CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10999/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale terzointeressato, per ottenere la revoca della confisca dell’autovettura marca Audi modello Q7,con targa tedesca, disposta con sentenza del medesimo Tribunale il 21 novembre 2024nell’ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede del ricorrente e la non conoscibilitàdell’uso illecito dell’autovettura;Rilevatole doglianze sono manifestamente infondate in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza della buonafede del terzo mancando alcuna prova circa la consegna dell’auto da parte dell’odiernoricorrente all’imputato per ragioni di commercializzazione del veicolo e della mancatarichiesta di restituzione della stessa autovettura quando [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestatonell’ottobre 2023 nell’’ambito di un altro procedimento penale;Ritenuto, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza incorrere inevidenti vizi logici, che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, suo cugino)era a conoscenza del precedente arresto e che, ciò nonostante, aveva lasciato l’auto nelladisponibilità del predetto che, però, non poteva oggettivamente più occuparsi della suacommercializzazione;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la confiscadella autovettura;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10999/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4281/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40246/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale terzointeressato, per ottenere la revoca della confisca dell’autovettura marca Audi modello Q7,con targa tedesca, disposta con sentenza del medesimo Tribunale il 21 novembre 2024nell’ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede del ricorrente e la non conoscibilitàdell’uso illecito dell’autovettura;Rilevatole doglianze sono manifestamente infondate in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza della buonafede del terzo mancando alcuna prova circa la consegna dell’auto da parte dell’odiernoricorrente all’imputato per ragioni di commercializzazione del veicolo e della mancatarichiesta di restituzione della stessa autovettura quando [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestatonell’ottobre 2023 nell’’ambito di un altro procedimento penale;Ritenuto, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza incorrere inevidenti vizi logici, che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, suo cugino)era a conoscenza del precedente arresto e che, ciò nonostante, aveva lasciato l’auto nelladisponibilità del predetto che, però, non poteva oggettivamente più occuparsi della suacommercializzazione;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la confiscadella autovettura;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]