelle ritrovate sul luogo della sparatoria in quanto la stessa relazione, nella sua parte iniziale, ha evidenziato che dette particelle derivavano anche da svariati ambienti lavorativi. Cosicché la !abilità indiziaria dell'elemento considerato rimane tale anche in ragione del dato temporale dei sei giorni dalla precedente minaccia perpetrata dai due soggetti non identificati, rilevandosi - infine - apodit:tica la valutazione dell'accentuato malanimo del ricorrente nei confronti delle forze dell'ordine in ragione della denuncia sporta dalla ex compagna. Quanto all'aggravante mafiosa, esclusa dalla ordinanza genetica, del tutto apparente è la motivazione al riguardo resa, non emergendo dagli atti alcunché al riguardo e ponendosi la stessa in contrasto con i principi di legittimità, per essere state, inoltre, quanto al preteso stato soggettivo, trascurate le scuse del Cipolla riferite allo stesso maresciallo; né potendosi far refluire in capo al figlio le responsabilità del padre. 2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, erroneamente presunta in modo assoluto dal Tribunale senza tener in alcun conto dell'unicità dell'episodio contestato e della distanza temporale dell'accaduto, verificatosi nel 2021. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è inammissibile quanto alla ritenuta gravità indiziaria in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione dell'analisi dello stub in uno al complessivo dato 1,ndiziario, a partire da quello fondante il capo H), secondo il quale dopo le minacce da parte del ricorrente, il giorno prima della sparatoria era stata rubata la vettura utilizzata dagli sparatori per recarsi presso la caserma dei carabinieri ed esplodere otto colpi, da due armi diverse, contro la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la consulenza aveva accertato che "le cinque particelle rinvenute sulle superfici cutanee di [OSCURATO:PERSONA] sono state studiate e classificate dal nostro laboratorio come derivanti da colpi di arma da fuoco [...] risultando trascurabile la possibilità che le stesse 5 particelle possano derivare da altra fonte" e il ricorrente asserisce che tale ultima affermazione non è presente nella relazione, senza fornirne prova. 3. Quanto alla aggravante mafiosa, il ricorso è fondato. 3.1. Contestata sub specie del metodo, mafioso, la ordinanza - dopo un generico riferimento allo stato di soggezione della vittima - ne desume la sussistenza dal fatto che "Cipolla è noto al maresciallo Ambrosio e ai Carabinieri della stazione di Cetraro quale soggetto figlio di un noto esponente del clan Muto, attualmente detenuto in regime di carcere speciale, nonché soprattutto, controllato in svariate occasioni in compagnia di soggetti intranei o gravitanti attorno alla medesima cosca" (v. pg.5). 3.2. Questa Corte ritiene che l'assunto non individua alcuna condotta di estrinsecazione del metodo mafioso, laddove è - invece - necessaria una condotta obiettivamente sintomatica o rivelatrice della organizzazione mafiosa di riferimento, risultando sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938). La necessità della condotta obiettivamente sintomatica è stata richiamata, da ultimo, da Cass. Sez. I, 19 aprile 2023 (dep. 02/10/2023), n. 39836, n.m. secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso - diversamente da quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. che si correla alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria - postula una esternazione, ulteriore rispetto alla appartenenza del soggetto alla compagine mafiosa, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. 3.3. A tale principio, pertanto, dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio individuando la condotta di esternazione a fondamento della aggravante mafiosa contestata. 4. L'accoglimento del motivo assorbe quello successivo, 5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
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