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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02917/2023

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 8333 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, sez. staccata di Salerno n. 4402 / 12 / 20 depositata i n data 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2/11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatoglirelativo alla omessa dichiarazione per l’anno 2011 del redditominimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principalel’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione ; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a due motiv i ; resi ste con controricorso la società , che ha altresì depositato memoria in prossimità della precedente adunanza cameraledel 26 aprile 2022, a seguito della quale è stato disposto ilrinvio della presente controversia per consentirne la trattazione congiuntacon altre cause pendenti tra le stesse parti in relazione adifferenti annualità d’imposta; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l ’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragion i per cui gli elementi ivi forniti fossero idoneia contrastare con successo le contestazioni dell’Ufficio; - il motivo è fondato; - la motivazione fa effettivamente riferimento complessivamente alla documentazione prodotta, che indica in modo del tutto omnicomprensivo e quindi evidentemente generico (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019); essa risulta quindi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 meramente assertiva e non idonea a dar conto delle ragi oni del decidere; - pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata conrinvio al giudice dell’appello pe r nuovo esame; - il residuo motivo è assorbito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccatadi Salerno, in diversa composizione, che statu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 8333 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, sez. staccata di Salerno n. 4402 / 12 / 20 depositata i n data 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2/11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatoglirelativo alla omessa dichiarazione per l’anno 2011 del redditominimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principalel’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione ; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a due motiv i ; resi ste con controricorso la società , che ha altresì depositato memoria in prossimità della precedente adunanza cameraledel 26 aprile 2022, a seguito della quale è stato disposto ilrinvio della presente controversia per consentirne la trattazione congiuntacon altre cause pendenti tra le stesse parti in relazione adifferenti annualità d’imposta; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l ’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragion i per cui gli elementi ivi forniti fossero idoneia contrastare con successo le contestazioni dell’Ufficio; - il motivo è fondato; - la motivazione fa effettivamente riferimento complessivamente alla documentazione prodotta, che indica in modo del tutto omnicomprensivo e quindi evidentemente generico (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019); essa risulta quindi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 meramente assertiva e non idonea a dar conto delle ragi oni del decidere; - pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata conrinvio al giudice dell’appello pe r nuovo esame; - il residuo motivo è assorbito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccatadi Salerno, in diversa composizione, che statu
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