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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 7 ottobre 2025

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:638
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici) 7 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni triangolari intracomunitarie – Articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Regime facoltativo di semplificazione per le operazioni triangolari – Emissione tardiva della fattura recante la dicitura “inversione contabile” » Nella causa T‑773/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 7 ottobre 2025, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2025, nel procedimento Finanzamt für Großbetriebe con l’intervento di: F GmbH, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), D. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale, effettuata dalla Corte il 10 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, preso atto della materia rientrante nell’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e vista l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo austriaco, da F. Koppensteiner e.

Pürgy, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da L. Březinová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Herold e L. Hohenecker, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt für Großbetriebe (autorità tributaria per le grandi imprese, Austria; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») e la F GmbH in merito al rifiuto di tale autorità di prendere in considerazione un importo di rettifica nella determinazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’esercizio 2015.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA enuncia quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…)

b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36». 4 Il titolo V della direttiva IVA è rubricato «Luogo delle operazioni imponibili».

Nel capo 2 di tale titolo, gli articoli da 40 a 42 definiscono il luogo dell’acquisto intracomunitario di beni. 5 Ai sensi dell’articolo 40 della medesima direttiva, «[è] considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente». 6 L’articolo 41 di detta direttiva precisa quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo

40. Se l’acquisto è soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto». 7 L’articolo 42 della direttiva IVA è del seguente tenore: «L’articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all’articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197;

b) l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell’elenco riepilogativo previsti all’articolo 265». 8 Il titolo IX della direttiva IVA è intitolato «Esenzioni».

Il capo 4 di tale titolo è dedicato alle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.

La sezione 2 di tale capo riguarda le esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni.

All’interno di tale sezione, l’articolo 141 così prevede: «Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro;

b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a);

c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;

d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione;

e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta». 9 Nell’ambito del titolo XI della direttiva IVA, rubricato «Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi», l’articolo 197, paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’articolo 141;

b) il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;

c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5». 10 Il contenuto delle fatture è precisato nella sezione 4 del capo 3 del titolo XI della direttiva IVA.

Tra le disposizioni di tale sezione, l’articolo 226 prevede quanto segue: «Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’IVA soltanto le indicazioni seguenti: (…) 11 bis ) se l’acquirente/destinatario è debitore dell’imposta, la dicitura “inversione contabile”; (…)».

Diritto austriaco 11 L’articolo 3, paragrafo 8, dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta sulla cifra d’affari), del 23 agosto 1994 (BGBl. 663/1994, in prosieguo: l’«UStG 1994»), nella versione applicabile nel caso di specie, rubricato «Luogo dell’acquisto intracomunitario» stabilisce quanto segue: «L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto.

Se l’acquirente utilizza nei confronti del fornitore un numero di identificazione IVA attribuitogli da un altro Stato membro, l’acquisto si considera effettuato nel territorio di detto Stato membro sino a quando l’acquirente non dimostri l’assoggettamento a imposizione dell’acquisto nello Stato membro indicato nel primo periodo (…)». 12 L’articolo 25 dell’UStG 1994, rubricato «Operazione triangolare», prevede quanto segue: «Nozione (…) (1) Sussiste un’operazione triangolare nel caso in cui tre imprenditori, in tre diversi Stati membri, concludano operazioni aventi ad oggetto uno stesso bene messo a disposizione dell’ultimo destinatario direttamente dal primo fornitore in presenza delle condizioni di cui al paragrafo

3. Ciò vale anche quando l’ultimo destinatario sia una persona giuridica che non sia un imprenditore o non acquisti il bene ai fini della propria impresa.

Luogo dell’acquisto intracomunitario in caso di operazione triangolare (2) L’acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, si considera essere stato assoggettato all’IVA laddove l’imprenditore (acquirente) dimostri la sussistenza di un’operazione triangolare e di aver adempiuto l’obbligo di dichiarazione al medesimo incombente in forza del paragrafo

6. L’imprenditore che non adempie il proprio obbligo di dichiarazione decade dall’esenzione con effetto retroattivo.

Esenzione in caso di acquisto intracomunitario di beni (3) L’acquisto intracomunitario è esente da IVA laddove ricorrano le seguenti condizioni:

a) l’imprenditore (acquirente) non abbia la residenza né la sede nel territorio nazionale, ma sia identificato ai fini dell’IVA nel territorio comunitario;

b) l’acquisto sia stato compiuto ai fini di una successiva cessione da parte dell’imprenditore (acquirente) nazionale a un imprenditore o a una persona giuridica identificata ai fini dell’IVA sul territorio nazionale;

c) i beni acquistati provengano da uno Stato membro diverso da quello in cui l’imprenditore (acquirente) sia identificato ai fini dell’IVA;

d) il potere dispositivo sui beni acquistati sia trasferito direttamente dal primo imprenditore o dal primo acquirente all’ultimo acquirente (destinatario);

e) l’imposta sia dovuta, a norma del paragrafo 5, dal destinatario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La F è una società a responsabilità limitata con sede in Austria che esercita l’attività di grossista di indumenti da lavoro per conto di diversi marchi. 14 Nel corso degli anni dal 2011 al 2014, la F ha effettuato cessioni di beni ad imprenditori stabiliti in altri Stati membri (in prosieguo: i «clienti della F»).

Essa ha ordinato i beni ceduti utilizzando il suo numero di identificazione IVA austriaco presso imprenditori stabiliti in Svezia e in Danimarca – identificati ai fini dell’IVA nel loro Stato membro di stabilimento – che hanno spedito i beni direttamente ai clienti della F. I beni ceduti sono stati così spediti direttamente dalla Svezia o dalla Danimarca verso altri Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione dell’Austria.

I clienti della F si sono presentati con il numero di identificazione IVA del paese di destinazione delle merci. 15 Inizialmente, sia nelle dichiarazioni IVA sia negli elenchi riepilogativi nonché nelle fatture per i suoi clienti, la F ha indicato tali transazioni in Austria come cessione intracomunitaria.

Le fatture iniziali della F per i suoi clienti sono state emesse senza menzione dell’IVA e non contenevano alcuna indicazione dell’esistenza di un’operazione triangolare o del trasferimento del debito d’imposta al destinatario della cessione. 16 Durante un controllo fiscale, l’amministrazione tributaria ha accertato che le condizioni per poter beneficiare del regime di semplificazione per operazioni triangolari non erano soddisfatte, a causa dell’assenza, nelle fatture, di un riferimento all’operazione triangolare.

Si tratterebbe quindi di «operazioni triangolari viziate», alle quali l’amministrazione tributaria ha applicato le disposizioni generali relative alle operazioni a catena.

Essa ha così considerato di essere in presenza di acquisti intracomunitari cumulativi in Austria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, dell’UStG 1994 e ha negato la detrazione dell’IVA assolta a monte per tali acquisti. 17 Nel 2015, la F ha rettificato le fatture di cui trattasi aggiungendovi una menzione dell’esistenza di un’operazione triangolare e del trasferimento del debito IVA.

Essa ha inoltre rettificato gli elenchi riepilogativi per il periodo dal 2011 al 2014 menzionando l’esistenza di un’operazione triangolare.

Nella sua dichiarazione IVA preventiva del marzo 2015, la F ha dichiarato un importo di rettifica pari all’IVA (cumulata) assolta a monte sugli acquisti intracomunitari. 18 L’amministrazione tributaria non ha preso in considerazione l’importo correttivo in sede di determinazione dell’IVA. 19 La F ha proposto ricorso avverso la decisione dell’amministrazione tributaria dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze, Austria), sostenendo che le rettifiche delle fatture di cui trattasi e gli elenchi riepilogativi avevano posto rimedio a tutte le irregolarità.

Per questo motivo sarebbero soddisfatte tutte le condizioni per beneficiare del regime di semplificazione. 20 [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso della F. Esso ha ritenuto che, sulla base dei campioni raccolti presso una parte dei clienti e di altri elementi di prova, come un massiccio aumento delle spese di spedizione nel marzo 2015, si potesse presumere che le fatture rettificate fossero state effettivamente ricevute dai clienti. 21 [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze) ne ha dedotto che le fatture emesse nel marzo del 2015 non potevano esplicare effetti retroattivi per gli anni dal 2011 al 2014.

Tuttavia, gli effetti si verificherebbero ex nunc , ragion per cui l’importo correttivo nel 2015 dovrebbe essere riconosciuto. 22 L’amministrazione tributaria ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, diretto all’annullamento della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze). 23 Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione delle cessioni, che erano già state oggetto di fatture iniziali non recanti la dicitura «inversione contabile», di una fattura, contenente per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime di semplificazione relativo alle operazioni triangolari, determini le conseguenze giuridiche di tale regime derogatorio con effetto ex nunc .

In caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede se l’applicazione di tale regime di semplificazione con effetto ex nunc possa dipendere dalla data in cui tale fattura è stata emessa, e in particolare dalla questione se l’operazione di cui trattasi sia già stata oggetto di imposizione, o da quella se sia ancora possibile, negli Stati membri di destinazione, procedere ad eventuali modifiche riguardanti la determinazione dell’IVA dovuta dai destinatari delle cessioni per gli anni in cui le cessioni sono state effettuate.

Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, si pone la questione se occorra produrre una prova effettiva del fatto che i clienti abbiano ricevuto le fatture di nuova emissione o se tale ricezione possa essere presunta anche alla luce dell’esperienza comune. 24 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 42, lettera a), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che la prima emissione, solo a distanza di anni dalla realizzazione delle cessioni, di una fattura prescritta ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria applicabile alle operazioni triangolari genera ex nunc gli effetti giuridici del regime di semplificazione amministrativa. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’efficacia ex nunc della prima emissione di una siffatta fattura dipenda dal fatto che colui che ha emesso la fattura ha proceduto, per il periodo antecedente la sua emissione, ad una tassazione in conformità alle disposizioni generali applicabili nello Stato membro di destinazione. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: quale sia la forma in cui l’acquirente intermedio deve fornire la prova che la fattura prescritta emessa per la prima volta sia effettivamente pervenuta all’acquirente finale».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 26 Secondo la giurisprudenza, un’operazione triangolare è un’operazione mediante la quale un bene è ceduto da un fornitore, identificato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro, ad un acquirente intermedio, identificato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro, il quale, a sua volta, cede tale bene ad un acquirente finale, identificato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro, con la particolarità che il bene in questione viene direttamente trasportato dal primo Stato membro al terzo Stato membro (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 41, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 33). 27 Tale operazione triangolare può beneficiare di una disciplina che deroga alla norma, enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, secondo la quale gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro sono assoggettati ad IVA (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 42, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 34). 28 Tale disciplina derogatoria consiste, da un lato, nell’esentare l’acquisto intracomunitario effettuato dall’acquirente intermedio, identificato ai fini dell’IVA nel secondo Stato membro e, dall’altro, nel trasferire la tassazione di tale acquisto a livello dell’acquirente finale, stabilito e identificato ai fini dell’IVA nel terzo Stato membro, identificazione ai fini dell’IVA dal cui obbligo è dispensato l’acquirente intermedio in quest’ultimo Stato membro.

Detta disciplina risulta dalla combinazione tra la norma prevista dall’articolo 40 della direttiva IVA e la deroga che deriva dall’articolo 42 di tale direttiva (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 43, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 35). 29 Infatti, l’articolo 40 della direttiva IVA stabilisce la regola secondo cui il luogo di tassazione di un acquisto intracomunitario è quello in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Al fine di garantire la corretta applicazione di tale regola, l’articolo 41 di detta direttiva prevede che, qualora l’acquirente non provi che l’acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40 di detta direttiva, il luogo dell’acquisto intracomunitario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 44, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 36). 30 L’articolo 42 della stessa direttiva deroga all’applicazione della suddetta regola nell’ambito delle operazioni triangolari definite dall’articolo 141 della direttiva IVA qualora, da un lato, l’acquirente dimostri di aver effettuato l’acquisto intracomunitario di cui trattasi ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all’articolo 40 di tale direttiva e per la quale il destinatario è stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197 della suddetta direttiva, e, dall’altro, l’acquirente abbia adempiuto gli obblighi relativi alla presentazione dell’elenco riepilogativo previsti all’articolo 265 della direttiva citata (sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 45, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 37). 31 Ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve essere redatta conformemente alle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del capo 3 del titolo XI di tale direttiva.

Tra tali disposizioni, l’articolo 226, punto 11 bis , prescrive che la fattura contenga la dicitura «inversione contabile» se l’acquirente/destinatario è debitore dell’IVA.

A tal riguardo, la Corte ha già precisato che tale condizione è una condizione sostanziale, che deve necessariamente essere soddisfatta affinché un acquisto realizzato nell’ambito di un’operazione triangolare sia considerato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑580/16, EU:C:2018:261, punto 49, e dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 49). 32 Nell’ipotesi in cui tale condizione sia inizialmente assente, ma una fattura completata dalla dicitura «inversione contabile» sia stata emessa successivamente, la Corte ha già dichiarato che la realizzazione a posteriori di una condizione di applicazione necessaria per il trasferimento del debito IVA al destinatario di una cessione non costituisce una rettifica.

Si tratta della prima emissione della fattura richiesta, la quale non può avere effetto retroattivo (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61). 33 La prima questione pregiudiziale solleva la questione se una fattura emessa, diversi anni dopo la realizzazione delle cessioni, alle condizioni di cui al precedente paragrafo 32, determini le conseguenze giuridiche del regime di semplificazione con effetto ex nunc , vale a dire se l’acquirente intermedio, dopo aver emesso, per la prima volta e diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi, la fattura che soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale regime semplificato derogatorio, possa dichiarare un importo di rettifica dell’IVA per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 34 Al fine di rispondere alla prima questione, si deve tener conto non solo della lettera dell’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 47). 35 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, esso non fornisce una risposta chiara alla questione se l’acquirente intermedio possa, dopo aver emesso, per la prima volta e diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi, la fattura che soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di semplificazione, dichiarare un importo di rettifica dell’IVA per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 36 Infatti, l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA non prevede alcun termine per ricorrere al regime di semplificazione di cui trattasi.

Analogamente, l’uso di un verbo al passato («sia stato designato») negli articoli 42, lettera a), e 141, lettera e), della direttiva IVA consente solo di concludere che una fattura contenente la dicitura «inversione contabile» deve essere emessa prima che tale regime di semplificazione possa essere applicato.

Tuttavia, la formulazione di tali disposizioni non indica entro quale momento tale fattura debba essere emessa. 37 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 42 della direttiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale articolo precisa e completa le condizioni di applicazione della misura di semplificazione di cui all’articolo 141 di tale direttiva (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 50).

Orbene, l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA subordina l’applicazione di tale regime al fatto che il destinatario della successiva cessione sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197 di detta direttiva.

Ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve essere redatta conformemente alle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del capo 3 del titolo XI di detta direttiva.

Tra tali disposizioni, l’articolo 226, punto 11 bis , della medesima direttiva prescrive che la fattura contenga la dicitura «inversione contabile» se l’acquirente è debitore dell’IVA. 38 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 42 della direttiva IVA, occorre esaminarlo congiuntamente a quello dell’articolo 141 di tale direttiva, in quanto le due disposizioni costituiscono congiuntamente il regime di semplificazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 49). 39 Se è vero che la ratio dell’articolo 141 della direttiva IVA è di evitare all’acquirente intermedio di dover assolvere gli obblighi di identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di destinazione dei beni, gli articoli 41 e 42 di detta direttiva sono diretti a garantire l’assoggettamento a IVA dell’acquisto intracomunitario in questione a livello dell’acquirente finale, destinatario della cessione successiva, evitando la doppia imposizione di tale operazione (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 53, e giurisprudenza citata, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 49 e giurisprudenza citata). 40 Per quanto riguarda il primo obiettivo, vale a dire evitare all’acquirente intermediario di dover adempiere obblighi di identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di destinazione dei beni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’emissione a posteriori di una fattura contenente, per la prima volta, la dicitura «inversione contabile», non può produrre effetti retroattivi (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61).

Da tale giurisprudenza non si può dedurre che, qualora una cessione sia già stata oggetto di una fattura che non contiene tale dicitura, il regime di semplificazione diventi applicabile alla medesima cessione a partire dall’emissione, diversi anni dopo, di una fattura contenente tale dicitura.

Infatti, per quanto riguarda il periodo compreso tra la realizzazione delle cessioni di cui trattasi e l’emissione di tali fatture, il regime previsto dagli articoli 40 e 41 della direttiva IVA resta in ogni caso applicabile e l’applicazione di tale regime non sarà soppressa con effetto retroattivo a partire dal momento dell’emissione della fattura completata.

Ne consegue che, come correttamente sottolineato dalla Repubblica d’Austria nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, il debito d’imposta relativo agli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva IVA e gli obblighi di identificazione, di dichiarazione e di imposizione incombenti all’acquirente intermedio nello Stato membro di destinazione sono già sorti e non vengono meno retroattivamente.

Di conseguenza, l’obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative non può più essere raggiunto a posteriori . 41 Anche l’interpretazione dell’articolo 42 della direttiva IVA, letto alla luce del secondo obiettivo, vale a dire garantire l’assoggettamento all’IVA dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi a livello dell’acquirente, destinatario della cessione successiva, evitando al contempo la doppia imposizione di tale operazione, depone a favore dell’interpretazione secondo cui gli effetti del regime di semplificazione non possono essere attivati emettendo nuove fatture diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi. 42 Infatti, se il regime di semplificazione si applica solo anni dopo la realizzazione delle operazioni imponibili, è in particolare possibile che nel frattempo vi siano stati cambiamenti di fatto, come la scomparsa dell’acquirente finale.

Pertanto, un’applicazione a posteriori di tale regime potrebbe compromettere l’obiettivo di garantire una corretta tassazione nello Stato membro di destinazione. 43 Inoltre, tale rischio non può essere sanato subordinando un’applicazione a posteriori del regime di semplificazione, come proposto dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, alla condizione che l’acquirente intermedio sia stato in buona fede o che l’imposizione nello Stato membro di destinazione sia garantita, per analogia con la giurisprudenza relativa alla regolarizzazione di qualsiasi imposta indebitamente fatturata elaborata ai punti 26 e 27 della sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred (C‑138/12, EU:C:2013:233).

Infatti, la verifica del fatto che tali condizioni siano soddisfatte richiederebbe di esaminare, una per una, le operazioni imponibili ed è quindi contraria all’obiettivo di semplificazione perseguito dal regime derogatorio. 44 Inoltre, affinché il destinatario della cessione sia posto in grado di conoscere la sua qualità di debitore e di versare l’imposta nello Stato membro di destinazione, l’articolo 226, punto 11 bis , della direttiva IVA impone che la fattura rechi la dicitura «inversione contabile» (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 54).

Poiché la disciplina derogatoria prevista agli articoli 42 e 141 della direttiva IVA è opzionale, il requisito della dicitura «inversione contabile» riportato all’articolo 226, punto 11 bis , di tale direttiva garantisce che il destinatario finale di una cessione sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali.

Infatti, la caratteristica del regime di semplificazione attiene proprio al fatto che, se è vero che non si verifica alcun versamento dell’IVA tra il fornitore e il soggetto passivo destinatario di una cessione, ciò accade perché quest’ultimo è debitore di detta imposta per tale cessione.

Non può quindi esservi incertezza al riguardo (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 55). 45 Orbene, l’emissione di fatture recanti la dicitura «inversione contabile» diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non contengono tale dicitura sarebbe manifestamente incompatibile con tale requisito. 46 Peraltro, il principio di neutralità fiscale non esige che sia possibile un’applicazione successiva del regime di semplificazione sulla base di una nuova fattura, completata dalla dicitura «inversione contabile». 47 Certo, risulta dalla giurisprudenza che, per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, punti 26 e 27). 48 Tuttavia, tale giurisprudenza non è trasponibile al caso di specie, dato che la rettifica di un’imposta indebitamente fatturata si distingue dall’adempimento a posteriori di un requisito sostanziale del regime derogatorio relativo al trasferimento del debito IVA al destinatario, poiché, in quest’ultimo caso, l’imposta era stata correttamente reclamata dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61).

Pertanto, l’esistenza di modalità di rettifica nazionali a disposizione dell’emittente della fattura che dimostri la sua buona fede o che abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale non può guidare l’interpretazione dei requisiti propri del regime relativo alle operazioni triangolari. 49 Infine, al punto 61 della sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑247/21, EU:C:2022:966), la Corte ha già dichiarato che la realizzazione a posteriori di una condizione di applicazione necessaria al trasferimento del debito IVA al destinatario di una cessione non può avere effetto retroattivo.

Orbene, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, ammettere che l’emissione di fatture completate dalla menzione «inversione contabile» diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi avrebbe l’effetto di modificare il regime di tassazione applicabile porterebbe, in definitiva, a concedere loro un effetto retroattivo, proprio perché il regime applicabile a tali operazioni fino al momento dell’emissione di queste nuove fatture sarebbe modificato a posteriori .

Il fatto che l’acquirente intermedio dichiari un importo di rettifica solo per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro nulla toglie a tale effetto retroattivo, in particolare perché la situazione giuridica dell’acquirente finale viene modificata a posteriori . 50 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari non determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni non può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro.

Sulla seconda e sulla terza questione 51 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici) dichiara: L’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari non determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni non può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro.

Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2026.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici) 7 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni triangolari intracomunitarie – Articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Regime facoltativo di semplificazione per le operazioni triangolari – Emissione tardiva della fattura recante la dicitura “inversione contabile” » Nella causa T‑773/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 7 ottobre 2025, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2025, nel procedimento Finanzamt für Großbetriebe con l’intervento di: F GmbH, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), D. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale, effettuata dalla Corte il 10 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, preso atto della materia rientrante nell’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e vista l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo austriaco, da F. Koppensteiner e. Pürgy, in qualità di agenti; –        per il governo ceco, da L. Březinová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da M. Herold e L. Hohenecker, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt für Großbetriebe (autorità tributaria per le grandi imprese, Austria; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») e la F GmbH in merito al rifiuto di tale autorità di prendere in considerazione un importo di rettifica nella determinazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’esercizio 2015. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA enuncia quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) b)      gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: i)      da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36». 4 Il titolo V della direttiva IVA è rubricato «Luogo delle operazioni imponibili». Nel capo 2 di tale titolo, gli articoli da 40 a 42 definiscono il luogo dell’acquisto intracomunitario di beni. 5 Ai sensi dell’articolo 40 della medesima direttiva, «[è] considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente». 6 L’articolo 41 di detta direttiva precisa quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40. Se l’acquisto è soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto». 7 L’articolo 42 della direttiva IVA è del seguente tenore: «L’articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a)      l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all’articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197; b)      l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell’elenco riepilogativo previsti all’articolo 265». 8 Il titolo IX della direttiva IVA è intitolato «Esenzioni». Il capo 4 di tale titolo è dedicato alle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie. La sezione 2 di tale capo riguarda le esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni. All’interno di tale sezione, l’articolo 141 così prevede: «Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a)      l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro; b)      l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a); c)      i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva; d)      il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione; e)      il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta». 9 Nell’ambito del titolo XI della direttiva IVA, rubricato «Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi», l’articolo 197, paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a)      l’operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’articolo 141; b)      il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione; c)      la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5». 10 Il contenuto delle fatture è precisato nella sezione 4 del capo 3 del titolo XI della direttiva IVA. Tra le disposizioni di tale sezione, l’articolo 226 prevede quanto segue: «Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’IVA soltanto le indicazioni seguenti: (…) 11 bis )      se l’acquirente/destinatario è debitore dell’imposta, la dicitura “inversione contabile”; (…)». Diritto austriaco 11 L’articolo 3, paragrafo 8, dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta sulla cifra d’affari), del 23 agosto 1994 (BGBl. 663/1994, in prosieguo: l’«UStG 1994»), nella versione applicabile nel caso di specie, rubricato «Luogo dell’acquisto intracomunitario» stabilisce quanto segue: «L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto. Se l’acquirente utilizza nei confronti del fornitore un numero di identificazione IVA attribuitogli da un altro Stato membro, l’acquisto si considera effettuato nel territorio di detto Stato membro sino a quando l’acquirente non dimostri l’assoggettamento a imposizione dell’acquisto nello Stato membro indicato nel primo periodo (…)». 12 L’articolo 25 dell’UStG 1994, rubricato «Operazione triangolare», prevede quanto segue: «Nozione (…) (1)       Sussiste un’operazione triangolare nel caso in cui tre imprenditori, in tre diversi Stati membri, concludano operazioni aventi ad oggetto uno stesso bene messo a disposizione dell’ultimo destinatario direttamente dal primo fornitore in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 3. Ciò vale anche quando l’ultimo destinatario sia una persona giuridica che non sia un imprenditore o non acquisti il bene ai fini della propria impresa. Luogo dell’acquisto intracomunitario in caso di operazione triangolare (2)      L’acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, si considera essere stato assoggettato all’IVA laddove l’imprenditore (acquirente) dimostri la sussistenza di un’operazione triangolare e di aver adempiuto l’obbligo di dichiarazione al medesimo incombente in forza del paragrafo 6. L’imprenditore che non adempie il proprio obbligo di dichiarazione decade dall’esenzione con effetto retroattivo. Esenzione in caso di acquisto intracomunitario di beni (3)      L’acquisto intracomunitario è esente da IVA laddove ricorrano le seguenti condizioni: a)      l’imprenditore (acquirente) non abbia la residenza né la sede nel territorio nazionale, ma sia identificato ai fini dell’IVA nel territorio comunitario; b)      l’acquisto sia stato compiuto ai fini di una successiva cessione da parte dell’imprenditore (acquirente) nazionale a un imprenditore o a una persona giuridica identificata ai fini dell’IVA sul territorio nazionale; c)      i beni acquistati provengano da uno Stato membro diverso da quello in cui l’imprenditore (acquirente) sia identificato ai fini dell’IVA; d)      il potere dispositivo sui beni acquistati sia trasferito direttamente dal primo imprenditore o dal primo acquirente all’ultimo acquirente (destinatario); e)      l’imposta sia dovuta, a norma del paragrafo 5, dal destinatario». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La F è una società a responsabilità limitata con sede in Austria che esercita l’attività di grossista di indumenti da lavoro per conto di diversi marchi. 14 Nel corso degli anni dal 2011 al 2014, la F ha effettuato cessioni di beni ad imprenditori stabiliti in altri Stati membri (in prosieguo: i «clienti della F»). Essa ha ordinato i beni ceduti utilizzando il suo numero di identificazione IVA austriaco presso imprenditori stabiliti in Svezia e in Danimarca – identificati ai fini dell’IVA nel loro Stato membro di stabilimento – che hanno spedito i beni direttamente ai clienti della F. I beni ceduti sono stati così spediti direttamente dalla Svezia o dalla Danimarca verso altri Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione dell’Austria. I clienti della F si sono presentati con il numero di identificazione IVA del paese di destinazione delle merci. 15 Inizialmente, sia nelle dichiarazioni IVA sia negli elenchi riepilogativi nonché nelle fatture per i suoi clienti, la F ha indicato tali transazioni in Austria come cessione intracomunitaria. Le fatture iniziali della F per i suoi clienti sono state emesse senza menzione dell’IVA e non contenevano alcuna indicazione dell’esistenza di un’operazione triangolare o del trasferimento del debito d’imposta al destinatario della cessione. 16 Durante un controllo fiscale, l’amministrazione tributaria ha accertato che le condizioni per poter beneficiare del regime di semplificazione per operazioni triangolari non erano soddisfatte, a causa dell’assenza, nelle fatture, di un riferimento all’operazione triangolare. Si tratterebbe quindi di «operazioni triangolari viziate», alle quali l’amministrazione tributaria ha applicato le disposizioni generali relative alle operazioni a catena. Essa ha così considerato di essere in presenza di acquisti intracomunitari cumulativi in Austria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, seconda frase, dell’UStG 1994 e ha negato la detrazione dell’IVA assolta a monte per tali acquisti. 17 Nel 2015, la F ha rettificato le fatture di cui trattasi aggiungendovi una menzione dell’esistenza di un’operazione triangolare e del trasferimento del debito IVA. Essa ha inoltre rettificato gli elenchi riepilogativi per il periodo dal 2011 al 2014 menzionando l’esistenza di un’operazione triangolare. Nella sua dichiarazione IVA preventiva del marzo 2015, la F ha dichiarato un importo di rettifica pari all’IVA (cumulata) assolta a monte sugli acquisti intracomunitari. 18 L’amministrazione tributaria non ha preso in considerazione l’importo correttivo in sede di determinazione dell’IVA. 19 La F ha proposto ricorso avverso la decisione dell’amministrazione tributaria dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze, Austria), sostenendo che le rettifiche delle fatture di cui trattasi e gli elenchi riepilogativi avevano posto rimedio a tutte le irregolarità. Per questo motivo sarebbero soddisfatte tutte le condizioni per beneficiare del regime di semplificazione. 20 [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso della F. Esso ha ritenuto che, sulla base dei campioni raccolti presso una parte dei clienti e di altri elementi di prova, come un massiccio aumento delle spese di spedizione nel marzo 2015, si potesse presumere che le fatture rettificate fossero state effettivamente ricevute dai clienti. 21 [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze) ne ha dedotto che le fatture emesse nel marzo del 2015 non potevano esplicare effetti retroattivi per gli anni dal 2011 al 2014. Tuttavia, gli effetti si verificherebbero ex nunc , ragion per cui l’importo correttivo nel 2015 dovrebbe essere riconosciuto. 22 L’amministrazione tributaria ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, diretto all’annullamento della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (tribunale federale delle finanze). 23 Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione delle cessioni, che erano già state oggetto di fatture iniziali non recanti la dicitura «inversione contabile», di una fattura, contenente per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime di semplificazione relativo alle operazioni triangolari, determini le conseguenze giuridiche di tale regime derogatorio con effetto ex nunc . In caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede se l’applicazione di tale regime di semplificazione con effetto ex nunc possa dipendere dalla data in cui tale fattura è stata emessa, e in particolare dalla questione se l’operazione di cui trattasi sia già stata oggetto di imposizione, o da quella se sia ancora possibile, negli Stati membri di destinazione, procedere ad eventuali modifiche riguardanti la determinazione dell’IVA dovuta dai destinatari delle cessioni per gli anni in cui le cessioni sono state effettuate. Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, si pone la questione se occorra produrre una prova effettiva del fatto che i clienti abbiano ricevuto le fatture di nuova emissione o se tale ricezione possa essere presunta anche alla luce dell’esperienza comune. 24 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 42, lettera a), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che la prima emissione, solo a distanza di anni dalla realizzazione delle cessioni, di una fattura prescritta ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria applicabile alle operazioni triangolari genera ex nunc gli effetti giuridici del regime di semplificazione amministrativa. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’efficacia ex nunc della prima emissione di una siffatta fattura dipenda dal fatto che colui che ha emesso la fattura ha proceduto, per il periodo antecedente la sua emissione, ad una tassazione in conformità alle disposizioni generali applicabili nello Stato membro di destinazione. 3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: quale sia la forma in cui l’acquirente intermedio deve fornire la prova che la fattura prescritta emessa per la prima volta sia effettivamente pervenuta all’acquirente finale». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 26 Secondo la giurisprudenza, un’operazione triangolare è un’operazione mediante la quale un bene è ceduto da un fornitore, identificato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro, ad un acquirente intermedio, identificato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro, il quale, a sua volta, cede tale bene ad un acquirente finale, identificato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro, con la particolarità che il bene in questione viene direttamente trasportato dal primo Stato membro al terzo Stato membro (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 41, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 33). 27 Tale operazione triangolare può beneficiare di una disciplina che deroga alla norma, enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, secondo la quale gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro sono assoggettati ad IVA (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 42, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 34). 28 Tale disciplina derogatoria consiste, da un lato, nell’esentare l’acquisto intracomunitario effettuato dall’acquirente intermedio, identificato ai fini dell’IVA nel secondo Stato membro e, dall’altro, nel trasferire la tassazione di tale acquisto a livello dell’acquirente finale, stabilito e identificato ai fini dell’IVA nel terzo Stato membro, identificazione ai fini dell’IVA dal cui obbligo è dispensato l’acquirente intermedio in quest’ultimo Stato membro. Detta disciplina risulta dalla combinazione tra la norma prevista dall’articolo 40 della direttiva IVA e la deroga che deriva dall’articolo 42 di tale direttiva (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 43, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 35). 29 Infatti, l’articolo 40 della direttiva IVA stabilisce la regola secondo cui il luogo di tassazione di un acquisto intracomunitario è quello in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. Al fine di garantire la corretta applicazione di tale regola, l’articolo 41 di detta direttiva prevede che, qualora l’acquirente non provi che l’acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40 di detta direttiva, il luogo dell’acquisto intracomunitario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 44, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 36). 30 L’articolo 42 della stessa direttiva deroga all’applicazione della suddetta regola nell’ambito delle operazioni triangolari definite dall’articolo 141 della direttiva IVA qualora, da un lato, l’acquirente dimostri di aver effettuato l’acquisto intracomunitario di cui trattasi ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all’articolo 40 di tale direttiva e per la quale il destinatario è stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197 della suddetta direttiva, e, dall’altro, l’acquirente abbia adempiuto gli obblighi relativi alla presentazione dell’elenco riepilogativo previsti all’articolo 265 della direttiva citata (sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 45, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 37). 31 Ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve essere redatta conformemente alle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del capo 3 del titolo XI di tale direttiva. Tra tali disposizioni, l’articolo 226, punto 11 bis , prescrive che la fattura contenga la dicitura «inversione contabile» se l’acquirente/destinatario è debitore dell’IVA. A tal riguardo, la Corte ha già precisato che tale condizione è una condizione sostanziale, che deve necessariamente essere soddisfatta affinché un acquisto realizzato nell’ambito di un’operazione triangolare sia considerato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑580/16, EU:C:2018:261, punto 49, e dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 49). 32 Nell’ipotesi in cui tale condizione sia inizialmente assente, ma una fattura completata dalla dicitura «inversione contabile» sia stata emessa successivamente, la Corte ha già dichiarato che la realizzazione a posteriori di una condizione di applicazione necessaria per il trasferimento del debito IVA al destinatario di una cessione non costituisce una rettifica. Si tratta della prima emissione della fattura richiesta, la quale non può avere effetto retroattivo (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61). 33 La prima questione pregiudiziale solleva la questione se una fattura emessa, diversi anni dopo la realizzazione delle cessioni, alle condizioni di cui al precedente paragrafo 32, determini le conseguenze giuridiche del regime di semplificazione con effetto ex nunc , vale a dire se l’acquirente intermedio, dopo aver emesso, per la prima volta e diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi, la fattura che soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale regime semplificato derogatorio, possa dichiarare un importo di rettifica dell’IVA per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 34 Al fine di rispondere alla prima questione, si deve tener conto non solo della lettera dell’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 47). 35 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, esso non fornisce una risposta chiara alla questione se l’acquirente intermedio possa, dopo aver emesso, per la prima volta e diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi, la fattura che soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di semplificazione, dichiarare un importo di rettifica dell’IVA per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. 36 Infatti, l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA non prevede alcun termine per ricorrere al regime di semplificazione di cui trattasi. Analogamente, l’uso di un verbo al passato («sia stato designato») negli articoli 42, lettera a), e 141, lettera e), della direttiva IVA consente solo di concludere che una fattura contenente la dicitura «inversione contabile» deve essere emessa prima che tale regime di semplificazione possa essere applicato. Tuttavia, la formulazione di tali disposizioni non indica entro quale momento tale fattura debba essere emessa. 37 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 42 della direttiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale articolo precisa e completa le condizioni di applicazione della misura di semplificazione di cui all’articolo 141 di tale direttiva (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 50). Orbene, l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA subordina l’applicazione di tale regime al fatto che il destinatario della successiva cessione sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197 di detta direttiva. Ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve essere redatta conformemente alle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del capo 3 del titolo XI di detta direttiva. Tra tali disposizioni, l’articolo 226, punto 11 bis , della medesima direttiva prescrive che la fattura contenga la dicitura «inversione contabile» se l’acquirente è debitore dell’IVA. 38 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 42 della direttiva IVA, occorre esaminarlo congiuntamente a quello dell’articolo 141 di tale direttiva, in quanto le due disposizioni costituiscono congiuntamente il regime di semplificazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 49). 39 Se è vero che la ratio dell’articolo 141 della direttiva IVA è di evitare all’acquirente intermedio di dover assolvere gli obblighi di identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di destinazione dei beni, gli articoli 41 e 42 di detta direttiva sono diretti a garantire l’assoggettamento a IVA dell’acquisto intracomunitario in questione a livello dell’acquirente finale, destinatario della cessione successiva, evitando la doppia imposizione di tale operazione (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 53, e giurisprudenza citata, e del 3 dicembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, punto 49 e giurisprudenza citata). 40 Per quanto riguarda il primo obiettivo, vale a dire evitare all’acquirente intermediario di dover adempiere obblighi di identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di destinazione dei beni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’emissione a posteriori di una fattura contenente, per la prima volta, la dicitura «inversione contabile», non può produrre effetti retroattivi (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61). Da tale giurisprudenza non si può dedurre che, qualora una cessione sia già stata oggetto di una fattura che non contiene tale dicitura, il regime di semplificazione diventi applicabile alla medesima cessione a partire dall’emissione, diversi anni dopo, di una fattura contenente tale dicitura. Infatti, per quanto riguarda il periodo compreso tra la realizzazione delle cessioni di cui trattasi e l’emissione di tali fatture, il regime previsto dagli articoli 40 e 41 della direttiva IVA resta in ogni caso applicabile e l’applicazione di tale regime non sarà soppressa con effetto retroattivo a partire dal momento dell’emissione della fattura completata. Ne consegue che, come correttamente sottolineato dalla Repubblica d’Austria nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, il debito d’imposta relativo agli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva IVA e gli obblighi di identificazione, di dichiarazione e di imposizione incombenti all’acquirente intermedio nello Stato membro di destinazione sono già sorti e non vengono meno retroattivamente. Di conseguenza, l’obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative non può più essere raggiunto a posteriori . 41 Anche l’interpretazione dell’articolo 42 della direttiva IVA, letto alla luce del secondo obiettivo, vale a dire garantire l’assoggettamento all’IVA dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi a livello dell’acquirente, destinatario della cessione successiva, evitando al contempo la doppia imposizione di tale operazione, depone a favore dell’interpretazione secondo cui gli effetti del regime di semplificazione non possono essere attivati emettendo nuove fatture diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi. 42 Infatti, se il regime di semplificazione si applica solo anni dopo la realizzazione delle operazioni imponibili, è in particolare possibile che nel frattempo vi siano stati cambiamenti di fatto, come la scomparsa dell’acquirente finale. Pertanto, un’applicazione a posteriori di tale regime potrebbe compromettere l’obiettivo di garantire una corretta tassazione nello Stato membro di destinazione. 43 Inoltre, tale rischio non può essere sanato subordinando un’applicazione a posteriori del regime di semplificazione, come proposto dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, alla condizione che l’acquirente intermedio sia stato in buona fede o che l’imposizione nello Stato membro di destinazione sia garantita, per analogia con la giurisprudenza relativa alla regolarizzazione di qualsiasi imposta indebitamente fatturata elaborata ai punti 26 e 27 della sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred (C‑138/12, EU:C:2013:233). Infatti, la verifica del fatto che tali condizioni siano soddisfatte richiederebbe di esaminare, una per una, le operazioni imponibili ed è quindi contraria all’obiettivo di semplificazione perseguito dal regime derogatorio. 44 Inoltre, affinché il destinatario della cessione sia posto in grado di conoscere la sua qualità di debitore e di versare l’imposta nello Stato membro di destinazione, l’articolo 226, punto 11 bis , della direttiva IVA impone che la fattura rechi la dicitura «inversione contabile» (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 54). Poiché la disciplina derogatoria prevista agli articoli 42 e 141 della direttiva IVA è opzionale, il requisito della dicitura «inversione contabile» riportato all’articolo 226, punto 11 bis , di tale direttiva garantisce che il destinatario finale di una cessione sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali. Infatti, la caratteristica del regime di semplificazione attiene proprio al fatto che, se è vero che non si verifica alcun versamento dell’IVA tra il fornitore e il soggetto passivo destinatario di una cessione, ciò accade perché quest’ultimo è debitore di detta imposta per tale cessione. Non può quindi esservi incertezza al riguardo (sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 55). 45 Orbene, l’emissione di fatture recanti la dicitura «inversione contabile» diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non contengono tale dicitura sarebbe manifestamente incompatibile con tale requisito. 46 Peraltro, il principio di neutralità fiscale non esige che sia possibile un’applicazione successiva del regime di semplificazione sulla base di una nuova fattura, completata dalla dicitura «inversione contabile». 47 Certo, risulta dalla giurisprudenza che, per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, punti 26 e 27). 48 Tuttavia, tale giurisprudenza non è trasponibile al caso di specie, dato che la rettifica di un’imposta indebitamente fatturata si distingue dall’adempimento a posteriori di un requisito sostanziale del regime derogatorio relativo al trasferimento del debito IVA al destinatario, poiché, in quest’ultimo caso, l’imposta era stata correttamente reclamata dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 61). Pertanto, l’esistenza di modalità di rettifica nazionali a disposizione dell’emittente della fattura che dimostri la sua buona fede o che abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale non può guidare l’interpretazione dei requisiti propri del regime relativo alle operazioni triangolari. 49 Infine, al punto 61 della sentenza dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑247/21, EU:C:2022:966), la Corte ha già dichiarato che la realizzazione a posteriori di una condizione di applicazione necessaria al trasferimento del debito IVA al destinatario di una cessione non può avere effetto retroattivo. Orbene, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, ammettere che l’emissione di fatture completate dalla menzione «inversione contabile» diversi anni dopo le operazioni di cui trattasi avrebbe l’effetto di modificare il regime di tassazione applicabile porterebbe, in definitiva, a concedere loro un effetto retroattivo, proprio perché il regime applicabile a tali operazioni fino al momento dell’emissione di queste nuove fatture sarebbe modificato a posteriori . Il fatto che l’acquirente intermedio dichiari un importo di rettifica solo per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro nulla toglie a tale effetto retroattivo, in particolare perché la situazione giuridica dell’acquirente finale viene modificata a posteriori . 50 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 42, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari non determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni non può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. Sulla seconda e sulla terza questione 51 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici) dichiara: L’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: l’emissione, diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non recavano la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis , di detta direttiva, di fatture contenenti per la prima volta tale dicitura richiesta ai fini dell’applicazione del regime derogatorio per le operazioni triangolari non determina, per tali cessioni, le conseguenze giuridiche di tale regime di semplificazione amministrativa, di modo che l’importo di regolarizzazione dell’IVA riguardante tali cessioni non può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro. Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2026. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris