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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41606/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 29/11/2019 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Padova il 16/04/2012.

L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017.

L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 29/11/2019 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Padova il 16/04/2012. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41606/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris