CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica, commesso avvalendosi di un mezzo fraudolento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione: «per ottenere una sottomisurazione del contatore occorre necessariamente manomettere le amperometriche che, nel caso di specie, erano integre, come risulta dall'accertamento eseguito». 3. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere et nsore [OSCURATO:PERSONA] . rosini Maria