CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39622/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Elato avviso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.4.2021 il GUP del Tribunale di Torino, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti - la pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2. ricorre per cassazione il Rebei lamentando: 2.1 la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione: rileva, infatti, che la sentenza è caratterizzata da un esame sommario e superficiale della vicenda sia quanto alla individuazione del percorso logico che ha portato alla decisione che in merito alla determinazione della pena: 2.2 la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.: rileva come la disposizione di natura processuale finisca per limitare l'accesso alla giurisdizione in contrasto con quanto previsto dalla Carta EDU e dalle fonti di diritto comunitario. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello); si è inoltre più volte chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). 3.1 Il secondo motivo propone una questione di legittimità costituzionale già vagliata da questa Corte che, nel suo massimo consesso, ha avuto modo di ritenerne la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello; cfr., in precedenza, Cass. Pen., 6, 13.9.2017 n. 42.062, D'Arcangelo). 3.2 Il primo motivo, oltre che assolutamente generico, è articolato su censure precluse in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento. In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] frocca . DEPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA]